Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Prestazioni pensionistiche. 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Prestazioni pensionistiche. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensiona- mento previsti dalla normativa vigente, a condizione di aver partecipato a forme pensionistiche complemen- tari per almeno cinque anni. In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, l’Aderente può scegliere, nel rispet- to dei limiti fissati dalla legge, che gli sia liquidata la prestazione in forma di rendita (pensione complemen- tare) o in capitale. Aver maturato i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari non implica necessa- riamente il dover andare in pensione: è sempre data facoltà all’Aderente di decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel proprio regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. In casi particolari è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla ma- turazione dei requisiti previsti dal proprio regime obbligatorio. La prestazione può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell’intero importo. Tale limite non si applica: • agli Aderenti che possiedono la qualifica di vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari, risul- tante da apposita documentazione prodotta; • qualora l’importo della prestazione in rendita annua derivante dalla conversione di almeno il 70% dell’in- tero capitale costitutivo risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina convertendo il capitale assicurato al termine della fase di accumulo, con i coefficienti di conversione riportati nelle tabelle A,B,C delle Condizioni Generali di Contratto. Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applicazione di specifiche disposizioni dell’ISVAP ed in funzione di basi demografiche più aggiornate. Il capitale assicurato al termine della fase di accumulo si ottiene rivalutando ogni contributo versato, ciascuno diminuito dei costi (ove previsti), in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione. N.B.: I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
Prestazioni pensionistiche. D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Prestazioni pensionistiche. Il contratto prevede le seguenti prestazioni pensionistiche: • l’erogazione di una prestazione pensionistica per vec- chiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si conside- ra età pensionabile il compimento dell’età prevista dal- l’articolo 1, comma 20, della Legge 335/95; • l’erogazione di una prestazione pensionistica per anzia- nità, alla cessazione dell’attività lavorativa, purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella pre- vista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessiva- mente non inferiore a 15 anni. Ai fini della determinazione del numero di anni di parte- cipazione a forme pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a dette forme maturati dal Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato ha facoltà di richiedere la liqui- dazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Tale limite non si applica agli Assicurati che hanno trasferito la posizione individuale da altre forme pensionistiche ai sensi del Decreto e che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992. Qualora l’importo annuo della rendita pensionistica che si ottiene convertendo l’intero capitale maturato sulla polizza, risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’arti- colo 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, il Contraente/ Assicurato può chiedere la liquidazione in capitale del- l’intero importo maturato. All’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la Società si impegna a pagare una prestazione in forma di rendita vitalizia e, se richiesta, anche in forma di capitale. In luogo della rendita vitalizia di cui al comma preceden- te, il Contraente/Assicurato può richiedere l’erogazione della prestazione in una delle forme di seguito indicate:
Prestazioni pensionistiche. 5.1.a Prestazione in caso di morte dell'assicurato Esclusioni
Prestazioni pensionistiche. Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno a condizione che tu possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita. In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni. I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
Prestazioni pensionistiche. La Compagnia si impegna a corrispondere all’Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate (pre- stazione pensionistica). La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato a scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell’eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversio- ne in rendita, riportati nell’Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDI- TA”. Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all’Art.1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA” della successiva sezione “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”, alla quale si rinvia. Il montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in fun- zione dei contributi versati e degli eventuali contributi aggiuntivi corrisposti dall’Aderente nel corso di questa fase. Tale montante è pari al capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata FUTURIV, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1° dicembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all’1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO.
Prestazioni pensionistiche. Il presente contratto prevede la corresponsione di una rendita annua vitalizia rivalutabile e/o di un capitale all’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica. La prestazione maturata è calcolata in funzione della durata del pagamento dei premi, del livello di contribuzione, degli eventuali periodi di sospensione del pagamento dei premi, del livello dei costi, del rendimento della Gestione Separata e della variabilità del valore delle Quote dei Fondi Interni. Fermo quanto disciplinato all’art. 10 del Regolamento e in conformità con quanto previsto dal Decreto, l’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che abbia partecipato per almeno 5 anni a fondi pensione e a forme pensionistiche individuali, al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565 e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art. 1 comma 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Prestazioni pensionistiche. Pensione di vecchiaia 35 Pensione di vecchiaia anticipata 37 Pensione unica contributiva 39 Totalizzazione dei periodi assicurativi 40 Cumulo dei periodi assicurativi 44 Supplemento di pensione 47 Pensione di invalidità 48 Pensione di inabilità 50 Prestazioni ai superstiti 52 Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche 56 Contributo di solidarietà 59 Liquidazione dei trattamenti pensionistici 60 Prescrizione dei trattamenti pensionistici 62