RCA-F EQUITAZIONE E IPPOTURISMO DELL’AGRITURISMO Clausole campione
RCA-F EQUITAZIONE E IPPOTURISMO DELL’AGRITURISMO. A parziale modifica dell’Art. RCTA 1 “Oggetto dell’assicurazione”, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell’agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione. La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all’esterno dell’azienda in occasione di escursioni a cavallo. Si intendono compresi i danni, derivanti da lesioni gravi e gravissime, cagionati a terzi dai cavalieri e dai cavalli stessi nonché quelli subiti da coloro che cavalcano gli animali sempreché dell’evento risulti responsabile l’Assicurato. Restano sempre esclusi i danni subiti dai cavalli. A parziale modifica dell’Art. RCO 1 “Oggetto dell’assicurazione”, l'assicurazione, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, si intenderà operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell’importo indicato nella scheda di polizza. A parziale deroga dell'Art. RCO 2 “Esclusioni – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” lett. e), la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura escluse in ogni caso l’asbestosi, silicosi e le ipoacusie conclamate.
RCA-F EQUITAZIONE E IPPOTURISMO DELL’AGRITURISMO. A parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione. La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all'esterno dell'azienda in occasione di escursioni a cavallo. Si intendono compresi i danni, derivanti da lesioni gravi e gravissime, cagionati a terzi dai cavalieri e dai cavalli stessi nonché quelli subiti da coloro che cavalcano gli animali sempreché dell'evento risulti responsabile l'Assicurato. Restano sempre esclusi i danni subiti dai cavalli. Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 45 / 50 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE CGA0000020001200020012301241000000001062021V
