QUOTE ASSOCIATIVE Clausole campione

QUOTE ASSOCIATIVE. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire importi e modalità di riscossione di eventuali quote Associative da versare dai Soci.
QUOTE ASSOCIATIVE. 1. I fondatori e quelli che aderiranno al Consorzio entro il 31.12.2021, corrisponderanno una quota associativa per il primo anno pari a 350 (trecentocinquanta) euro. Per i successivi anni la quota per tutti i soci sarà di 450 (quattrocentocinquanta) Euro. 2. ll Consiglio Direttivo in seduta ordinaria ha facoltà di variare l’importo della quota annuale. 3. Il Consiglio direttivo potrà stipulare delle convenzioni con altri soggetti quali associazioni, consorzi, ecc. al fine di ottemperare agli scopi del Consorzio. La quota associativa per i componenti di gruppi coinvolti nella convenzione potrà essere ridotta in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento). 4. Eventuali richieste di riduzione temporanea o permanente della quota associativa verranno valute dal Consiglio direttivo. 5. Il Consiglio direttivo, potrà esentare dalla quota sociale i soggetti che attraverso la loro partecipazione ad organismi del Consorzio contribuiscono in maniera determinante agli obiettivi dello Consorzio.
QUOTE ASSOCIATIVE. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire importi, tempi e modalità di riscossione di eventuali quote Associative da versare dai Soci. Tale deliberazione potrà essere assunta in presenza di speciale procura rilasciata dai Soci ai singoli componenti.
QUOTE ASSOCIATIVE. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa d'ingresso determinata come indicato al precedente articolo 12. L'Assemblea ha il dovere di provvedere alla copertura delle spese di costituzione e di attuazione del progetto definitivo di cui all’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013.
QUOTE ASSOCIATIVE. Le quote associative annuali sono stabilite dalla Giunta esecutiva e costituite da: - un contributo associativo annuale fisso per ogni impresa; - una quota integrativa per ogni addetto dell’impresa; - un contributo annuale da devolvere a Confartigianato Imprese; - eventuali quote straordinarie; La quota associativa ricomprende anche il costo dell’abbonamento alla rivista dell’Associazione. La Giunta esecutiva ha facoltà di deliberare, in casi motivati e nel rispetto delle finalità associative, il versamento di quote diverse da quelle di cui sopra, determinandone l’ammontare e le modalità. La Giunta esecutiva ha facoltà di sospendere il pagamento della quota per gravi e giustificati motivi. Le quote di cui sopra, ad eccezione del contributo di cui al terzo alinea del primo comma che è stabilito da Confartigianato Imprese, sono stabilite dalla Giunta esecutiva; per le quote straordinarie è necessaria la ratifica del Consiglio direttivo. L’associato non in regola con il pagamento della quota associativa annuale o l’associato receduto o escluso perde ogni diritto derivatogli dal presente statuto. Nel caso di mancato pagamento delle quote di cui sopra entro i termini previsti, l'Associazione potrà agire giudizialmente nei confronti dell’Associato inadempiente.
QUOTE ASSOCIATIVE. La quota associativa per l'iscrizione all'Associazione ARIES è stabilita in € 50,00 (euro cinquanta/00).
QUOTE ASSOCIATIVE. 1 Ogni membro è tenuto al pagamento di una quota asso- ciativa annuale. 2 ARTISET emana un regolamento sulle quote associative che stabilisce le regole per la determinazione delle quote associative, sia per i membri con diritto di voto sia per quelli senza diritto di voto. 3 Nell’ambito del regolamento sulle quote associative, le associazioni di categoria stabiliscono l’ammontare delle quote associative per le loro categorie di membri. 4 I membri uscenti o espulsi devono versare la loro quota fino alla fine dell’anno civile in corso.
QUOTE ASSOCIATIVE. In conformità con quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della Legge 28 maggio 2003 x.xx 70, le Confederazioni Sindacali CDLS - CSdL (00.XX.), consultati i lavoratori dipendenti interessati, hanno deliberato democraticamente con gli stessi che l’ammontare della quota di servizio per finanziare le 00.XX. - Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, per la durata del presente contratto è pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita da ogni lavoratore previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, della indennità di fine servizio, dell’indennità di perdita moneta, di trasporto, di vestiario e di qualunque altra indennità che costituisca rimborso spese. Tale versamento sarà trattenuto dai datori di lavoro e verrà versato dagli stessi all'istituto per la Sicurezza Sociale, conformemente alle modalità per i versamenti assicurativi di cui alla Legge 11 Febbraio 1983 x.xx 15. L’ammontare della quota di servizio riscossa dall’istituto per la Sicurezza Sociale sarà da quest’ultimo versato mensilmente alle XX.XX. - Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute. Il lavoratore che, successivamente a libera rinuncia, decide di aderire nuovamente al finanziamento delle XX.XX. Organizzazioni Sindacali attraverso la quota di servizio, dovrà farne richiesta alle stesse compilando l’apposito modulo che sarà successivamente inviato al datore di lavoro, all'Ufficio Prestazioni dell’istituto per la Sicurezza Sociale e all’Ufficio del Lavoro.
QUOTE ASSOCIATIVE. Ogni dipendente può autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debita- mente sottoscritta, ad operare sulla retribuzione una trattenuta percentuale per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.

