Common use of Reazioni dei giuristi accademici Clause in Contracts

Reazioni dei giuristi accademici. Gli accademici sono in maggioranza favorevoli all’opzione IV, benché essa sia vista come una strategia a lungo termine o, da alcuni, come qualcosa per un futuro remoto; vi è inoltre un’opposizione diretta. Si sottolinea che il successo del diritto contrattuale europeo dipende dalla sua qualità sostanziale. Tra gli indicatori di una qualità sostanziale vi sono norme semplici, chiare, accessibili, pratiche e complete, che devono tenere conto delle moderne situazioni socio-economiche, non eccessivamente astratte. Si afferma che il diritto contrattuale europeo non deve essere un semplice compromesso tra le diverse leggi nazionali, ma si devono scegliere le norme migliori e più giuste. Si suggerisce anche che l’analisi giuridica positivista, se non è accompagnata dall’attenzione verso l’impatto sociale ed economico delle costruzioni giuridiche, è inutile. Un indicatore importante delle norme di base è costituito dalla misura in cui esse rispecchiano ciò che le parti interessate avrebbero concordato. Si suggerisce in modi diversi un’attuazione progressiva che proceda per fasi, per esempio adottando un approccio opt-in prima di sostituire, in una fase finale, le leggi nazionali; occorre inoltre un periodo di prova. Si insiste sul fatto che taluni Stati membri potrebbero adottare un diritto contrattuale europeo prima di altri, sebbene un accademico si opponga a questa possibilità. In un contributo si suggerisce che la questione politica di una codifica paneuropea dovrebbe essere esaminata sullo sfondo di un possibile testo legislativo. Molti accademici sono favorevoli a sostituire il diritto nazionale, in una fase finale, con un diritto europeo uniforme o con un codice civile europeo, benché parecchi preferiscano una soluzione opt-in o opt-out, in particolare per norme non vincolanti o facoltative. È stato osservato che, benché il diritto inglese contempli la possibilità di optare per la Uniform Law on the International Sale of Goods (Legge uniforme sulla vendita internazionale di merci) del 1964, non è mai stato registrato un caso in cui le parti contraenti abbiano scelto questa alternativa. Tra le ragioni avanzate a sostegno del parere contrario alla sostituzione del diritto nazionale vi è l’idea che la codifica a livello europeo comporterebbe rigidità e stasi nel diritto e l’idea che una presenza parallela del diritto contrattuale europeo e nazionale a lungo termine riunirebbe i vantaggi di una normativa centralizzata e decentralizzata ed eviterebbe gli svantaggi. In generale vi è una forte preferenza per uno strumento direttamente vincolante quale un regolamento o un trattato ad hoc, piuttosto che una direttiva o una raccomandazione, poiché il corretto funzionamento del mercato interno richiede l’armonizzazione non solo dei principi generali ma anche delle norme che regolano le attività delle imprese e dei tribunali. Si osserva che se in diversi Stati deve essere eliminata l’incertezza per quanto riguarda la situazione giuridica, le disposizioni giuridiche dovranno quindi essere uguali nei diversi Stati e la promulgazione di leggi attraverso le direttive complicherebbe ulteriormente e renderebbe più inefficiente il processo di stesura e di consulenza giuridica.

