Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. 3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 4. L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 5. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. 6. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale. 7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 8. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Art. 12, commi 6 e 7.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderentedell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente L’iscritto che decide di proseguire prosegue volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, dopo il pensionamento ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
43. L’Aderente L’iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti da cui derivi l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
54. L’Aderente L’iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua annua, senza reversibilità a favore dell’Aderente dell’iscritto, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente l’iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
65. L’Aderente L’iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad a una forma pensionistica complementare complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dalla quale derivi una posizione pensionistica complementare che sia stata conservata, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
76. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
87. L’Aderente L’iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Artdall’art. 12, 12 commi 6 e 7.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderentedell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Artdel comma 2, lettera c) dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
43. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
54. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente dell’aderente il 70% 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
65. L’Aderente L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad a una forma pensionistica complementare complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
76. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
87. L’Aderente L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Artdall’art. 12 commi 5 7 e 6 8.
8. In difetto di specifiche indicazioni di colui che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo, la posizione, non alimentata da contribuzione, è mantenuta presso il “Fondo” fino a diversa disposizione dell’interessato. A seguito dell’espressa manifestazione scritta volta a fruire della prestazione in capitale od in rendita, si applicano i termini e si determinano gli effetti previsti dall’art. 12, commi 6 e 7penultimo ed ultimo comma.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione a Contribuzione Definita
Prestazioni pensionistiche. 1Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensiona- mento previsti dalla normativa vigente, a condizione di aver partecipato a forme pensionistiche complemen- tari per almeno cinque anni. Il diritto In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, l’Aderente può scegliere, nel rispet- to dei limiti fissati dalla legge, che gli sia liquidata la prestazione in forma di rendita (pensione complemen- tare) o in capitale. Aver maturato i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari non implica necessa- riamente il dover andare in pensione: è sempre data facoltà all’Aderente di decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel proprio regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. In casi particolari è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla ma- turazione dei requisiti previsti dal proprio regime obbligatorio. La prestazione può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell’intero importo. Tale limite non si applica: • agli Aderenti che possiedono la qualifica di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione risul- tante da apposita documentazione prodotta; • qualora l’importo della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata dell’in- tero capitale costitutivo risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, all’art 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina convertendo il capitale assicurato al ter- mine della fase di accumulo, l’Aderente può optare per la liquidazione con i coefficienti di conversione riportati nelle tabelle A,B,C delle Condizioni Generali di Contratto. Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applicazione di specifiche disposizioni dell’IVASS (già ISVAP) ed in funzione di basi demografiche più aggiornate. Il capitale dell’intera posizione maturataassicurato al termine della fase di accumulo si ottiene rivalutando ogni contributo versato, ciascuno diminuito dei costi (ove previsti), in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione. N.B.: I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
6. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Art. 12, commi 6 e 7.
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Samples: Nota Informativa
Prestazioni pensionistiche. 1Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensiona- mento previsti dalla normativa vigente, a condizione di aver partecipato a forme pensionistiche complemen- tari per almeno cinque anni. Il diritto In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, l’Aderente può scegliere, nel rispet- to dei limiti fissati dalla legge, che gli sia liquidata la prestazione in forma di rendita (pensione complemen- tare) o in capitale. Aver maturato i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari non implica necessa- riamente il dover andare in pensione: è sempre data facoltà all’Aderente di decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel proprio regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. In casi particolari è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla ma- turazione dei requisiti previsti dal proprio regime obbligatorio. La prestazione può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell’intero importo. Tale limite non si applica: • agli Aderenti che possiedono la qualifica di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione risul- tante da apposita documentazione prodotta; • qualora l’importo della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata dell’in- tero capitale costitutivo risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, all’art 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina convertendo il capitale assicurato al termine della fase di accumulo, l’Aderente può optare per la liquidazione con i coefficienti di conversione riportati nelle tabelle A,B,C delle Condizioni Generali di Contratto. Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applicazione di specifiche disposizioni dell’ISVAP ed in funzione di basi demografiche più aggiornate. Il capitale dell’intera posizione maturataassicurato al termine della fase di accumulo si ottiene rivalutando ogni contributo versato, ciascuno diminuito dei costi (ove previsti), in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione. N.B.: I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
6. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Art. 12, commi 6 e 7.
