Clausola arbitrale Clausole campione

Clausola arbitrale. Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Clausola arbitrale. Salvo quanto disposto dell'Art. 2.7 – Controversie Giuridiche delle Condizioni Particolari, in caso di divergenza tra l'Assicurato e l’Impresa circa l'ammissibilità a risarcimento del danno, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti ai termini del presente Modulo di Adesione ad un Collegio arbitrale che sarà composto da tre arbitri nominati uno per parte, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo dai due arbitri già designati. In caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà designato a insindacabile giudizio dell’Impresa. Ciascuna delle parti provvederà a liquidare spese ed onorario del proprio arbitro, mentre le spettanze del terzo arbitro saranno ripartite a metà. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono da ritenersi in ogni caso vincolanti per le parti. CONDIZIONI SPECIALI pag.2 di 2 Allo scopo di facilitare il compito degli arbitri, le parti si impegnano fin d'ora a fornire agli stessi tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.
Clausola arbitrale. In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. La Parte che intenda promuovere l’arbitrato notificherà all’altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, atto di nomina del proprio arbitro. L’altra Parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, atto di nomina dell’arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle Parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso. Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti pe...
Clausola arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente devoluta ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitro che dovrà essere scelto tra gli avvocati del foro di Roma, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero, in assenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, procederà in via rituale e secondo diritto. Le parti concordano che rimangono esclusi dalla devoluzione all'arbitrato di cui al comma precedente i casi di mancato o inesatto adempimento al pagamento di quanto previsto al precedente art. 6, per cui sarà esclusivamente competente, sia per eventuali procedimenti monitori e di opposizione agli stessi sia nel merito, il Foro di Roma.
Clausola arbitrale. In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
Clausola arbitrale. Se l’Assicurato e la Società non dovessero trovare l’accordo su qualsiasi previsione della presente Condizione Particolare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta fatta da una delle due Parti, ciascuna Parte potrà nominare un arbitro competente e terzo rispetto alla questione ed i due arbitri così scelti dalle parti, a loro volta, nomineranno un presidente competente e terzo. I due arbitri decideranno insieme le questioni su cui è sorta controversia tra l’Assicurato e la Società ma, se i due arbitri non dovessero giungere ad un accordo, la decisione sarà rimessa al presidente da essi nominato.
Clausola arbitrale a) Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.
Clausola arbitrale. Ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad addivenire alla preventiva bonaria composizione della controversia. Qualora non si raggiungesse un accordo tra le parti in relazione alla presente convenzione, è prevista l’instaurazione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda U.S.L., uno dal Centro Iperbarico ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri. In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Clausola arbitrale. Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, anche su istanza di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito.
Clausola arbitrale. E’ esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all’autorità giudiziaria ordinaria.