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Reazioni dei giuristi accademici. Gli La maggior parte degli accademici sono è contraria all’opzione I; gli intervenuti al dibattito adducono l’“esperienza pratica” per dimostrare l’inadeguatezza di questo tipo di approccio. Il Gruppo di Pavia sostiene che le prassi commerciali hanno un carattere troppo frammentario per soddisfare i requisiti del mercato interno. In generale, il diritto privato internazionale è considerato una soluzione inadeguata, impropria o incompleta, sebbene a livelli diversi. Il Gruppo di studio per un Codice civile europeo e la Commissione Lando sottolineano che il diritto privato internazionale, in maggioranza favorevoli all’opzione IVparticolare, benché essa sia vista come non costituisce una strategia soluzione in caso di conclusione involontaria dei contratti. Nei contributi si sostiene che i conflitti di interesse dei liberi professionisti con i loro clienti, la difficoltà a lungo termine oreperire informazioni e la mancanza di informazioni precise e complete impediscono la risoluzione dei problemi esistenti. Tuttavia, si indica che il processo competitivo dinamico comporterebbe un’armonizzazione facoltativa, e che ciò è più verosimile per un diritto facoltativo piuttosto che per un diritto interventista. Tra gli accademici l’opzione I è sostenuta solo dalla Public Teachers of Law of United Kingdom and Ireland, che sostiene l’opzione I nell’ambito dei contratti commerciali. Come dimostrato dai vari contributi, i governi sostanzialmente sostengono l’opzione II, sebbene molti la ritengano insufficiente, da alcuni, sola o come qualcosa per un futuro remoto; vi è inoltre un’opposizione direttacomplemento alle opzioni III o IV. Si sottolinea ritiene che l’UE rivesta un ruolo potenziale di coordinamento del lavoro accademico o di sponsorizzazione e di sostegno delle iniziative private dei mercati e degli operatori del diritto. L’Italia è favorevole all’opzione II, ma solo come linea guida per la legislazione CE. Il governo del Regno Unito afferma che la Commissione stessa potrebbe promuovere iniziative nei settori che hanno chiaramente bisogno di interventi, ma non prevede soluzioni che giungano dal mercato stesso. Il governo danese sostiene il successo lavoro che mira a sviluppare ulteriormente gli attuali contratti tipo e le iniziative volte a incoraggiare le organizzazioni industriali e professionali interessate a creare contratti tipo equilibrati che tengano maggiormente in considerazione gli interessi del soggetto contrattuale più debole o ad assumere altre iniziative in grado di motivare particolarmente le PMI a partecipare più concretamente alle transazioni transfrontaliere. Sostiene anche lo sviluppo dei principi del diritto contrattuale europeo dipende dalla sua qualità sostanzialecomune non vincolanti da utilizzare nei contratti tipo. Tra gli indicatori Infine, per evitare che la mancanza di una qualità sostanziale vi sono norme semplici, chiare, accessibili, pratiche e complete, che devono tenere conto delle moderne situazioni socio-economiche, non eccessivamente astratte. Si afferma che il informazione in materia di regimi di diritto contrattuale europeo non deve essere costituisca un semplice compromesso tra le diverse leggi nazionali, ma si devono scegliere le norme migliori e più giuste. Si suggerisce anche che l’analisi giuridica positivista, se non è accompagnata dall’attenzione verso l’impatto sociale ed economico delle costruzioni giuridiche, è inutile. Un indicatore importante delle norme di base è costituito dalla misura in cui esse rispecchiano ciò che le parti interessate avrebbero concordato. Si suggerisce in modi diversi un’attuazione progressiva che proceda per fasi, per esempio adottando un approccio opt-in prima di sostituire, in una fase finale, le leggi nazionali; occorre inoltre un periodo di prova. Si insiste sul fatto che taluni Stati membri potrebbero adottare un diritto contrattuale europeo prima di altri, sebbene un accademico si opponga a questa possibilità. In un contributo si suggerisce che la questione politica di una codifica paneuropea dovrebbe essere esaminata sullo sfondo di un possibile testo legislativo. Molti accademici sono favorevoli a sostituire il diritto nazionale, in una fase finale, con un diritto europeo uniforme o con un codice civile europeo, benché parecchi preferiscano una soluzione opt-in o opt-outfreno, in particolare per norme non vincolanti o facoltative. È stato osservato chei consumatori e le PMI, benché il diritto inglese contempli alla partecipazione a transazioni transfrontaliere, suggerisce di promuovere la possibilità per le imprese di optare per ottenere informazioni circa i sistemi giuridici nazionali. Il governo austriaco esprime la Uniform Law on the International Sale of Goods (Legge uniforme sulla vendita internazionale sua opposizione all’“istituzionalizzazione” della ricerca sotto forma di merci) del 1964, non è mai stato registrato un caso in cui le parti contraenti abbiano scelto questa alternativa. Tra le ragioni avanzate a sostegno del parere contrario alla sostituzione del “Istituto di diritto nazionale vi è l’idea che la codifica a livello europeo comporterebbe rigidità e stasi nel diritto e l’idea che una presenza parallela del diritto contrattuale europeo e nazionale a lungo termine riunirebbe i vantaggi di una normativa centralizzata e decentralizzata ed eviterebbe gli svantaggi. In generale vi è una forte preferenza per uno strumento direttamente vincolante quale un regolamento o un trattato ad hoc, piuttosto che una direttiva o una raccomandazione, poiché il corretto funzionamento del mercato interno richiede l’armonizzazione non solo dei principi generali ma anche delle norme che regolano le attività delle imprese e dei tribunali. Si osserva che se in diversi Stati deve essere eliminata l’incertezza per quanto riguarda la situazione giuridica, le disposizioni giuridiche dovranno quindi essere uguali nei diversi Stati e la promulgazione di leggi attraverso le direttive complicherebbe ulteriormente e renderebbe più inefficiente il processo di stesura e di consulenza giuridicaeuropeo”.

