PREMESSO E CONSIDERATO Clausole campione

PREMESSO E CONSIDERATO che la città di Foggia da tempo è interessata dal fenomeno dell’emergenza abitativa per il quale si è reso necessario attivare un Tavolo tecnico tra la Regione Puglia, il Comune di Foggia e l’ARCA Capitanata, al fine di individuare soluzioni che consentano il superamento della situazione emergenziale; • che il 19 novembre 2021 è stato costituito presso la Presidenza della Regione Puglia un Tavolo permanente per la gestione ed il superamento dell’emergenza abitativa della città di Foggia costituito dalla Regione Puglia, dal Comune di Foggia e l’A.R.C.A. Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare. Come si evince dal verbale della seduta “…omissis… il Prefetto Xxxxx rammentando che nel marzo 2021 il Comando provinciale dei VV.FF. ha eseguito un sopralluogo presso l’immobile ex Distretto militare e presso l’immobile di via San Severo, III traversa, ed ha formulato un verbale di sgombero contingibili ed urgenti ex art. 54 D.Lgs 267/2000. Ad oggi le famiglie sono ancora insediate all’interno degli immobili…omissis…”; • che nelle riunioni dei giorni 19 e 29 novembre 2021 del predetto Tavolo permanente sono stati individuate, tra gli altri, diverse soluzioni abitative che consentono di assegnare alloggi temporanei ai 24 nuclei familiari, che versano in grave disagio sociale con una condizione di fragilità così come valutato dai servizi sociali territoriali, e che attualmente continuano ad occupare gli immobili siti in Foggia - “ex Distretto Militare” e in xxx Xxx Xxxxxx, XXX xxxxxxxx x. 0, nonostante siano stati dichiarati inagibili dal competente Comando dei VV.FF. e successivamente oggetto di ordinanza di sgombero del Comune di Foggia; • che nella riunione del 9 dicembre 2021 del predetto Tavolo è stato convenuto di stipulare un apposito Accordo di programma, ex art. 34 d.lgs. 267/200, tra Regione Puglia, Comune di Foggia e ARCA Capitanata finalizzato a: - riqualificare gli immobili delle ex scuole “Lepore” (di proprietà di ARCA Capitanata) e “Moscati” (di proprietà del Comune di Foggia) siti in Foggia per le finalità di alloggi temporanei da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili da sgomberare; - riqualificare l’area definita “Parco San Felice” di Foggia da destinare come spazio sociale per la promozione della cultura della legalità, con costi a carico della Regione Puglia; - realizzare azioni di antimafia sociale nell’ambito del territorio comunale, con costi a carico della Regione Puglia; • la Sezione “Sicurezza del cittadino, Po...
PREMESSO E CONSIDERATO che con Determinazione n. del , veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento del “Servizio di controllo igiene ambientale e di analisi degli alimenti per le Mense Universitarie delle sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU Toscana”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; - che con la suddetta Determinazione venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura; - che con Determinazione n. del , si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i n. delle operazioni, e ad aggiudicare alla temporaneo d’imprese) il servizio in oggetto;
PREMESSO E CONSIDERATO che le Parti sono interessate a collaborare in relazione ad attività tecnico-scientifiche di natura innovativa e che, nell’ambito di tale collaborazione, le Parti scambieranno informazioni che potrebbero rivestire natura proprietaria o confidenziale in relazione all’attività “WBE COVID – A new Wastewater Based Epidemiology system to track COVID-19” (nel seguito WBE COVID o PROGETTO); SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
PREMESSO E CONSIDERATO. Che la Legge regionale 65/2010, “Legge Finanziaria per l'anno 2011”, prevede la possibilità di esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, attraverso la stipula di apposita convenzione che preveda altresì la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all’art. 86 comma 1 da parte delle province e dei comuni sottoscrittori della presente convenzione. - Che la stipula della presente convenzione è propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Unico previsto dall’art. 86 della richiamata Legge e dall’articolo 2 della presente Convenzione. - Che la L.R. 65/2010 individua un nuovo modello di governo del sistema del trasporto pubblico locale attraverso l’individuazione di un ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale a cui riferire lo svolgimento delle relative funzioni concernenti: - l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di tpl, tramite unico lotto di gara; - la gestione , il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio del relativo contratto e delle attività correlate. - Che l'art.6 della L.R. 42/98 in premessa richiamata, ai commi 5 e 6, prevede il necessario raggiungimento dell'Intesa per la definizione della rete e della relativa attribuzione delle risorse con tutti gli Enti Locali competenti mediante convocazione di apposita Conferenza di Servizi; - Che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 42/98 partecipano alla Conferenza dei servizi anche gli enti locali che destinano proprie risorse per la realizzazione di servizi aggiuntivi non di propria competenza e che è quindi opportuno che tali Enti firmino la presente convenzione al fine di condividere gli impegni assunti relativamente alle risorse finanziarie di cui all’art. 3 della presente convenzione; - che siano precisate dalla presente Convenzione le modalità di esercizio delle competenze e le attività di ciascun soggetto per la definizione di un nuovo sistema di TPL in ambito regionale alla cui realizzazione devono essere orientate anche la definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara e la successiva gestione del contratto di servizio; - che siano mantenute le competenze di ogni ente locale in ordine alla gestione della mobilità e all’organizzazione dei servizi trasporto pubblico prestati nel proprio territorio, tenendo opportunamente in conto l’entità dei servizi e le risorse impiegate come definite dall'Intesa in sede di Conferenza di servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98; - di dota...
