Procedura liquidativa Clausole campione

Procedura liquidativa. L’Assicurato che necessità di una delle prestazioni garantite dall’Opzione Assicurativa prescelta, può: I. avvalersi del Network di Strutture Sanitarie Convenzionate con MyAssistance richiedendo il pagamento diretto alla Società (pagamento diretto); II. avvalersi di Strutture Sanitarie o di Medici specialistici non convenzionati con MyAssistance, richiedendo successivamente il rimborso alla Società (pagamento indiretto); III. avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, richiedendo successivamente il rimborso alla Società (pagamento indiretto); Per le sole analisi di laboratorio la copertura assicurativa è operante esclusivamente in caso di regime SSN (ticket). Non è previsto alcun rimborso o autorizzazioni in assistenza diretta se le analisi di laboratorio vengono eseguite in regime privato.

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  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Normativa di riferimento Si riportano nel presente paragrafo i principali riferimenti in termini di normativa e standard internazionali: • Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; • Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici; • Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica; • X.Xxx. 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei programmi per elaboratore); • Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169; • D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche; • L. 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; • Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" • Legge 626/96 e L. 242/96 – Sicurezza sul lavoro; • D. Lgs. 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali; • Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); • Direttiva del P.C.M. del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; • DCPM del 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e successiva circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011; • Eventuali successive modificazioni delle norme di riferimento; • Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. Si precisa inoltre che la proprietà intellettuale dei dati e delle configurazioni necessarie all’utilizzo o frutto dell’utilizzo dei servizi oggetto della presente fornitura restano di proprietà dell’Amministrazione contraente.

  • PROCEDURA DI GARA La procedura di gara sarà la seguente: - La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; - L’apertura delle offerte avverrà il giorno 13.02.2013, alle ore 9,00 presso la sede della stazione appaltante: Comune di Corato in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – Palazzo di Città, potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega. La Commissione: - in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste; - si procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti; - qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 2, procede al sorteggio del 10% delle ditte ammesse, arrotondato all'unità superiore ai fini della verifica dell’effettivo possesso delle attestazioni autocertificate ai fini e per gli effetti del disposto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 è previsto il sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore; - se non sorgono elementi ostativi, a seguito delle verifiche effettuate al sito internet dell’Autorità di Vigilanza, la Commissione procede all’apertura della busta n. 2 al solo fine di verificarne il contenuto; - successivamente la commissione giudicatrice di cui all’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne « Offerta tecnica» all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri indicati al punto VII.2.1 del presente disciplinare; - i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; - in seguito, in seduta nuovamente pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste interne «C - Offerta economica» e procede alla loro apertura e per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la busta n. 3 contenente l’offerta economica, per attribuire il punteggio all’elemento “prezzo” e conseguentemente sarà stilata la graduatoria con l’attribuzione del punteggio complessivo. - la Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive determinazioni; Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. Una volta effettuate le verifiche previste dall’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo FAX ai non aggiudicatari L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data approvazione del contratto da parte del R.O.O. 1.1 del P.O.N. Sicurezza. Il contratto dovrà essere stipulato entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a decorrere dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. La consegna dei lavori, avverrà nei termini previsti dal capitolato tecnico. L’aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

  • Contesto di riferimento Le Province, sulla base della Legge n. 56/2014, esercitano, quali enti con funzioni di area vasta, un ruolo importante nella pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e nell’assistenza agli enti locali, con una funzione specifica in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di gestione dell’edilizia scolastica e del proprio patrimonio di impianti sportivi (palestre, piscine, campi sportivi, spazi polifunzionali), nonché di programmazione della rete scolastica, spesso declinata in iniziative e progetti con il sistema dell’istruzione scolastica superiore. Il patrimonio infrastrutturale delle Province, le loro competenze specifiche unite alla loro esperienza in attività di coinvolgimento del tessuto sociale ed economico del territorio, finalizzate alla promozione di una programmazione condivisa con gli Enti Locali e le Associazioni di giovani e tutto 1 il partenariato socioeconomico volta a facilitare la partecipazione giovanile, rappresentano la cornice all’interno della quale si inserisce la presente proposta. Per inquadrare correttamente le finalità della proposta si deve tenere conto che in questo anno dell’emergenza pandemica sono rimasti a casa oltre 8 milioni e mezzo di bambini e ragazzi che prima frequentavano i diversi gradi d’istruzione. I più penalizzati, ovunque, sono gli adolescenti e giovani poveri, per i quali la scuola, è la principale leva di riscatto economico, sociale, culturale. Le scuole – specialmente nelle periferie, nei quartieri poveri e nelle zone interne – sono i primi garanti dell’articolo 3 della Costituzione perché promuovono lo sviluppo di conoscenze condivise attivando la prossimità e la cooperazione, la legalità e il presidio delle regole, l’inclusione di ragazzi/e stranieri e con bisogni speciali. Sono aumentate, le disuguaglianze tra scuole, tra classi, tra ragazzi/e. La scuola “digitale” ha amplificato l’esclusione in istruzione e educazione1. Ancor più di prima, le condizioni socioeconomiche delle famiglie influenzano la capacità dei ragazzi/e di imparare e sentirsi parte di una comunità. In questa fase di emergenza sanitaria, i ragazzi/e hanno vissuto in modi diversi la chiusura delle scuole. Non tutti hanno avuto la stessa chance di collegarsi a Internet per le lezioni a distanza, là dove gli insegnanti sono riusciti ad attivarle. Molte scuole, soprattutto quelle con minori mezzi e strumenti a disposizione-in particolare quelle ubicate nei contesti più periferici-, non sono state in grado di dare vita alle lezioni online. Tutto è stato affidato alle capacità e alla creatività dei singoli docenti di far fronte all’emergenza. La socializzazione è un fattore educativo importantissimo, in quanto i giovani crescono nella condivisione e nella conoscenza con e degli altri, questo diritto adesso è stato in questi mesi di emergenza sanitaria messo duramente alla prova. Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia2 evidenzia, inoltre, come la povertà educativa si sia aggravata non solo per quanto riguarda il livello di istruzione, di formazione e di competenze acquisite dai giovani, ma anche nel decisivo campo delle reti sociali, con il peggioramento dei livelli di partecipazione civica, politica e sociale dei giovanissimi. La condizione di povertà di un minore è multidimensionale, frutto del contesto economico, sanitario, familiare e abitativo, della disponibilità o meno di spazi accessibili e/o di occasioni di socialità e gioco, dell’assenza di servizi di cura e tutela dell'infanzia e dell’adolescenza. Essa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale, che operino in integrazione con i percorsi educativi formali della scuola. La povertà educativa influisce sul livello di inclusione sociale, il cui indice nel 2017 ha registrato un peggioramento per quanto riguarda l’Italia ed è retrocesso dal 18° al 21° posto su scala xxxxxxxx0. 1 La mappa delle disuguaglianze è stata descritta da Save the Children nell’Atlante dell’Infanzia a rischio, le periferie dei bambini, a cura di Xxxxxx Xxxxxxx, (Treccani, 2017, 2018, 2019 e xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxx-xx-xxxxxx/) ed è riconosciuta dallo stesso ministero dell’Istruzione (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/Xxxxxxxx+xxx+xxxxxxxxx+xxx+xxxxxxxxxx+xxxxxxxxx/0000x000-00x0-000x-x00x- 1da743492e92?version=1.0).

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.