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Reazioni dei giuristi accademici. Gli accademici sono in maggioranza favorevoli all’opzione IV, benché essa sia vista come una strategia a lungo termine o, da alcuni, come qualcosa strumenti alternativi consigliati per un futuro remoto; vi è inoltre un’opposizione diretta. Si sottolinea che il successo l’adozione del diritto contrattuale europeo dipende dalla sua qualità sostanziale. Tra gli indicatori sono costituiti da principi modificabili più liberamente della legislazione ordinaria, così da risultare accessibili, raccomandando tuttavia l’importanza di una qualità sostanziale vi sono norme semplicifonte giuridica vincolante, chiareda un trattato ad hoc e da leggi modello come quelle utilizzate negli Stati Uniti. Ulteriori tecniche comprendono la modifica del diritto privato internazionale al fine di consentire l’adozione di principi comuni, accessibili, pratiche e complete, che devono tenere conto delle moderne situazioni socio-economiche, non eccessivamente astrattequali un «ordinamento giuridico parziale autonomo». Si afferma osserva che un sistema giuridico per i contratti transfrontalieri potrebbe essere unilateralmente copiato nel diritto nazionale. Alcuni suggerimenti riguardano il recepimento di norme obbligatorie e non, la codifica di un diritto dei consumatori e il relativo recepimento nel diritto contrattuale europeo non deve essere un semplice compromesso tra le diverse leggi nazionali, ma si devono scegliere le norme migliori e più giustein uno stesso strumento. Si suggerisce anche una distinzione tra contratti dei consumatori e contratti commerciali, assegnando eventualmente alle PMI un trattamento speciale, o tra norme obbligatorie e non obbligatorie, con il suggerimento, da parte di alcuni contributi, di attuare un’ulteriore distinzione tra i doveri di informazione obbligatori e le norme obbligatorie che l’analisi giuridica positivista, se non è accompagnata dall’attenzione verso l’impatto sociale ed economico delle costruzioni giuridiche, è inutile. Un indicatore importante delle norme di base è costituito dalla misura in cui esse rispecchiano ciò che le parti interessate avrebbero concordatone conseguono. Si suggerisce in modi diversi un’attuazione progressiva che proceda che, come compromesso politico, si potrebbe prevedere una gamma di possibili livelli di protezione con norme obbligatorie oppure opzioni rigidamente prestabilite per fasiil legislatore nazionale, per esempio adottando unita ad un approccio sistema opt-in prima per norme non obbligatorie. In un contributo si suggerisce la necessità di sostituire, in una fase finale, armonizzare solo le leggi nazionali; occorre inoltre un periodo di provanorme obbligatorie. Si insiste sul Alcuni suggerimenti riguardano il fatto che taluni Stati membri le norme dovrebbero essere formulate prima per settori particolarmente problematici, quali la creazione di contratti e i diritti di garanzia dei beni mobili. Altri accademici affermano la necessità di addivenire in un ultima fase a un codice civile europeo, o di unificare il «diritto patrimoniale», mentre uno degli intervenuti al dibattito commenta osservando che i codici relativi ad argomenti specifici potrebbero adottare un comportare problemi di coordinamento nel diritto contrattuale europeo prima nazionale. I