Capitale assicurato. Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Mutuo stipulato da ciascun singolo Assicurato con l’Intermediario ed è pari al debito residuo (in linea con capitale e interessi) che il singolo Assicurato ha deciso di assicurare, quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato stesso. Sulla base di quanto previsto anche all’Art. 1 il relativo indennizzo per sinistro non potrà superiore gli importi di seguito indicati: – 200.000,00 Euro se l’Assicurato ha un età inferiore a 60 anni ed è stata quindi richiesta la sola compilazione della dichiarazione di buono stato di salute; – 300.000,00 Euro se l’età dell’Assicurato è pari o superiore a 60 anni o comunque sia stata richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine; – 500.000,00 Euro qualora sia stata richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti. I limiti di cui sopra sono da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie. Il Mutuo si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà: – dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie; – maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato. L’importo minimo di capitale assicurato è pari a 25.000,00 Euro.
Capitale assicurato. Postafuturo Certo prevede che: • il capitale assicurato iniziale è pari: al premio unico inizialmente versato al netto dei costi (come indicati al precedente art. 6); • Il capitale assicurato maturato è pari: al totale dei premi versati (premio unico inizialmente versato più even- tuali versamenti aggiuntivi), al netto dei costi (come indicati al precedente art. 6) e di eventuali riscatti parziali, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base al risultato conseguito della Gestione Separata Posta ValorePiù.
Capitale assicurato. Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale Regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assi- curato del veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.
Capitale assicurato. Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Mutuo stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo o, in caso di contestazione, alla quota parte del debito residuo quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato o alla data di accertamento dello stato di ITP dello stesso. L’indennizzo massimo per ogni Assicurato non potrà superare l’importo di 200.000,00 Euro. Tale limite è da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie. Il Mutuo si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà: – dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato o alla data di accertamento dello stato di ITP dello stesso, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie; – maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato o alla data di accertamento dello stato di ITP dello stesso. L’importo minimo di capitale assicurato è pari a 25.000,00 Euro; in caso di mutuo cointestato tale limite è pari a 12.500,00 Euro.
Capitale assicurato posteiniziativa irs prevede che: • il Capitale assicurato iniziale è pari al Premio Versato dal Contraente. Su tale importo non è prevista l’applica- zione di alcun costo. • il Capitale assicurato maturato è dato dal Premio Totale, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base al rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. Sul Premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale) non è prevista l’applicazione di alcun costo.
Capitale assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato la Società corrisponderà ai beneficiari designati un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote - determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute in ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario delle stesse il terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di liquidazione per decesso corredata della necessaria documentazione - incrementato della maggiorazione sopra indicata. La data di ricevimento di tutta la documentazione viene assunta come giorno di riferimento per il disinvestimento e da questa data decorrono i tre giorni di mercati aperti. Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi prima della conclusione e decorrenza del Contratto, la Società – per il tramite del Soggetto Distributore – restituisce interamente il premio versato. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da parte della Società – per il tramite del Soggetto Distributore – il capitale assicurato calcolato con i criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale premio aggiuntivo che verrà integralmente restituito.
Capitale assicurato. Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio- fono-visivi Stabilmente installati sullo stesso. In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Co- dice Civile; tuttavia tale Regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assicurato CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI del veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.
Capitale assicurato a) Il capitale assicurato in caso di invalidità permanente corrisponde a € 50.000,00.
Capitale assicurato. Il Capitale assicurato è indicato nella Proposta/Certificato di assicurazione ed è compreso tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di: ▪ € 1.500.000,00 per gli assicurati di età fino a 60 anni; ▪ € 1.000.000,00 per gli assicurati di età oltre 60 anni. Oltre tali limiti la Compagnia valuterà caso per caso la possibilità di assumere o meno il rischio.
Capitale assicurato. Il capitale assicurato è determinato sulla base del mutuo (chirografario, ipotecario, ipotecario 1° casa) stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo in linea capitale (di seguito denominato per brevità “debito residuo”) rilevato dal piano di ammortamento, risultante alla data del sinistro e calcolato alla fine dell’anno precedente. Per una stessa operazione di mutuo possono essere assicurate più persone a condizione che siano cointestatarie di un mutuo per averlo contratto congiuntamente. Il capitale assicurato per il totale dei contratti di mutuo stipulati da ciascun Assicurato, non può superare l’importo di Euro 270.000,00; nei casi in cui l’importo finanziato su uno o più contratti assicurati sia superiore a detto importo, il capitale assicurato per singolo aderente viene comunque limitato a Euro 270.000,00.