Prestazioni supplementari e straordinarie. L’impresa ha facoltà di richiedere al dipendente che abbia sottoscritto un contratto a tempo parziale, anche a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari (di lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. A tal fine, è consentito richiedere, anche senza il consenso del lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale. Per le ore rese per prestazioni supplementari il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Nel caso di prestazione eccedente il 50%, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione del 20%. Le suddette maggiorazioni vengono calcolate sugli elementi della retribuzione previsti dal presente contratto e sono onnicomprensiva di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti. In sostituzione, il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. E’ consentito, altresì, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie così come definite dall’art. 1 c.2 lett. c) del D.lgs.n.66/2003 nel limite massimo del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale. La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto all'art. 40 ed in sostituzione il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. Al lavoratore che alla data di assunzione o in data successiva abbia in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale che rendano incompatibili gli orari, non potranno essere richieste prestazioni di natura supplementare/straordinaria ovvero variazioni di cui alle clausole elastiche.
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Prestazioni supplementari e straordinarie. L’impresa ha facoltà di richiedere al dipendente che abbia sottoscritto un contratto a tempo parziale, anche a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari (di lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. A tal fine, è consentito richiedere, anche senza il consenso del lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale. Per le ore rese per prestazioni supplementari il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Nel caso di prestazione eccedente il 50%, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione del 20%. Le suddette maggiorazioni vengono calcolate sugli elementi della retribuzione previsti dal presente contratto e sono onnicomprensiva di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti. In sostituzione, il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. E’ È consentito, altresì, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie così come definite dall’art. 1 c.2 c. 2 lett. c) del D.lgs.n.66/2003 D.lgs. n. 66/2003 nel limite massimo del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale. La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto all'art. 40 ed in sostituzione il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. Al lavoratore che alla data di assunzione o in data successiva abbia in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale che rendano incompatibili gli orari, non potranno essere richieste prestazioni di natura supplementare/straordinaria ovvero variazioni di cui alle clausole elastiche.
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Prestazioni supplementari e straordinarie. L’impresa In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente C.C.N.L., il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 276/2003, ha facoltà di richiedere al dipendente che abbia sottoscritto un contratto a tempo parzialerichiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L. Nel rapporto di tipo orizzontale, verticale o misto, le prestazioni straordinarie e supplementari sono disciplinate dalle disposizioni per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente contratto. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo e il lavoratore può esimersi dall’effettuazione di prestazioni supplementari (o straordinarie solo in casi di lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. A tal fine, è consentito richiedere, anche senza il consenso del lavoratore, prestazioni assoluta necessità e urgenza relative all’accudimento di lavoro supplementare per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale. Per le ore rese per prestazioni supplementari il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Nel caso di prestazione eccedente il 50%, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione del 20%. Le suddette maggiorazioni vengono calcolate sugli elementi della retribuzione previsti dal presente contratto familiari gravemente infermi e sono onnicomprensiva di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti. In sostituzione, il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. E’ consentito, altresì, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie così come definite dall’art. 1 c.2 lett. c) del D.lgs.n.66/2003 nel limite massimo del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale. La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto all'art. 40 ed in sostituzione il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. Al lavoratore che alla data di assunzione o in data successiva abbia in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale che rendano incompatibili gli orari, non potranno essere richieste prestazioni di natura supplementare/straordinaria ovvero variazioni di cui alle clausole elasticheminori con gravi malattie.
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Prestazioni supplementari e straordinarie. L’impresa Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 61/00, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/03, ha facoltà di richiedere al dipendente che abbia sottoscritto un contratto a tempo parzialerichiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
a) prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto;
b) prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente CCNL. Nel rapporto di tipo orizzontale, verticale o misto, le prestazioni straordinarie e supplementari sono disciplinate dalle disposizioni per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente CCNL e sono retribuite con una maggiorazione del 10%, comprensiva di tutti gli istituti differiti e TFR, calcolata sulla quota oraria della retribuzione di fatto. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo e il lavoratore può esimersi dall’effettuazione di prestazioni supplementari (o straordinarie solo in casi di lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. A tal fine, è consentito richiedere, anche senza il consenso del lavoratore, prestazioni assoluta necessità e urgenza relative all’accudimento di lavoro supplementare per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale. Per le ore rese per prestazioni supplementari il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Nel caso di prestazione eccedente il 50%, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione del 20%. Le suddette maggiorazioni vengono calcolate sugli elementi della retribuzione previsti dal presente contratto familiari gravemente infermi e sono onnicomprensiva di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti. In sostituzione, il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. E’ consentito, altresì, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie così come definite dall’art. 1 c.2 lett. c) del D.lgs.n.66/2003 nel limite massimo del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale. La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto all'art. 40 ed in sostituzione il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. Al lavoratore che alla data di assunzione o in data successiva abbia in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale che rendano incompatibili gli orari, non potranno essere richieste prestazioni di natura supplementare/straordinaria ovvero variazioni di cui alle clausole elasticheminori con gravi malattie.
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Samples: Collective Labor Agreement