contributi pervenuti suggeriscono di altriinserire norme sull’intero diritto delle obbligazioni, sebbene un accademico si opponga includendo non solo il contratto e il risarcimento per fatto illecito (delitto) ma anche il rimborso (arricchimento senza causa), e norme sulla proprietà, compresi la cessione, la proprietà intellettuale e la proprietà immateriali in generale nonché gli interessi di garanzia, dando la priorità a questa possibilitàquesti ultimi, e i patrimoni fiduciari. Oltre a questi settori e a quello del diritto dei consumatori, sono stati citati il diritto di famiglia, il diritto di lavoro, il diritto societario, gli appalti pubblici e l’insolvenza. In un contributo si suggerisce che la questione politica Comunità non dovrebbe prendere iniziative nei settori dove tutti gli Stati membri hanno ratificato convenzioni internazionali sul diritto privato sostanziale, come la CMR (Convenzione relativa al contratto di una codifica paneuropea dovrebbe essere esaminata sullo sfondo trasporto internazionale di merci su strada) e la COTIF (Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali). Le richieste di un possibile testo legislativo. Molti accademici sono favorevoli maggiore coordinamento a sostituire il diritto nazionale, in una fase finale, con un diritto europeo uniforme o con un codice civile europeo, benché parecchi preferiscano una soluzione opt-in o opt-out, in particolare per norme non vincolanti o facoltative. È stato osservato che, benché il diritto inglese contempli livello internazionale riguardano la possibilità di optare per che la Uniform Law on the International Sale of Goods (Legge uniforme Commissione istituisca solidi legami con gli enti delle Nazioni Unite quali Uncitral e Unidroit e la ratifica della convenzione sulla vendita internazionale di merci) merci da parte degli Stati membri che ancora non l’hanno ratificata. Tuttavia, il gruppo di Pavia critica la convenzione poiché non tiene conto delle relative transazioni e a causa delle sue numerose lacune. Altri suggerimenti riguardano l’armonizzazione del 1964, non è mai stato registrato un caso in cui le parti contraenti abbiano scelto questa alternativa. Tra le ragioni avanzate a sostegno del parere contrario alla sostituzione codice di procedura civile e il perfezionamento del diritto nazionale vi è l’idea che la codifica a livello europeo comporterebbe rigidità e stasi nel diritto e l’idea che una presenza parallela del diritto contrattuale europeo e nazionale a lungo termine riunirebbe i vantaggi di una normativa centralizzata e decentralizzata ed eviterebbe gli svantaggi. In generale vi è una forte preferenza per uno strumento direttamente vincolante quale un regolamento o un trattato ad hoc, piuttosto che una direttiva o una raccomandazione, poiché il corretto funzionamento del mercato interno richiede l’armonizzazione non solo dei principi generali ma anche delle norme che regolano le attività delle imprese e dei tribunali. Si osserva che se in diversi Stati deve essere eliminata l’incertezza per quanto riguarda la situazione giuridica, le disposizioni giuridiche dovranno quindi essere uguali nei diversi Stati e la promulgazione di leggi attraverso le direttive complicherebbe ulteriormente e renderebbe più inefficiente il processo di stesura e di consulenza giuridicaprivato internazionale.

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Samples: eur-lex.europa.eu

Reazioni dei giuristi accademici. Gli I giuristi accademici sono che hanno fornito il loro contributo al dibattito esprimono ampio consenso per l’opzione II, e gran parte dei pareri, se presenti, è favorevole ad un’ulteriore ricerca, all’elaborazione di principi comuni o di un ‘restatement’ e alla promozione di questo tipo di lavoro da parte della Commissione. Un contributo consiglia disposizioni istituzionali che prevedano di tanto in maggioranza favorevoli tanto la revisione dei ‘restatement’. Alcuni sottolineano l’importanza di elaborare principi comuni e, in generale, l’opzione II in quanto lavoro preparatorio all’opzione IV. Un esiguo numero di accademici intervenuti al dibattito si dice preoccupato, benché essa sia vista poiché ritiene che il fatto di basarsi solo sull’opzione II comprometterebbe la trasparenza. Inoltre, è stata messa in discussione l’utilità concreta dei principi comuni, specialmente sulla base del fatto che principi comuni richiedono un comune denominatore e pertanto presentano troppe lacune. Le fonti da utilizzare per il futuro lavoro sui principi comuni includono analisi economiche, l’acquis communautaire, norme nazionali e internazionali e l’attuale lavoro dei gruppi accademici, in particolare la Commissione Lando e il Gruppo di Pavia. Si sostiene l’idea che i principi comuni, una volta adottati, potrebbero essere utilizzati come una strategia risorsa per avvicinare il diritto nazionale sia da parte dei legislatori sia da parte dei tribunali e come risorsa per fornire una struttura alla legislazione europea. Taluni suggeriscono la promulgazione di leggi modello; secondo la consuetudine degli Stati Uniti, tuttavia, a lungo termine o, da alcuni, come qualcosa per un futuro remoto; vi è inoltre un’opposizione direttaquesto riguardo sono state espresse delle riserve. Si sottolinea osserva che il successo del diritto contrattuale europeo dipende dalla sua qualità sostanzialei principi comuni potrebbero essere incorporati nei contratti dalle parti contraenti, anche in un conteso di appalti pubblici, sebbene anche in questo caso siano state avanzate riserve. Tra Si è anche sottolineato che un lavoro comparativo a livello giuridico potrebbe costituire un’utile fonte di informazioni per gli indicatori operatori di una qualità sostanziale vi sono norme semplici, chiare, accessibili, pratiche e complete, che devono tenere conto delle moderne situazioni socio-economiche, non eccessivamente astrattemercato. Si afferma che il diritto contrattuale europeo non deve essere un semplice compromesso tra le diverse comparato, opponendo i diversi sistemi giuridici e liberando il pensiero giuridico dal dogmatismo, faciliti il perfezionamento delle leggi nazionali. Taluni chiedono che siano promossa una cultura a livello giuridico, ma si devono scegliere le norme migliori un curriculum giuridico , una letteratura giuridica, una terminologia giuridica e più giusteun dialogo a livello giuridico comuni, anche attraverso la creazione di istituzioni specifiche quali un Istituto europeo di diritto (European Law Institute) e un’Accademia europea del diritto (European Law Academy). Si suggerisce sostiene anche la promozione dello sviluppo di contratti tipo, che l’analisi giuridica positivista, se non è accompagnata dall’attenzione verso l’impatto sociale ed economico delle costruzioni giuridiche, è inutile. Un indicatore importante delle norme di saranno approvati sulla base è costituito dalla misura in cui esse rispecchiano ciò che le parti interessate avrebbero concordato. Si suggerisce in modi diversi un’attuazione progressiva che proceda per fasi, per esempio adottando un approccio opt-in prima di sostituire, in una fase finale, le leggi nazionali; occorre inoltre un periodo di prova. Si insiste sul fatto che taluni Stati membri potrebbero adottare un diritto contrattuale europeo prima di altri, sebbene un accademico si opponga a questa possibilità. In un contributo si suggerisce che la questione politica di una codifica paneuropea dovrebbe essere esaminata sullo sfondo di un possibile testo legislativo. Molti accademici sono favorevoli a sostituire il diritto nazionale, in una fase finale, con un diritto europeo uniforme o con un codice civile europeo, benché parecchi preferiscano una soluzione opt-in o opt-out, in particolare per norme non vincolanti o facoltative. È stato osservato che, benché il diritto inglese contempli la possibilità di optare per la Uniform Law on the International Sale of Goods (Legge uniforme sulla vendita internazionale di merci) del 1964, non è mai stato registrato un caso in cui le parti contraenti abbiano scelto questa alternativa. Tra le ragioni avanzate a sostegno del parere contrario alla sostituzione del diritto nazionale vi è l’idea che la codifica a livello europeo comporterebbe rigidità e stasi nel diritto e l’idea che una presenza parallela del diritto contrattuale europeo e nazionale a lungo termine riunirebbe i vantaggi di una normativa centralizzata e decentralizzata ed eviterebbe gli svantaggi. In generale vi è una forte preferenza per uno strumento direttamente vincolante quale un regolamento o un trattato ad hoc, piuttosto che una direttiva o una raccomandazione, poiché il corretto funzionamento del mercato interno richiede l’armonizzazione non solo dei principi generali ma anche delle norme che regolano le attività delle imprese e dei tribunali. Si osserva che se in diversi Stati deve essere eliminata l’incertezza per quanto riguarda la situazione giuridica, le disposizioni giuridiche dovranno quindi essere uguali nei diversi Stati e la promulgazione di leggi attraverso le direttive complicherebbe ulteriormente e renderebbe più inefficiente il processo di stesura e di consulenza giuridicadella loro sostanziale qualità.

