Diritto all’informazione Clausole campione

Diritto all’informazione. Le parti, considerato condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali. In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza. A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito nazionale e territoriale e fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle XX.XX., si impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune. Le sedi di informazione sono: 1) Livello nazionale: annualmente, in appositi incontri nazionali, l’Associazione porterà a conoscenza delle XX.XX.: - le prospettive e l'andamento del settore; - l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi; - l'andamento dell'occupazione femminile; - elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro; 2) Livello aziendale: fermo restando le competenze proprie delle Strutture, queste forniscono alle XX.XX., ove richiesto e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni: - informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi; - informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori; - informazione quantitativa sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro atipici. Nel caso di materie per le quali il presente C.C.N.L. prevede la contrattazione decentrata, l'informazione è preventiva.
Diritto all’informazione. È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
Diritto all’informazione. Fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di informazione a livello aziendale - art. 10, 11 e seguenti - le Parti, nel riconoscere che l’informazione preventiva rappresenta uno strumento importante in un corretto sistema di relazioni sindacali, concordano sull’opportunità di migliorare e ampliare i momenti di dialogo e confronto a livello aziendale, con cadenza almeno semestrale. Gli incontri allo scopo previsti, potranno riguardare: • progetti di ristrutturazione che incidano sui livelli occupazionali o sulla mobilità, intesa come cambiamento di sede di lavoro di lavoratori/trici; • processi di riorganizzazione anche legati a innovazioni tecnologiche, tali da comportare mobilità interna di più lavoratori/trici con mutamento di mansioni o ruoli professionali; • processi di ristrutturazione che prevedano scorpori di attività e/o distacchi di persone. Nel corso dei predetti incontri da effettuarsi successivamente alla fase decisionale, ed in via preventiva rispetto alla realizzazione dei processi di cui trattasi, l’Azienda illustrerà i contenuti e fornirà le informazioni necessarie alla migliore comprensione delle logiche che hanno portato all’attuazione dei progetti stessi, nonché gli obiettivi organizzativi che questi pongono. Gli incontri avranno altresì lo scopo di identificare i riflessi che quegli stessi progetti potranno avere sull’organizzazione aziendale e di ricercare le soluzioni più idonee per il superamento d’eventuali problemi evidenziati. L’Azienda oltre quanto indicato agli art. 10 e 11 del vigente CCNL, informerà inoltre su: il ricorso alla fungibilità delle mansioni secondo lo schema del CCNL l’utilizzo di nuove figure contrattuali; programmi formativi e di riqualificazione professionale; il numero e l’allocazione dei contratti di somministrazione, dei contratti di lavoro a tempo determinato in giornate lavorate e i contratti a progetto; la semestrale di bilancio; i criteri adottati dall’Azienda per l’erogazione del salario incentivante; l’andamento tecnico dei sinistri (liquidati e riservati) per quanto riguarda le polizze dipendenti. Illustrerà a livello generale la politica retributiva dell’azienda pur rimanendo questa di esclusiva gestione da parte dell’Azienda. L’azienda inoltre conferma gli impegni sottoscritti negli accordi intercorsi dal 1.1.2007 al 14.04.2009 al fine di valutare le opportunità e eventuali modalità di rientro delle attività attualmente esternalizzate nel rispetto della normativa di legge e del CCNL.
Diritto all’informazione. È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare,
Diritto all’informazione. AI fine di garantire il diritto all'informazione sulle materie oggetto del presente accordo, gli Istituti devono dare preventiva informazione, sull'attuazione del programma di riallineamento retributivo, alle R.S.A. di Istituto.
Diritto all’informazione. Ad integrazione e precisazione di quanto stabilito dal vigente C.C.N.L., le Società si impegnano ad informare semestralmente - con due incontri annuali - le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle tematiche relative alle prospettive di mercato, alla gestione ed allo sviluppo delle imprese nonché all’organizzazione del lavoro in essere ed alle proiezioni future. Le Società si impegnano altresì ad informare le R.S.A. sulle modifiche dell’assetto proprietario e su eventuali integrazioni, collegamenti, sinergie con altre Società. Le Società forniranno annualmente alle R.S.A. le informazioni necessarie su: 1. Composizione del portafoglio delle Aziende suddiviso per rami con relativo andamento; 2. Adozione di nuove procedure lavorative con particolare riferimento a quelle relative ai processi di meccanizzazione; 3. Motivazioni e numero delle missioni compiute dal personale non itinerante; 4. Programmi e criteri di incentivazione e sul sistema premiante eventualmente adottati e da adottare; 5. Piani per lo sviluppo dell'organizzazione commerciale con particolare riguardo alla rete agenziale; 6. Tutte le assunzioni fatte con contratto di inserimento, apprendistato, interinale, atipico e comunque effettuate; 7. Corsi di formazione effettuati dal personale dipendente; 8. Quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del C.C.N.L.; 9. Le Aziende oltre quanto indicato agli Art. 10 e 11 del vigente CCNL, informeranno, inoltre su: a. il ricorso alla fungibilità delle mansioni secondo lo schema del CCNL; b. l’utilizzo di nuove figure contrattuali; c. l’andamento economico semestrale dell’Impresa; d. i progetti di ristrutturazione che incidano sui livelli occupazionali o sulla mobilità, intesa come cambiamento di sede di lavoro di lavoratori/trici e che interessino più unità organizzative; e. i processi di riorganizzazione anche legati a innovazioni tecnologiche, tali da comportare mobilità interna di più lavoratori/trici con mutamento di mansioni o ruoli professionali e che interessino più unità organizzative; f. i processi di ristrutturazione che prevedano scorpori di attività e/o distacchi di persone. Le Società, fermo restando il proprio diritto alla piena decisionalità, riconoscono alle R.S.A. la possibilità di prospettare soluzioni alternative o integrative alle problematiche organizzative delle società in relazione alle informazioni ricevute relativamente alla eventuale riorganizzazione delle Aziende e alle sinergie di Gruppo. Le Società renderanno noti, con cadenza annua...
Diritto all’informazione. Le parti concordano di regolare l'informazione – fornita anche in formato elettronico - prevista dagli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. 17/9/2007 e da precedenti accordi e/o prassi aziendali secondo le modalità che seguono.
Diritto all’informazione. 14 Art. 9 - Pari opportunità 15
Diritto all’informazione. La CIP ha diritto ad una puntuale e completa informazione su tutte le que- stioni aziendali, la cui conoscenza è necessaria per un adempimento rego- lamentare dei propri obblighi nei confronti dei dipendenti. Il presidente della CIP può informarsi direttamente presso la Direzione per i casi di gestione corrente.
Diritto all’informazione. Servizi regolari di linea con percorso superiore a 250km