Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regime obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera p...
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
6. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono s...
Prestazioni pensionistiche. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Prestazioni pensionistiche. Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno a condizione che tu possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita. In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni. I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
Prestazioni pensionistiche. 5.1.a Prestazione in caso di morte dell'assicurato Esclusioni
Prestazioni pensionistiche. Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia è corrisposta, su domanda, ai professionisti che possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione ante 1° gennaio 2004 e che ab- biano maturato i seguenti requisiti: Età anagrafica Anni di iscrizione e contribuzione 70 25 Tab. n. 6: requisiti pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo al contestuale rag- giungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti e consente la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione). Prima dell’attribuzione della pensione di vecchiaia la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, pro- fugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985. La pensione di vecchiaia è reversibile (vedi par. Pensioni ai superstiti). I Dottori Commercialisti che, dopo aver maturato uno dei periodi minimi di effettiva iscrizione e contribuzione, si cancellino dalla Cassa senza chiedere la restituzione dei contributi soggettivi hanno diritto, su domanda, alla pensione di vecchiaia con decor- renza dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età anagrafica corri- spondente (vedi tabella n. 6). Per conoscere l’importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponi- bile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “PES” (Simulazione pensione). La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DPE” (domanda di pensione).
Prestazioni pensionistiche. Il presente contratto prevede la corresponsione di una rendita annua vitalizia rivalutabile e/o di un capitale all’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica. La prestazione maturata è calcolata in funzione della durata del pagamento dei premi, del livello di contribuzione, degli eventuali periodi di sospensione del pagamento dei premi, del livello dei costi, del rendimento della Gestione Separata e della variabilità del valore delle Quote dei Fondi Interni. Fermo quanto disciplinato all’art. 10 del Regolamento e in conformità con quanto previsto dal Decreto, l’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che abbia partecipato per almeno 5 anni a fondi pensione e a forme pensionistiche individuali, al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565 e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art. 1 comma 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Prestazioni pensionistiche. Pensione di vecchiaia 35 Pensione di vecchiaia anticipata 37 Pensione unica contributiva 39 Totalizzazione dei periodi assicurativi 40 Supplemento di pensione 43 Pensione di invalidità 44 Pensione di inabilità 46 Prestazioni ai superstiti 48 Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche 52 Contributo di solidarietà 55 Liquidazione dei trattamenti pensionistici 56 Prescrizione dei trattamenti pensionistici 58
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso previsti nel regime obbligatorio d’appartenenza dell’aderente, con almeno 5 (cinque) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che opti per la prosecuzione volontaria della contribuzione in base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, ha la facoltà di determinare in modo autonomo il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 0.Xx fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Prestazioni pensionistiche. La Compagnia si impegna a corrispondere all’Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate (pre- stazione pensionistica). La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato a scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell’eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversio- ne in rendita, riportati nell’Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDI- TA”. Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all’Art.1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA” della successiva sezione “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”, alla quale si rinvia. Il montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in fun- zione dei contributi versati e degli eventuali contributi aggiuntivi corrisposti dall’Aderente nel corso di questa fase. Tale montante è pari al capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata FUTURIV, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1° dicembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all’1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO.