Riattivazione automatica. Anche in assenza della richiesta di riattivazione, il contratto riprenderà comunque effetto dalle 24 del 30° giorno di sospensione e avrà scadenza alle 24 del nuovo giorno calcolato in base al periodo di copertura residuo, salvo i casi provati di trasferimento della proprietà, demolizione o esportazione definitiva all’estero, furto totale o rapina del veicolo, per i quali vale quanto riportato agli articoli 1.10 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 1.11 ”Cessazione di rischio per demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato”, 1.13 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. Il pagamento dei premi dei successivi periodi di copertura seguirà come indicato all’art. 1.7.1 “Durata dei periodi di copertura e pagamento delle rate”.
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