A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.
Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Valutazione sulla produzione complessiva I temi di ricerca della candidato sono di tipo teorico applicato nell’ambito della distribuzione funzionale del reddito e della crescita economica. Il candidato presenta due pubblicazioni di livello eccellente, a firma congiunta, pubblicate su Journal of Economic Dynamics and Control nel 2013 e su Ecological Economics nel 2011. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è: più che discreto/buono. E’ docente a contratto di Economia Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, e di Macroeconomia presso la LUISS. E’ assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e diritto della Sapienza - Università di Roma. Alla luce dei titoli inviati, il candidato presenta un discreto curriculum formativo. L’esperienza didattica del candidato è buona, focalizzata sull’insegnamento della macroeconomia e dell’economia pubblica, e continuativa dal 2007. Il giudizio sintetico sui titoli è: più che discreto.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Importo complessivo dell’appalto L’ammontare complessivo per i lavori previsti per l’intero periodo di validità è pari ad euro 20.400.000,00 (diconsi euro ventimilioniquattrocentomila/00), più I.V.A., esclusi oneri per la sicurezza associati alle lavorazioni che verranno richieste all’Appaltatore nell’ambito dei singoli Applicativi che verranno computati e non soggetti al ribasso effettuato in sede di gara dall’Appaltatore. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di emissione dei singoli Applicativi. Tale importo sarà suddiviso indicativamente in euro 6.800.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno di durata del presente Accordo Quadro. Fermo restando l’importo complessivo, all’Ente Appaltante spetterà la quantificazione annuale delle somme da dedicare alle opere, secondo puntuali Contratti Applicativi che verranno di volta in volta sottoscritti con l’Appaltatore. La Provincia di Vercelli si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso. E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l’individuazione della durata temporale dei lavori oggetto dei medesimi. I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010: CATEGORIA PREVALENTE OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e pisteaeroportuali, e relative opere complementari € 13.800.000,00 Classifica: VII OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica € 1.800.000,00 Classifica: IV OS12A Barriere stradali di sicurezza € 1.200.000,00 Classifica: III bis OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili € 600.000,00 Classifica: III OS21 Opere strutturali speciali € 1.200.000,00 Classifica: III bis OS24 Verde e arredo urbano € 1.800.000,00 Classifica: IV Considerato che nell’accordo quadro rientrano opere scorporabili di cui alle categorie OS 12A - OS 12B – OS 21, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l’esecuzione in ATI verticale, devono obbligatoriamente, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione. I valori riportati indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso di gara, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente disciplinare di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi o prezzi diversi non previsti. Con la partecipazione alla gara l’elenco prezzi posto a base del presente A.Q. viene riconosciuto remunerativo dall’aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell’A.Q. saranno affidate, con uno o più Contratti Applicativi, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente disciplinare. Nel prezzo offerto si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile dell’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti ad eseguire a perfetta regola d’arte le singole prestazioni secondo le norme di legge e regolamenti in vigore. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere. Qualora straordinarie esigenze rendano non integralmente fruibili le risorse economiche rispetto agli importi annuali presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportata all’art. 01.04 (contratti applicativi) del CSA, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.