Clausola arbitrale. Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Clausola arbitrale. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d) procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
e) i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Clausola arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente devoluta ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitro che dovrà essere scelto tra gli avvocati del foro di Roma, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero, in assenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, procederà in via rituale e secondo diritto. Le parti concordano che rimangono esclusi dalla devoluzione all'arbitrato di cui al comma precedente i casi di mancato o inesatto adempimento al pagamento di quanto previsto al precedente art. 6, per cui sarà esclusivamente competente, sia per eventuali procedimenti monitori e di opposizione agli stessi sia nel merito, il Foro di Roma.
Clausola arbitrale. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
Clausola arbitrale. Se l’Assicurato e la Società non dovessero trovare l’accordo su qualsiasi previsione della presente Condizione Particolare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta fatta da una delle due Parti, ciascuna Parte potrà nominare un arbitro competente e terzo rispetto alla questione ed i due arbitri così scelti dalle parti, a loro volta, nomineranno un presidente competente e terzo. I due arbitri decideranno insieme le questioni su cui è sorta controversia tra l’Assicurato e la Società ma, se i due arbitri non dovessero giungere ad un accordo, la decisione sarà rimessa al presidente da essi nominato.
Clausola arbitrale a) Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.
b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia è sottoposta ad un collegio arbitrale la cui decisione sarà obbligatoria.
c) Il collegio arbitrale sarà composto da due membri nominati uno da ciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d’intesa dai primi due membri.
d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procederà a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta della Parte più tempestiva.
Clausola arbitrale. Salvo quanto disposto dell'Art. 2.7 – Controversie Giuridiche delle Condizioni Particolari, in caso di divergenza tra l'Assicurato e l’Impresa circa l'ammissibilità a risarcimento del danno, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti ai termini del presente Modulo di Adesione ad un Collegio arbitrale che sarà composto da tre arbitri nominati uno per parte, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo dai due arbitri già designati. In caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà designato a insindacabile giudizio dell’Impresa. Ciascuna delle parti provvederà a liquidare spese ed onorario del proprio arbitro, mentre le spettanze del terzo arbitro saranno ripartite a metà. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono da ritenersi in ogni caso vincolanti per le parti. CONDIZIONI SPECIALI pag.2 di 2 Allo scopo di facilitare il compito degli arbitri, le parti si impegnano fin d'ora a fornire agli stessi tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.
Clausola arbitrale. In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria
Clausola arbitrale. Ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad addivenire alla preventiva bonaria composizione della controversia. Qualora non si raggiungesse un accordo tra le parti in relazione alla presente convenzione, è prevista l’instaurazione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda U.S.L., uno dal Centro Iperbarico ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri. In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Clausola arbitrale. Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni d’Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.