Related to QUOTE ASSOCIATIVE

  • DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo degli immobili oggetto del servizio di pulizia è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La richiesta di sopralluogo deve essere fatta telefonicamente al tecnico referente del servizio Pace Salvatore al n. tel. 0000000000 /0000000000, o via e-mail all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a, b e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.

  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • Collegio Sindacale Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto dal Presidente del Collegio Sindacale, quattro sindaci effettivi e due sindaci supplenti. La durata dell’incarico è pari a tre esercizi e il mandato termina alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure specificate nello Statuto e dalla legge applicabile. Alla Data del presente Documento di Registrazione, il Collegio Sindacale dell’Emittente è composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2022; il Collegio Sindacale scadrà alla data dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. I membri del Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del presente Documento di Registrazione sono indicati nella tabella che segue. Per i fini della carica assunta, ciascun componente del Collegio Sindacale è domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. Entro trenta giorni dalla nomina dei sindaci, il Collegio Sindacale procede alla verifica della sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti applicabili, e dei requisiti previsti dall’art 14 del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, la composizione del Collegio Sindacale alla data del Documento di Registrazione riflette quanto richiesto dal 35° Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare BI 285/2013) secondo cui l’organo di controllo delle banche deve esser composto per almeno il 33% dal genere meno rappresentato. La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica alla data del presente Documento di Registrazione.

  • Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

  • Oggetto del servizio Il presente documento ha quale oggetto un servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla progettazione dell’intervento di valorizzazione dell’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio sede della Direzione Regionale Lombardia in Milano – Xxxxx Xxxxxxxx 00, attraverso la riqualificazione energetica e la gestione digitale con lo sviluppo di soluzioni di Sustainable Building. Come già argomentato nel precedente §2 Finalità dell’appalto, il servizio affidato si riferisce ad una progettazione del miglioramento energetico dell’immobile, unitamente a soluzioni di Sustainable Building per il monitoraggio e la gestione dei parametri energetici ed ambientali in funzione degli scenari di utilizzo che l’Agenzia sta perseguendo con il nuovo piano industriale 2022-2026. Tali interventi, intesi come specifiche linee di azione, non possono però prescindere dalla visione complessiva del fabbricato come bene culturale, la cui salvaguardia deve trovare la migliore integrazione con le caratteristiche innovative proprie dell’efficientamento energetico e dello smart building. Per la parte del servizio relativa alla progettazione, sono distinguibili tre macro-fasi articolate nel seguente modo: a. Indagini di approfondimento e analisi propedeutiche alla progettazione: le informazioni già disponibili sull’immobile saranno integrate da ulteriori indagini che l’affidatario avrà proposto in sede di gara per l’accesso alle relative premialità. Tali indagini permetteranno di coprire l’intero spettro delle conoscenze sulle condizioni ambientali (areazione-illuminazione-rumore), sulla consistenza spaziale del fabbricato e sui suoi attuali utilizzi, nonché sulla consistenza materica delle strutture e delle finiture con particolare attenzione alle caratteristiche energetiche. Gli approfondimenti riguarderanno anche i sistemi impiantistici attualmente operanti, il loro coordinamento ed il regime dei consumi. b. Fase di sintesi delle indagini e delle analisi – aggiornamento della diagnosi energetica - revisione critica del documento di indirizzo alla progettazione c. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) 1. individuare la soluzione che esprime il migliore rapporto tra costi e benefici in relazione agli obiettivi espressi nel presente DIP ed alle prestazioni da fornire; 2. soddisfare al meglio richieste di fabbisogno informativo secondo le indicazioni attualmente disponibili ed a quelle che saranno oggetto di implementazione da parte dell’Agenzia del Demanio; 3. esplicitare e sintetizzare in maniera critica l’intero quadro conoscitivo reso disponibile dalla Stazione Appaltante assieme alle indagini e alle analisi di approfondimento proposte dall’affidatario; 4. individuare compiutamente le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli elementi da realizzare, compresa l’organizzazione delle lavorazioni da compiere secondo lotti di intervento, in maniera da garantire la continuità dell’esercizio delle attività della Direzione Regionale; 5. individuare ed esplicitare tutti gli elementi necessari all’approvazione del progetto da parte delle Amministrazioni che a vario titolo concorrono al rilascio di titoli, pareri e nulla osta; 6. individuare compiutamente le tempistiche per la realizzazione delle opere, ivi comprese eventuali condizioni che determinino la necessità di operare scelte progettuali finalizzate a garantire la continuità dell’esercizio delle attività della Direzione Regionale in concomitanza con l’esecuzione dei lavori (previsione e gestione delle interferenze); 7. individuare compiutamente la dimensione economica dei lavori progettati, con le relative imputazioni di xxxxx, sia per i lavori che per la sicurezza; 8. prevedere un piano preliminare di manutenzione dell’opera, comprensivo del 9. esplicitare il livello di risultato atteso per ciascuno degli indicatori ESG dichiarati qualificanti per il progetto, riportati al successivo §6.1; 10. rendicontare il livello di soddisfacimento dei pre-requisiti e dei crediti del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale Hisoric Building di GBC Italia secondo la check-list presentata in sede di gara ed opportunamente rimodulata ove necessario. I requisiti di dettaglio del PFTE nonché gli elaborati minimi richiesti sono descritti al successivo §7.

  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.