PREMESSO E CONSIDERATO che con Delibera della Giunta Regionale n. 593 del 23 maggio 2022, avente per oggetto “POR FSE 2014/20 – Attività C.2.1.1.a - Approvazione Indirizzi all’Azienda DSU per l’attivazione di una campagna informativa/orientativa su accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario” l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è stata incaricata della attivazione di una campagna informativa/orientativa rivolta a studentesse e studenti delle scuole superiori di secondo grado; - che con Provvedimento del Direttore f.f. n. 100 del 10/08/2022 si sono recepiti gli indirizzi impartiti all’Azienda con la citata Deliberazione n. 593/2022, disponendo la realizzazione di iniziative volte a dare attuazione all’attività attribuita all’Azienda, tra le quali una campagna di influencer marketing sulle opportunità di diritto allo studio in Toscana attraverso il ricorso a influencer/microinfluencer; - che con Determinazione a contrarre n. 496 del 12/08/2022, veniva avviata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.9.2020, n. 120 e integrato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.7.2021, n. 108, una procedura di affidamento diretto, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, per l’affidamento del “Servizio di attivazione di una campagna informativa/orientativa su accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario – Servizio di Influencer marketing”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da svolgersi mediante l’espletamento di procedura pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana S.T.A.R.T.; - che con la suddetta Determinazione venivano approvati: la Lettera invito/disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura; - che con Determinazione n. 509 del 6/09/22 è stata disposta l’aggiudicazione del “Servizio di attivazione di una campagna informativa/orientativa su accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario – Servizio di Influencer marketing” a favore di IDEA LINK srl; - che l’aggiudicazione predetta risulta efficace dall’adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell’art. 32, c.7 del D.Lgs. 50/2016; - che l’Operatore Economico ha cost...

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  • IL CONSIGLIO COMUNALE Entra la Consigliera Xxxxxxxxx Xxxxx, sono presenti al momento del voto nr. 11 Consiglieri comunali. Il Sindaco Santoni illustra il contenuto della Convenzione fra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e la Società Reti e Mobilità per l’anno scolastico 23020/2021 che consente a molti studenti e lavoratori di raggiungere la città di Bologna attraverso l’utilizzo dell’Autostrada ottimizzando i tempi di percorrenza. Il Sindaco ricorda che, questa corsa, è un servizio che si è andato consolidando negli anni ed è gradito dagli utenti . Il Consigliere Xxxxxxx interviene chiedendo se l’Amministrazione Comunale ed, in particolare, l’assessore Xxxxxxxxxx è a conoscenza del cambio di orario delle lezioni deciso dal Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx e di cosa tale decisione comporta. I ragazzi che utilizzano la corsa veloce 851 devono attendere 1 ora e 40 minuti l’inizio dell’orario di lezione stabilito per quest’anno scolastico nelle ore 9.00. Il Consigliere Xxxxxxx prosegue dicendo che in questa situazione di trovano 13 ragazzi residenti a Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Sambro, 20 residenti a Monzuno e Castiglione dei Pepoli, tale problema di orario si pone 5 giorni su 6. Il Consigliere Uragani rappresenta, inoltre, i contatti che ha avuto, personalmente, con l’Assessore alla Mobilità della Città Metropolitana Monesi, con l’Assessore alla Scuola Ruscigno riportando anche le proposte che ha formulato per diminuire il disagio arrecato agli studenti abitanti a San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro da questo cambio di orario. Il Sindaco Xxxxxxx interviene dicendo che è a