Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza Clausole campione

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. L’affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. L’affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell’Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, 2° periodo del DLgs 50/2016.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed azien- dali ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Si applicano gli artt. 30 e 105 del D. Lgs. 50/2016 relativi alla tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. Ogni responsabilità inerente alla gestione del contratto, ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 81/2008, fa interamente carico alla Ditta.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.