Oggetto della copertura Clausole campione

Oggetto della copertura. La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Oggetto della copertura. Nel caso di Riduzione Involontaria del Reddito Lordo annuo almeno pari al 50% dall’ultima denuncia dei redditi risultante e riportata nella scheda di polizza, (vedasi definizione di reddito alla definizione Lavoratore Autonomo, Libero Professionista, Ditta Individuale o Lavoratore Dipendente) che faccia scaturire nell’Assicurato la rinuncia all’acquisto dell’immobile per il quale ha sottoscritto un preliminare di acquisto con versamento di una Caparra confirmatoria, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo di cui al successivo Art.21 `INDENNIZZO" qualora: - il Sinistro che ha determinato la Riduzione di Reddito di almeno il 50% si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del successivo Art. 28; - il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 60 giorni successivo alla data di decorrenza della polizza; - la Caparra confirmatoria versata dall’Assicurato al Proprietario dell’immobile, in occasione del Preliminare di acquisto, risulti da Quest’ultimo lecitamente trattenuta e non resa all’Assicurato; - il sinistro si sia verificato precedentemente alla data di stipula del Rogito Notarile ai sensi del successivo art. 29; - il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art.22 "ESCLUSIONI"; - l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.10 "DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI”
Oggetto della copertura. Con il presente contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, l’assicuratore riconosce al Contraente, alle condizioni di cui all’art. 5, una copertura assicurativa per il caso di Decesso del Debitore, valida in tutti i paesi del mondo.
Oggetto della copertura. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso, compreso il rischio in itinere, e che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente o una inabilità temporanea. Limitatamente alle categorie assicurate per le quali è espressamente richiamata nella Sezione 5 l’estensione ai rischi extraprofessionali, si conviene che l’Assicurazione vale altresì nello svolgimento di ogni altra attività svolta dall’Assicurato senza carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia anche:
Oggetto della copertura. Gli Assicuratori riconoscono all’Assicurato, alle condizioni previste agli articoli 2 e art. 5 delle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari di assicurazione, le seguenti Coperture Vita e Danni, valide in tutti i paesi del mondo: - Copertura per Decesso: attiva per tutti gli Assicurati; - Copertura per Invalidità Permanente: attiva per tutti gli Assicurati; - Copertura per Perdita d’Impiego: attiva per tutti gli Assicurati a condizione che l’Assicurato sia un dipendente in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, continuativamente da almeno 6 (sei) mesi al momento del Sinistro e con un orario settimanale di almeno 16 ore. Le Garanzie sopra elencate, che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente; la cessazione della copertura per la Perdita d’Impiego quale conseguenza del cambiamento della situazione lavorativa del Dipendente del Settore Privato non comporterà la cessazione né della Copertura Morte né di quella di Invalidità Permanente, a meno che l’Aderente receda dal Contratto di Assicurazione ai sensi dell’art. 3.2.
Oggetto della copertura. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita totale, definita ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione a condizione che: il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo
Oggetto della copertura. Gli Assicuratori riconoscono all’Assicurato, alle condizioni previste agli art. 2 e art.5 delle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari di assicurazione, le seguenti Coperture Vita e Danni, valide in tutti i paesi del Mondo: - Copertura per Decesso: attiva per tutti gli Assicurati; - Copertura per Invalidità Permanente: attiva per tutti gli Assicurati; - Copertura per Inabilità Temporanea Totale: attiva per tutti gli Assicurati Le Garanzie sopra elencate, che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente.
Oggetto della copertura. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso, compreso il rischio in itinere, e che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente o una inabilità temporanea. Sono compresi in garanzia anche:
Oggetto della copertura. Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art. 34 “INDENNIZZO” qualora: • l’Inabilità Temporanea Totale si sia verificata durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art. 5 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA”; • il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 30 giorni successivo alla Data di decorrenza; • il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 35 “ESCLUSIONI”; • l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DI SINISTRO”.
Oggetto della copertura. Ferme le esclusioni di cui all’ART. 22, in caso di Inabilità Temporanea Totale Bipiemme Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’Assicurato un indennizzo pari alla somma delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, il cui importo è determinato sulla base del piano di ammortamento in vigore al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della copertura ed il 31 dicembre successivo, l’indennizzo è determinato sulla base del piano di ammortamento allegato al Mutuo. Nel caso di estinzione anticipata parziale vale quanto indicato all’ART. 9 della Parte I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui l’evento si verifichi nel periodo di Preammortamento, l’indennizzo è pari all’importo effettivo delle rate solo interessi che hanno scadenza durante il periodo di inabilità. Ove le condizioni del Mutuo non prevedano il pagamento di alcuna rata di interessi durante il periodo di Preammortamento, l’indennizzo sarà determinato in base all’importo degli interessi previsti dal piano di ammortamento allegato al Mutuo per la prima rata mensile. In caso di rata con diversa periodicità si calcolano la rata e gli interessi mensili equivalenti. Si precisa che durante il periodo di Preammortamento al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata di indennizzo, si farà riferimento al giorno effettivo di scadenza delle rate che è stato previsto dal contratto di Mutuo (ad esempio se il giorno previsto per il pagamento delle rate è il 15 del mese, ai fini della copertura si farà riferimento a tale giorno anche nel periodo di Preammortamento).