Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle veri...
Risoluzione contrattuale. Isecs, durante il periodo di efficacia del contratto: - potrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice; - dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codice; - si riserva inoltre la facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a cause di forza maggiore, formalmente comunicati e non sanati nei termini fissati, di risolvere il contratto di diritto anche a norma dell’art. 1456 Codice Civile in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, anche parziale, di pubblico servizio; - per violazione degli obblighi di riservatezza o trafugazione di dati; - mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; In caso di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione di servizio regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo la graduatoria di gara.
Risoluzione contrattuale. 1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dei contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) rilevanti motivi di ordine pubblico;
b) constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta;
c) abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
e) accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilità;
f) reiterati episodi di incuria igienica;
g) apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico della ditta appaltatrice, salvo le eccezioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
h) condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) cessione dell'attività ad altri;
j) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale;
k) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, reiterato impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
m) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy.
2. In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.
Risoluzione contrattuale. Fermo restando gli altri casi di risoluzione di diritto previsti nel Contratto, trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi per qualsiasi causa, TIM può risolvere di diritto il presente Contratto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a TIM gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla data dell’avvenuta risoluzione e l'importo di 30,00 (trenta) euro IVA inclusa a fronte dei costi sostenuti da TIM per le prestazioni di disattivazione in applicazione di quanto previsto nella Delibera n. 487/18/CONS. Resta salvo il diritto di TIM al risarcimento del maggior danno. TIM si riserva la facoltà di cedere a società terze tutte le somme di cui sia rimasta creditrice all'atto della cessazione del Contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1264 c.c
Risoluzione contrattuale. In caso di grave inadempimento dell’Affidatario, Alia Servizi Ambientali S.p.A.. contesterà, la violazione, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con Alia Servizi Ambientali S.p.A. sarà risolto di pieno diritto. L’Affidatario e Xxxx Servizi Ambientali S.p.A.. convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, saranno sospesi tutti i procedimenti di pagamento in corso, anche se relativi a prestazioni già eseguite, ed anche in caso di effettuato collaudo. Alia Servizi Ambientali S.p.A.. avrà diritto al rimborso dei maggiori costi, derivanti dall’affidamento a terzi dell’appalto, ovvero dei costi sopportati per provvedere in proprio allo stesso. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. L'esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Risoluzione contrattuale. 9.1 Il Responsabile del Procedimento dichiara la risoluzione dell’atto di cottimo al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: inadempimento e/o grave ritardo imputabile alla Ditta aggiudicataria, inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo, perdita, da parte della Ditta, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, penalità superiori al 10% dell'importo dell’atto di cottimo. Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo. A formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, può disporre l’esecuzione in economia dei lavori, in danno e a spese della Ditta.
Risoluzione contrattuale. TIM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dagli artt. 16 (Accesso ai locali), 17 (Manutenzione dei prodotti), 19 (Uso degli impianti, apparati, prodotti e infrastrutture TIM), 20 (Uso improprio del Servizio), 21 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale) e 23 (Cessione del Contratto) del Contratto. In tutti i casi di cui sopra TIM invia una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, riservandosi inoltre la facoltà di cedere a società terze tutte le somme di cui è rimasta creditrice all'atto della cessazione del Contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1264 c.c. Con detta risoluzione, il Cliente ha l'obbligo di corrispondere a TIM gli importi maturati fino alla data dell'avvenuta risoluzione, comprensivi anche, delle indennità di ritardato pagamento ai sensi delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico, e l'importo di 30,00 (trenta) euro IVA inclusa per le prestazioni di disattivazione in applicazione a quanto previsto nella Delibera n. 487/18/CONS. Resta salvo il diritto di TIM al risarcimento del maggior danno.
Risoluzione contrattuale. Trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi per ogni causa, WirLab Srl può risolvere di diritto il Contratto, comunicando tale circostanza al Cliente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fornendo allo stesso un preavviso non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a WirLab Srl gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla data dell’avvenuta risoluzione e l’importo di 120,00 IVA inclusa a fronte dei costi sostenuti da WirLab Srl per le prestazioni di disattivazione. Resta salvo il diritto di WirLab Srl al risarcimento del maggior danno. WirLab Srl si riserva la facoltà di cedere, a titolo gratuito od oneroso, a società terze i crediti di cui sia rimasta titolare nei confronti del Cliente all'atto ed alla data della cessazione e/o risoluzione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1264 c.c.
Risoluzione contrattuale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, il locatore ha facoltà di risolvere la locazione in caso di: - mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione; - sublocazione abusiva; - il mutamento di destinazione, anche parziale, dell’uso dei locali oggetto di locazione. Rimane fermo l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del locatore.
Risoluzione contrattuale. Il Comune potrà far luogo alla risoluzione del contratto qualora il conduttore non adempia nei termini ai suoi obblighi, dopo due formali inviti ad ottemperare, oppure nel caso in cui la licenza necessaria per l'esercizio pubblico in parola dovesse essere sospesa o revocata per effetto di provvedimenti amministrativi inerenti a fatti causati dal conduttore o a lui imputabili, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge. - Dichiarata la risoluzione, il Comune si rimettere nel diritto di libera disponibilità della struttura. - Il Comune potrà anche stabilire un risarcimento danni a carico del conduttore che potrà essere prelevato dalla cauzione di cui all'art.5.1).