Prestazione complementare Clausole campione

Prestazione complementare. Qualora il Contraente abbia sottoscritto la relativa prestazione complementare, la Compagnia corrisponderà: 1) un ulteriore capitale pari al capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 250.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio; 2) un ulteriore capitale pari al doppio del capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 500.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione. Il capitale della prestazione complementare rimane costante durante gli anni di vigenza della prestazione principale. La prestazione complementare decorre dal giorno in cui entra in vigore la prestazione principale.
Prestazione complementare. Qualora il Contraente abbia sottoscritto la relativa prestazione complementare, la Compagnia corrisponderà: • un capitale pari a 250.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio; • un capitale pari a 500.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione. Il capitale della prestazione complementare rimane costante durante gli anni di vigenza della prestazione principale. La prestazione complementare decorre dal giorno in cui entra in vigore la prestazione principale.
Prestazione complementare. Esonero dal pagamento premi in caso di invalidità totale e permanente riconosciuta superiore al 66%: - l'Impresa versa i premi fino ad un importo massimo complessivo di € 50.000,00; - la presente garanzia non è applicabile qualora l'età dell'Assicurato sia superiore a 55 anni al momento della decorrenza contrattuale, oppure risulti superiore a 65 anni al momento della scadenza del periodo di pagamento dei premi. E' previsto un periodo di carenza da malattia di 12 mesi. Sono esclusi dalla copertura i casi di invalidità verificatisi a seguito di: - malattie, malformazioni e stati patologici manifestatisi anteriormente alla stipulazione del contratto; - le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto; - malattie mentali, disturbi psichici e del comportamento in genere, compresi i comportamenti nevrotici, psicosi, depressioni e loro conseguenze; - intossicazioni conseguenti ad abuso di alcol, psicofarmaci, nonchè ad uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; - malattie professionali soggette all'ssicurazione di legge; - conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche; - tentato suicidio; - infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo sia a terra, dipendente da attività professionale areonautica, militare o civile, dell'Assicurato; - atti di guerra; - atti dolosi nei confronti dell'Assicurato.