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Samples: Commissione Delle Comunità Europee

Reazioni dei giuristi accademici. Gli I giuristi accademici sono che hanno fornito il loro contributo al dibattito esprimono ampio consenso per l’opzione II, e gran parte dei pareri, se presenti, è favorevole ad un’ulteriore ricerca, all’elaborazione di principi comuni o di un «restatement» e alla promozione di questo tipo di lavoro da parte della Commissione. Un contributo consiglia disposizioni istituzionali che prevedano di tanto in maggioranza favorevoli tanto la revisione dei «restatement». Alcuni sottolineano l’importanza di elaborare principi comuni e, in generale, l’opzione II in quanto lavoro preparatorio all’opzione IV. Un esiguo numero di accademici intervenuti al dibattito si dice preoccupato, benché essa sia vista poiché ritiene che il fatto di basarsi solo sull’opzione II comprometterebbe la trasparenza. Inoltre, è stata messa in discussione l’utilità concreta dei principi comuni, specialmente sulla base del fatto che principi comuni richiedono un comune denominatore e pertanto presentano troppe lacune. Le fonti da utilizzare per il futuro lavoro sui principi comuni includono analisi economiche, l’acquis comunitario, norme nazionali e internazionali e l’attuale lavoro dei gruppi accademici, in particolare la commissione Lando e il gruppo di Pavia. Si sostiene l’idea che i principi comuni, una volta adottati, potrebbero essere utilizzati come una strategia risorsa per avvicinare il diritto nazionale sia da parte dei legislatori sia da parte dei tribunali e come risorsa per fornire una struttura alla legislazione europea. Taluni suggeriscono la promulgazione di leggi modello; secondo la consuetudine degli Stati Uniti, tuttavia, a lungo termine o, da alcuni, come qualcosa per un futuro remoto; vi è inoltre un’opposizione direttaquesto riguardo sono state espresse delle riserve. Si sottolinea osserva che il successo del diritto contrattuale europeo dipende dalla sua qualità sostanzialei principi comuni potrebbero essere incorporati nei contratti dalle parti contraenti, anche in un contesto di appalti pubblici, sebbene anche in questo caso siano state avanzate riserve. Tra Si è anche sottolineato che un lavoro comparativo a livello giuridico potrebbe costituire un’utile fonte di informazioni per gli indicatori operatori di una qualità sostanziale vi sono norme semplici, chiare, accessibili, pratiche e complete, che devono tenere conto delle moderne situazioni socio-economiche, non eccessivamente astrattemercato. Si afferma che il diritto contrattuale europeo non deve essere un semplice compromesso tra le diverse comparato, opponendo i diversi sistemi giuridici e liberando il pensiero giuridico dal dogmatismo, faciliti il perfezionamento delle leggi nazionali. Taluni chiedono che siano promossa una cultura a livello giuridico, ma si devono scegliere le norme migliori un curriculum giuridico, una letteratura giuridica, una terminologia giuridica e più giusteun dialogo a livello giuridico comuni, anche attraverso la creazione di istituzioni specifiche quali un Istituto europeo di diritto (European Law Institute) e un’Accademia europea del diritto (European Law Academy). Si suggerisce sostiene anche la promozione dello sviluppo di contratti tipo, che l’analisi giuridica positivista, se non è accompagnata dall’attenzione verso l’impatto sociale ed economico delle costruzioni giuridiche, è inutile. Un indicatore importante delle norme di saranno approvati sulla base è costituito dalla misura in cui esse rispecchiano ciò che le parti interessate avrebbero concordato. Si suggerisce in modi diversi un’attuazione progressiva che proceda per fasi, per esempio adottando un approccio opt-in prima di sostituire, in una fase finale, le leggi nazionali; occorre inoltre un periodo di prova. Si insiste sul fatto che taluni Stati membri potrebbero adottare un diritto contrattuale europeo prima di altri, sebbene un accademico si opponga a questa possibilità. In un contributo si suggerisce che la questione politica di una codifica paneuropea dovrebbe essere esaminata sullo sfondo di un possibile testo legislativo. Molti accademici sono