PRE SCUOLA Clausole campione

PRE SCUOLA. Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale
PRE SCUOLA. 4.1.1 Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale Il servizio viene garantito dal primo giorno di apertura delle scuole o comunque dall’avvio del calendario didattico definitivo e per l’intero anno scolastico. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 sino all’inizio delle lezioni. Il rapporto educatore/bambino: 1:28.

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  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Norme di salvaguardia L’accesso all’istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La concessione dell’ aspettativa per aggiornamento professionale potrà avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e l’anno.

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

  • VISTO il Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con deliberazione n. 459 del 29.12.2010, ed in particolare gli artt. 3 e 4 inerenti gli incarichi di struttura complessa; Vista la deliberazione n. 335 del 31.10.2018, ad oggetto “Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)”, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, con la quale si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxx Xxxxx; Vista, altresì, la deliberazione n. 336 del 31.10.2018, ad oggetto Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), con la quale, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Contabilità e Finanza; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx; Stabilito, pertanto, di confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx, Dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), ed il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), a decorrere dal 26.8.2019 e sino al 24.8.2024, data di scadenza dell’Accordo quadro e delle specifiche convenzioni rispettivamente per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato e del Servizio Contabilità e Finanza; Precisato, altresì, che, sino alla completa attuazione degli assetti organizzativi prefigurati nei progetti relativi alle singole convenzioni specifiche con il conferimento degli incarichi dirigenziali e di funzione, permarranno gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa conferiti nell’ambito delle Aziende di appartenenza al personale assegnato ai Servizi Unici per lo svolgimento delle funzioni delegate; Ritenuto, infine, di prorogare le assegnazioni temporanee già disposte ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, presso l’Azienda USL di Bologna in qualità di azienda Capofila, del Xxxx. Xxxx Xxxxx, del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nonché del personale risultante dagli elenchi allegati ai progetti relativi alle convenzioni specifiche, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e dall’Azienda USL di Imola sino alla scadenza di queste ultime, ovverosia fino al 24.8.2024, e di mettere a disposizione fino a tale data il personale di questa Azienda pure inserito nei medesimi elenchi, per lo svolgimento delle funzioni delegate da ciascuna delle Aziende aderenti; Precisato che la regolazione degli effetti economici derivanti dall’esecuzione delle convenzioni di cui sopra, fra questa Azienda, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola è definita in ciascuna convenzione specifica sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro sopra richiamato; per quanto esposto in premessa:

  • Contributo di partecipazione I candidati sono tenuti a versare entro la scadenza della presentazione della domanda, pena esclusione dal concorso stesso, un contributo, senza il diritto al rimborso nel caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione, di 25,82 Euro mediante il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione PagoPA, seguendo le indicazioni della procedura online di presentazione della domanda. In alternativa, solo per chi fosse impossibilitato ad utilizzare tale sistema di pagamento (in particolare per i pagamenti provenienti dall'estero da parte di candidati sprovvisti di Carta di Credito, o la cui carta di credito non venga accettata dal sistema) è possibile effettuare un bonifico bancario sul c.c. intestato al Politecnico di Milano - X.xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 32 - 20133 Milano, avente le seguenti coordinate bancarie: causale: "(. ) Codice Procedura 2020_ASSEGNI_DMEC_75".

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.