conoscenza delle difficoltà che si sono verificate in quest’inizio di anno scolastico e che sono frutto di un lavoro realizzato a “comportamenti stagni” senza una condivisione delle scelte: se l’Istituzione Scolastica stabilisce gli orari a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico non preoccupandosi dell’impatto che queste ultime avranno, questo è il risultato. Risolvere i problemi di trasporto fra i nostri paesi e la città è un problema, solo acuito, dall’emergenza sanitaria, ma che vi è sempre stato. L’Amministrazione Comunale è in contatto dagli inizi di settembre con i Dirigenti Tper, ma la soluzione non è facile in quanto mancano materialmente gli automezzi ed il personale. Il Sindaco ricorda che le proposte di scaglionare gli orari scolastici, per evitare assembramenti pericolosi, se per gli studenti che abitano a Bologna e nei comuni della prima cintura può avere un basso impatto, stante le numerose corse di collegamento, possono produrre,al contrario, problemi enormi agli studenti che abitano nei comuni lontani dalla sede scolastica. Il Sindaco Xxxxxxx comunica che ha già provveduto nei primi giorni dell’anno scolastico a scrivere a TPER per chiedere conto dei disagi ed aprire un canale di confronto. In un primo momento TPER aveva risposto di attendere il passaggio degli orari da provvisori a definitivi, ma le situazioni critiche seppur diminuite sono ancora presenti. Il Sindaco invita i consiglieri a riconoscere che in tema di trasporto e di collegamenti con la città il Comune ha ben pochi poteri per risolverlo se l’Istituzione Scolastica decide senza condividere. Il consigliere Xxxxxxxxxx interviene dicendo che una situazione simile si è presentata, nei giorni che hanno preceduto l’inizio dell’anno scolastico, anche nell’ambito comunale con un cambio di orario relativo alle Scuole Medie per la mancanza dei Professori. La situazione si è risolta con un aumento dei percorsi ed un aumento dei costi sostenuti dal Comune ma non ha inciso direttamente sugli utenti. Il Consigliere Xxxxxxx chiede al Xxxxxxx se è d’accordo ad appoggiare le sue proposte in ambito metropolitano. L’Assessore Xxxxxxx interviene proponendo una soluzione alternativa che presenza come problema quello di far giungere gli studenti a scuola con 10 minuti di ritardo ogni mattina. Il Consigliere Xxxxxxx fa presente che il Dirigente si è dimostrato molto rigido negando flessibilità in entrata ed in uscita. Il Sindaco Xxxxxxx interviene dicendo che comprende il problema contingente rappresentato da Xxxxxxx ricorda che compito del Sindaco e del Comune è quello di monitorare e risolvere i problemi trasporto che comportano disagi a tutta la collettività che usufruisce di tali servizi in un quadro complessivo e che le risposte non possono essere parziali o limitate a casi particolari o personali. Il Sindaco afferma che se le battaglie per migliorare i collegamenti ed il trasporto pubblico locale fossero state una costante nel corso degli anni passati partiremmo da una situazione molto diversa. Ricordarsi di questi problemi nel momento contingente o quando questi di toccati personalmente non è il modo corretto per risolverli. Il Sindaco Santoni ricorda che è stato l’unico Sindaco che ha contestato il Piano della Mobilità Sostenibile Città Metropolitana senza aver avuto l’appoggio di nessuna delle forze locali. Il Sindaco Xxxxxxx ribadisce che in questo ambito o si decide di “fare una battaglia tutti insieme” superando le appartenenze allora si ha la possibilità di ottenere qualcosa, al contrario, agire in ordine sparso per casi specifici e contingenti non si ottiene nulla. Il Sindaco Xxxxxxx comunica di essere in attesa di una risposta da parte dei Dirigenti di Tper e di averla anche sollecitata di recente e comunque si dimostra disponibile a fare tutto quello che è necessario per risolvere o diminuire i disagi del trasporto da e verso la città.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.