favorevoli a sostituire il diritto nazionale, in una fase finale, con un diritto europeo uniforme o con un codice civile europeo, benché parecchi preferiscano una soluzione opt-in o opt-out, in particolare per norme non vincolanti o facoltative. È stato osservato che, benché il diritto inglese contempli la possibilità di optare per la Uniform Law on the International Sale of Goods (Legge uniforme sulla vendita internazionale di merci) del 1964, non è mai stato registrato un caso in cui le parti contraenti abbiano scelto questa alternativa. Tra le ragioni avanzate a sostegno del parere contrario alla sostituzione del diritto nazionale vi è l’idea che la codifica a livello europeo comporterebbe rigidità e stasi nel diritto e l’idea che una presenza parallela del diritto contrattuale europeo e nazionale a lungo termine riunirebbe i vantaggi di una normativa centralizzata e decentralizzata ed eviterebbe gli svantaggi. In generale vi è una forte preferenza per uno strumento direttamente vincolante quale un regolamento o un trattato ad hoc, piuttosto che una direttiva o una raccomandazione, poiché il corretto funzionamento del mercato interno richiede l’armonizzazione non solo dei principi generali ma anche delle norme che regolano le attività delle imprese e dei tribunali. Si osserva che se in diversi Stati deve essere eliminata l’incertezza per quanto riguarda la situazione giuridica, le disposizioni giuridiche dovranno quindi essere uguali nei diversi Stati e la promulgazione di leggi attraverso le direttive complicherebbe ulteriormente e renderebbe più inefficiente il processo di stesura e di consulenza giuridicadella loro sostanziale qualità.

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Reazioni dei giuristi accademici. Gli accademici sono in maggioranza favorevoli all’opzione IV, benché essa sia vista come una strategia a lungo termine o, da alcuni, come qualcosa strumenti alternativi consigliati per un futuro remoto; vi è inoltre un’opposizione diretta. Si sottolinea che il successo l’adozione del diritto contrattuale europeo dipende dalla sua qualità sostanziale. Tra gli indicatori sono costituiti da principi modificabili più liberamente della legislazione ordinaria, così da risultare accessibili, raccomandando tuttavia l’importanza di una qualità sostanziale vi sono norme semplicifonte giuridica vincolante, chiareda un trattato ad hoc e da leggi modello come quelle utilizzate negli Stati Uniti. Ulteriori tecniche comprendono la modifica del diritto privato internazionale al fine di consentire l’adozione di principi comuni, accessibili, pratiche e complete, che devono tenere conto delle moderne situazioni socio-economiche, non eccessivamente astrattequali un “ordinamento giuridico parziale autonomo”. Si afferma osserva che un sistema giuridico per i contratti transfrontalieri potrebbe essere unilateralmente copiato nel diritto nazionale. Alcuni suggerimenti riguardano il recepimento di norme obbligatorie e non, la codifica di un diritto dei consumatori e il relativo recepimento nel diritto contrattuale europeo non deve essere un semplice compromesso tra le diverse leggi nazionali, ma si devono scegliere le norme migliori e più giustein uno stesso strumento. Si suggerisce anche una distinzione tra contratti dei consumatori e contratti commerciali, assegnando eventualmente alle PMI un trattamento speciale, o tra norme obbligatorie e non obbligatorie, con il suggerimento, da parte di alcuni contributi, di attuare un’ulteriore distinzione tra i doveri di informazione obbligatori e le norme obbligatorie che l’analisi giuridica positivista, se non è accompagnata dall’attenzione verso l’impatto sociale ed economico delle costruzioni giuridiche, è inutile. Un indicatore importante delle norme di base è costituito dalla misura in cui esse rispecchiano ciò che le parti interessate avrebbero concordatone conseguono. Si suggerisce in modi diversi un’attuazione progressiva che proceda che, come compromesso politico, si potrebbe prevedere una gamma di possibili livelli di protezione con norme obbligatorie oppure opzioni rigidamente prestabilite per fasiil legislatore nazionale, per esempio adottando unita ad un approccio sistema