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Samples: Nota Informativa
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderentedell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Artdel comma 8 dell’art. 8, comma 5, 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
43. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
54. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente dell’aderente il 70% 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
65. L’Aderente L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad a una forma pensionistica complementare complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
76. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
87. L’Aderente L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Artdall’art. 12, 12 commi 6 5 e 76.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderentedell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente L’iscritto che decide di proseguire prosegue volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, dopo il pensionamento ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
43. L’Aderente L’iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti da cui derivi l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
54. L’Aderente L’iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua annua, senza reversibilità a favore dell’Aderente dell’iscritto, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente l’iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
65. L’Aderente L’iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad a una forma pensionistica complementare complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dalla quale derivi una posizione pensionistica complementare che sia stata conservata, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
76. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
87. L’Aderente L’iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Artdall’art. 12, commi 6 e 7.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza
Prestazioni pensionistiche. 1Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione di aver partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Il diritto In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, l’Aderente può scegliere, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, che gli sia liquidata la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale. Aver maturato i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari non implica necessariamente il dover andare in pensione: è sempre data facoltà all’Aderente di decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel proprio regime di accesso base, fino a quando lo riterrà opportuno. In casi particolari è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel previsti dal proprio regime obbligatorio di appartenenza obbligatorio. La prestazione può eventualmente essere riscossa in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica parte anche sotto forma di capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale nel limite del liquidato non possa superare il 50% della posizione individuale maturatadell’intero importo. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali Tale limite non si sia provveduto al reintegro. Qualora applica: • agli Aderenti che possiedono la qualifica di vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari, risultante da apposita documentazione prodotta; • qualora l’importo che si ottiene convertendo della prestazione in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata dell’intero capitale costitutivo risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, all’art 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in . L’importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina moltiplicando il capitale dell’intera posizione maturata.
6. L’Aderente che, sulla base assicurato al termine della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data fase di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementareaccumulo, per avvalersi i relativi coefficienti di conversione riportati nelle tabelle A e B delle condizioni Condizioni Generali di erogazione Contratto. Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applicazione di specifiche disposizioni dell’ISVAP ed in funzione di basi demografiche più aggiornate. Il capitale assicurato al termine della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso fase di accumulo si applica quanto previsto all’Art. 12ottiene rivalutando ogni contributo versato, commi 6 e 7ciascuno diminuito dei costi, in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.
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Samples: Nota Informativa
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderentedell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell’Art. 8, comma 5, 9 ha la facoltà di determinare determi- nare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza ap- partenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità capa- cità di lavoro a meno di un terzo.
5. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale capita- le nel limite del 50% 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo complessi- vo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua an- nua senza reversibilità a favore dell’Aderente dell’aderente il 70% 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
6. L’Aderente L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata en- trata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità pignorabi- lità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L’Aderente L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi av- valersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Art. 12all’Art.13, commi comma 6 e 7.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Prestazioni pensionistiche. 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderentedell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Artdel comma 8 dell’art. 8, comma 5, 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
43. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
54. L’Aderente L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente dell’aderente il 70% 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della del la legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
65. L’Aderente L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad a una forma pensionistica complementare complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
76. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
87. L’Aderente L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Artdall’art. 12, 12 commi 6 5 e 76.
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Samples: Statuto
Prestazioni pensionistiche. 1Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensiona- mento previsti dalla normativa vigente, a condizione di aver partecipato a forme pensionistiche complemen- tari per almeno cinque anni. Il diritto In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, l’Aderente può scegliere, nel rispet- to dei limiti fissati dalla legge, che gli sia liquidata la prestazione in forma di rendita (pensione complemen- tare) o in capitale. Aver maturato i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari non implica necessa- riamente il dover andare in pensione: è sempre data facoltà all’Aderente di decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel proprio regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. In casi particolari è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla ma- turazione dei requisiti previsti dal proprio regime obbligatorio. La prestazione può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio capitale. In questo caso è pre- visto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell’intero importo. Tale limite non si applica: • agli Aderenti che possiedono la qualifica di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle “vecchio iscritto” a forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’Art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione risultante da apposita documentazione prodotta; • qualora l’importo della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata dell’in- tero capitale costitutivo risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, all’art 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina convertendo il capitale assicurato al termine della fase di accumulo, l’Aderente può optare per la liquidazione con i coefficienti di conversione riportati nelle tabelle A, B, C delle Condizioni Generali di Contratto. Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applica- zione di specifiche disposizioni dell’IVASS (già ISVAP) ed in funzione di basi demografiche più aggiornate. Il capitale dell’intera posizione maturataassicurato al termine della fase di accumulo si ottiene rivalutando ogni contributo versato, ciascuno diminuito dei costi (ove previsti), in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione. N.B.: I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
6. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’Art. 12, commi 6 e 7.
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Samples: Nota Informativa