PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art.1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione.
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