opt-in prima per norme non obbligatorie. In un contributo si suggerisce la necessità di sostituire, in una fase finale, armonizzare solo le leggi nazionali; occorre inoltre un periodo di provanorme obbligatorie. Si insiste sul Alcuni suggerimenti riguardano il fatto che taluni Stati membri le norme dovrebbero essere formulate prima per settori particolarmente problematici, quali la creazione di contratti e i diritti di garanzia dei beni mobili. Altri accademici affermano la necessità di addivenire in un ultima fase a un Codice civile europeo, o di unificare il “diritto patrimoniale”, mentre uno degli intervenuti al dibattito commenta osservando che i codici relativi ad argomenti specifici potrebbero adottare un comportare problemi di coordinamento nel diritto contrattuale europeo prima nazionale. I contributi pervenuti suggeriscono di altriinserire norme sull’intero diritto delle obbligazioni, sebbene un accademico si opponga includendo non solo il contratto e il risarcimento per fatto illecito (delitto) ma anche il rimborso (arricchimento senza causa), e norme sulla proprietà, compresi la cessione, la proprietà intellettuale e la proprietà immateriali in generale nonché gli interessi di garanzia, dando la priorità a questa possibilitàquesti ultimi, e i patrimoni fiduciari. Oltre a questi settori e a quello del diritto dei consumatori, sono stati citati il diritto di famiglia, il diritto di lavoro, il diritto societario, gli appalti pubblici e l’insolvenza. In un contributo si suggerisce che la questione politica Comunità non dovrebbe prendere iniziative nei settori dove tutti gli Stati membri hanno ratificato convenzioni internazionali sul diritto privato sostanziale, come la CMR (Convenzione relativa al contratto di una codifica paneuropea dovrebbe essere esaminata sullo sfondo trasporto internazionale di merci su strada) e la COTIF (Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali). Le richieste di un possibile testo legislativo. Molti accademici sono favorevoli maggiore coordinamento a sostituire il diritto nazionale, in una fase finale, con un diritto europeo uniforme o con un codice civile europeo, benché parecchi preferiscano una soluzione opt-in o opt-out, in particolare per norme non vincolanti o facoltative. È stato osservato che, benché il diritto inglese contempli livello internazionale riguardano la possibilità di optare per che la Uniform Law on the International Sale of Goods (Legge uniforme Commissione istituisca solidi legami con gli enti delle Nazioni Unite quali UNCITRAL e UNIDROIT e la ratifica della Convenzione sulla vendita internazionale di merci) merci da parte degli Stati membri che ancora non l’hanno ratificata. Tuttavia, il gruppo di Pavia critica la Convenzione poiché non tiene conto delle relative transazioni e a causa delle sue numerose lacune. Altri suggerimenti riguardano l’armonizzazione del 1964, non è mai stato registrato un caso in cui le parti contraenti abbiano scelto questa alternativa. Tra le ragioni avanzate a sostegno del parere contrario alla sostituzione codice di procedura civile e il perfezionamento del diritto nazionale vi è l’idea che la codifica a livello europeo comporterebbe rigidità e stasi nel diritto e l’idea che una presenza parallela del diritto contrattuale europeo e nazionale a lungo termine riunirebbe i vantaggi di una normativa centralizzata e decentralizzata ed eviterebbe gli svantaggi. In generale vi è una forte preferenza per uno strumento direttamente vincolante quale un regolamento o un trattato ad hoc, piuttosto che una direttiva o una raccomandazione, poiché il corretto funzionamento del mercato interno richiede l’armonizzazione non solo dei principi generali ma anche delle norme che regolano le attività delle imprese e dei tribunali. Si osserva che se in diversi Stati deve essere eliminata l’incertezza per quanto riguarda la situazione giuridica, le disposizioni giuridiche dovranno quindi essere uguali nei diversi Stati e la promulgazione di leggi attraverso le direttive complicherebbe ulteriormente e renderebbe più inefficiente il processo di stesura e di consulenza giuridicaprivato internazionale.

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