Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza Clausole campione

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300. 2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. 3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 4 comma 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. 2. L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'artt. 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 207 del 2010. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dell’art. 13) del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda ovvero non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 6. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D. Lgs., nonché dall’art. 16 bis, comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, la Stazione Appaltante ha acquisito l’apposito Documento unico di regolarità contributiva. 7. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto in data 23 Ottobre 2006 tra le Parti interessate della Provincia di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxx.xx, e che qui si intend...
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 comma 6 del CODICE e all’art. 90 comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Il D.U.R.C. verificato dall’Ente appaltante in sede d’offerta e ad aggiudicazione definitiva, verrà nuovamente verificato dal RUP prima dell’inizio lavori e ad ogni emissione dei S.A.L.. 3. L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 22/06/1967 n° 1643 (clausole da inserire nelle lettere d’invito e nei contratti per l’esecuzione di opere pubbliche ai fini dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro) che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta. 4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dall’Ente appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, l’Ente appaltante procederà secondo quanto disposto dall’art. 4 del REG. 5. L’Ente appaltante disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CG. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Appaltatore, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si potrà procedere secondo i disposti dell'art. 13 del CG.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici. 2. L'Appaltatore è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L’APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 2. L’APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’INPS effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. L’ “Appaltatore” è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'appaItatore deve osservare Ie norme e prescrizioni dei contratti coIIettivi, deIIe Ieggi e dei regoIamenti suIIa tuteIa, sicurezza, saIute, assicurazione e assistenza dei Iavoratori. 2. L'appaItatore è aItresì obbIigato a rispettare tutte Ie norme in materia retributiva, contributiva, previdenziaIe, assistenziaIe, assicurativa, sanitaria, di soIidarietà paritetica, previste per i dipendenti daIIa vigente normativa. 3. Per ogni inadempimento rispetto agIi obbIighi di cui aI presente articoIo Ia Società effettua trattenute su quaIsiasi credito maturato a favore deII'appaItatore per I'esecuzione dei Iavori, nei modi, termini e misura previsti daII'ordinamento, in caso di crediti insufficienti aIIo scopo, aII'escussione deIIa garanzia fideiussoria. 4. L'appaItatore e gIi eventuaIi subappaItatori, sono obbIigati, ai fini retributivi, ad appIicare integraImente tutte Ie norme contenute neI contratto nazionaIe di Iavoro e negIi accordi integrativi, territoriaIi ed aziendaIi, per iI settore di attività e per Ia IocaIità dove sono eseguiti i Iavori. 5. Ai sensi daII'articoIo 90, comma 9, Iettera b), deI decreto IegisIativo n. 81 deI 2008, deII'articoIo 6 deI d.P.R. n. 207 deI 2010, deII'articoIo 31 deIIa Iegge n. 98 deI 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regoIarità contributiva in data numero .