Arbitrato. In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e sull’operatività della presente Xxxxxxx, si dovrà ricorrere ad un Arbitrato rituale, ai sensi dell’ Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall’Assicurato, uno dagli Assicuratori e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati, nella circoscrizione ove risiede l’Assicurato. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati, nella circoscrizione dove risiede l’Assicurato. L’arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Arbitrato. Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Arbitrato. Qualora il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 11 lettera b) non riesca o sia comun- que decorso il termine previsto per il suo espletamento, su istanza di entrambe le Parti, può essere adito un Collegio di Arbitrato. Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizza- zioni territorialmente competenti delle Parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbi- tri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in mate- ria di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL. Il Collegio arbitrale e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bila- terale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria. Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello ter- ritoriale. La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Xxxxxxxxx deve contenere l’indica- zione della parte istante, l’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo di raccomandata A.R., o altro mezzo equi- pollente, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenen- za e/o alla quale conferisce mandato speciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccoman- data A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la pro- pria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Colle- g...
Arbitrato. In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, la Compagnia e l’Assicurato/Beneficiario (di seguito le “parti”) potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza del Beneficiario. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Arbitrato. Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che ven- ga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previ- sto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
Arbitrato. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito de...
Arbitrato. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
Arbitrato. Per l’accertamento relativo alle lesioni fisiche, le controversie di natura medica, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Per l’accertamento del danno materiale a cose, l’ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza.
Arbitrato. Per quanto riguarda la sezione INFORTUNI, in caso di disaccordo tra Assicurato ed impresa in merito all’indennizzabilità del sinistro, nonché su causa, natura e conseguenze dell'infortunio, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici da nominarsi con apposito atto. (Sezione INFORTUNI- art. 45).
Arbitrato. Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati. Si rinvia all’art. 1.20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.