Common use of PROGRAMMI DI FORMAZIONE CONTINUA Clause in Contracts

PROGRAMMI DI FORMAZIONE CONTINUA. Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formati- vi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; – visti i risultati prodotti dalla rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formati- vi, realizzati dall’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica con il sostegno dalla rete degli enti bila- terali territoriali. (1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavora- tori dei settore (Fondimpresa). (2) Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le Parti convengono che l’E.B.I.T. nazionale, tramite la necessaria convenzione con FONDIMPRESA, è un utile stru- mento per le imprese dell’industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l’analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi. (3) In seno all’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica è costituita una commissione tecnica perma- nente, composta pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindaca- li firmatarie del presente CCNL, permanente con il compito di facilitare la sottoscrizione degli accordi sindacali e il lavoro del comitato di pilotaggio dei piani formativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PROGRAMMI DI FORMAZIONE CONTINUA. Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formati- vi formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - visti i risultati prodotti dalla rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formati- viformativi, realizzati dall’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica con il sostegno dalla rete degli enti bila- terali bilaterali territoriali. (1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavora- tori lavoratori dei settore (Fondimpresa). (2) Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le Parti convengono che l’E.B.I.T. nazionale, tramite la necessaria convenzione con FONDIMPRESA, è un utile stru- mento strumento per le imprese dell’industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l’analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi. (3) In seno all’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica è costituita una commissione tecnica perma- nentepermanente, composta pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindaca- li Sindacali firmatarie del presente CCNL, permanente con il compito di facilitare la sottoscrizione degli accordi sindacali e il lavoro del comitato di pilotaggio dei piani formativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PROGRAMMI DI FORMAZIONE CONTINUA. Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000dicembre2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formati- vi formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - visti i risultati prodotti dalla rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formati- viformativi, realizzati dall’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica con il sostegno dalla rete degli enti bila- terali bilaterali territoriali. (1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavora- tori lavoratori dei settore (Fondimpresa). (2) Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le Parti convengono che l’E.B.I.T. nazionale, tramite la necessaria convenzione con FONDIMPRESA, è un utile stru- mento strumento per le imprese dell’industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l’analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi. (3) In seno all’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica è costituita una commissione tecnica perma- nentepermanente, composta pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindaca- li Sindacali firmatarie del presente CCNL, permanente con il compito di facilitare la sottoscrizione degli accordi sindacali e il lavoro del comitato di pilotaggio dei piani formativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PROGRAMMI DI FORMAZIONE CONTINUA. Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formati- vi formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; – visti i risultati prodotti dalla rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formati- viformativi, realizzati dall’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica con il sostegno dalla rete degli enti bila- terali bilaterali territoriali. (1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavora- tori lavoratori dei settore (Fondimpresa). (2) Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le Parti convengono che l’E.B.I.T. nazionale, tramite la necessaria convenzione con FONDIMPRESA, è un utile stru- mento strumento per le imprese dell’industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l’analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi. (3) In seno all’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica è costituita una commissione tecnica perma- nentepermanente, composta pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindaca- li Sindacali firmatarie del presente CCNL, permanente con il compito di facilitare la sottoscrizione degli accordi sindacali e il lavoro del comitato di pilotaggio dei piani formativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro