Finalità del trattamento I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, carta di identità per dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà, codice fiscale, mail, del titolare o direttore tecnico delle imprese individuali o rappresentanti legali, dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione legali rappresentanti, dei membri con poteri di vigilanza o direzione, e dei soggetti sottoposti alle certificazioni antimafia oltre che eventuali dati giudiziari) degli operatori economici e dei fornitori, che sono in rapporti con l’Università degli Studi di Torino, saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo di Didattica, Ricerca e ▇▇▇▇▇ missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e, per quanto attiene le imprese, in relazione ai soggetti all’interno di queste per i quali la normativa vigente ne prevede il trattamento. I dati personali di persone fisiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con l’Ateneo, acquisiti negli archivi dell’Università in occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti: a) dati personali contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente; b) dati personali contenuti nei certificati richiesti d’ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente o trasmessi dalle imprese partecipanti alle procedure di evidenza pubblica; c) dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del GDPR, “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra operatore economico e fornitore e l’Ateneo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto commerciale con questa Università. Tali dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato.
Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.
CONTO FINALE Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.