Procedure di arbitrato in caso di recesso. 1. Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso. 2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. 3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità. 4. L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato. 6. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4. 7. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra pubblica amministrazione che vi abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure di arbitrato in caso di recesso. 1. Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (Recesso recesso dell’amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4. L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra pubblica amministrazione dell’area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure di arbitrato in caso di recesso. 1. Avverso gli atti applicativi di cui all’artall'art. 41 (Recesso dell’amministrazione) 41, commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione dall'ente o agenzia o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 23/1/2001 e successive proroghe, modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio L'avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione l'ente o agenzia assuma l’obbligo l'obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione dell'ente o agenzia una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4. L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il dirigente che accetti l’indennità l'indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità l'autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione l'ente o agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro dall'arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente dirigente, il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra pubblica amministrazione altro ente o agenzia dell'area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione dell'ente o agenzia di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazionealtro ente o agenzia, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
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Procedure di arbitrato in caso di recesso. 1. Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) 41, commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione dall'ente o agenzia o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 23/1/2001 e successive proroghe, modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione l'ente o agenzia assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione dell'ente o agenzia una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4. L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione l'ente o agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente dirigente, il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra pubblica amministrazione altro ente o agenzia dell’area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione dell’ente o agenzia di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazionealtro ente o agenzia, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
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Procedure di arbitrato in caso di recesso. 1. Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) 41, commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione dall'ente o agenzia o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 23/1/2001 e successive proroghe, modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione l'ente o agenzia assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione dell'ente o agenzia una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4. L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione l'ente o agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente dirigente, il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra pubblica amministrazione altro ente o agenzia dell’area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione dell’ente o agenzia di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazionealtro ente o agenzia, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
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