QUOTE ASSOCIATIVE Clausole campione
QUOTE ASSOCIATIVE. Le quote associative annuali sono stabilite dalla Giunta esecutiva e costituite da: - un contributo associativo annuale fisso per ogni impresa; - una quota integrativa per ogni addetto dell’impresa; - un contributo annuale da devolvere a Confartigianato Imprese; - eventuali quote straordinarie; La quota associativa ricomprende anche il costo dell’abbonamento alla rivista dell’Associazione. La Giunta esecutiva ha facoltà di deliberare, in casi motivati e nel rispetto delle finalità associative, il versamento di quote diverse da quelle di cui sopra, determinandone l’ammontare e le modalità. La Giunta esecutiva ha facoltà di sospendere il pagamento della quota per gravi e giustificati motivi. Le quote di cui sopra, ad eccezione del contributo di cui al terzo alinea del primo comma che è stabilito da Confartigianato Imprese, sono stabilite dalla Giunta esecutiva; per le quote straordinarie è necessaria la ratifica del Consiglio direttivo. L’associato non in regola con il pagamento della quota associativa annuale o l’associato receduto o escluso perde ogni diritto derivatogli dal presente statuto. Nel caso di mancato pagamento delle quote di cui sopra entro i termini previsti, l'Associazione potrà agire giudizialmente nei confronti dell’Associato inadempiente.
QUOTE ASSOCIATIVE. 1 Ogni membro è tenuto al pagamento di una quota asso- ciativa annuale.
2 ARTISET emana un regolamento sulle quote associative che stabilisce le regole per la determinazione delle quote associative, sia per i membri con diritto di voto sia per quelli senza diritto di voto.
3 Nell’ambito del regolamento sulle quote associative, le associazioni di categoria stabiliscono l’ammontare delle quote associative per le loro categorie di membri.
4 I membri uscenti o espulsi devono versare la loro quota fino alla fine dell’anno civile in corso.
QUOTE ASSOCIATIVE. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire importi, tempi e modalità di riscossione di eventuali quote Associative da versare dai Soci. Tale deliberazione potrà essere assunta in presenza di speciale procura rilasciata dai Soci ai singoli componenti.
QUOTE ASSOCIATIVE. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa d'ingresso determinata come indicato al precedente articolo 12. L'Assemblea ha il dovere di provvedere alla copertura delle spese di costituzione e di attuazione del progetto definitivo di cui all’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013.
QUOTE ASSOCIATIVE. La quota associativa per l'iscrizione all'Associazione ARIES è stabilita in € 50,00 (euro cinquanta/00).
QUOTE ASSOCIATIVE. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire importi e modalità di riscossione di eventuali quote Associative da versare dai Soci.
QUOTE ASSOCIATIVE. Ogni dipendente può autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debita- mente sottoscritta, ad operare sulla retribuzione una trattenuta percentuale per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.
QUOTE ASSOCIATIVE. 1. I fondatori e quelli che aderiranno al Consorzio entro il 31.12.2021, corrisponderanno una quota associativa per il primo anno pari a 350 (trecentocinquanta) euro. Per i successivi anni la quota per tutti i soci sarà di 450 (quattrocentocinquanta) Euro.
2. ll Consiglio Direttivo in seduta ordinaria ha facoltà di variare l’importo della quota annuale.
3. Il Consiglio direttivo potrà stipulare delle convenzioni con altri soggetti quali associazioni, consorzi, ecc. al fine di ottemperare agli scopi del Consorzio. La quota associativa per i componenti di gruppi coinvolti nella convenzione potrà essere ridotta in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento).
4. Eventuali richieste di riduzione temporanea o permanente della quota associativa verranno valute dal Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo, potrà esentare dalla quota sociale i soggetti che attraverso la loro partecipazione ad organismi del Consorzio contribuiscono in maniera determinante agli obiettivi dello Consorzio.
QUOTE ASSOCIATIVE. In conformità con quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della Legge 28 maggio 2003 ▇.▇▇ 70, le Confederazioni Sindacali CDLS - CSdL (▇▇.▇▇.), consultati i lavoratori dipendenti interessati, hanno deliberato democraticamente con gli stessi che l’ammontare della quota di servizio per finanziare le ▇▇.▇▇. - Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, per la durata del presente contratto è pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita da ogni lavoratore previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, della indennità di fine servizio, dell’indennità di perdita moneta, di trasporto, di vestiario e di qualunque altra indennità che costituisca rimborso spese. Tale versamento sarà trattenuto dai datori di lavoro e verrà versato dagli stessi all'istituto per la Sicurezza Sociale, conformemente alle modalità per i versamenti assicurativi di cui alla Legge 11 Febbraio 1983 ▇.▇▇ 15. L’ammontare della quota di servizio riscossa dall’istituto per la Sicurezza Sociale sarà da quest’ultimo versato mensilmente alle ▇▇.▇▇. - Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute. Il lavoratore che, successivamente a libera rinuncia, decide di aderire nuovamente al finanziamento delle ▇▇.▇▇. Organizzazioni Sindacali attraverso la quota di servizio, dovrà farne richiesta alle stesse compilando l’apposito modulo che sarà successivamente inviato al datore di lavoro, all'Ufficio Prestazioni dell’istituto per la Sicurezza Sociale e all’Ufficio del Lavoro.
