Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta Clausole campione

Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta. Salvo quanto diversamente previsto in relazione ai Servizi di Pagamento, le disposizioni del Cliente sono ricevute dalla Banca: ▪ nel caso di utilizzo del Servizio di Internet Banking, nel momento in cui il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente autorizzata con l’inserimento della Password e utilizzo del Secure Call; ▪ in filiale, nel momento in cui viene consegnato al Cliente copia, siglata dalla Banca, del modulo cartaceo contenente la disposizione sottoscritta dal Cliente; ▪ per gli altri canali ove previsti (es. fax, posta), nel momento in cui la Banca comunica al Cliente di aver preso in carico la disposizione cartacea autorizzata dallo stesso. I tempi massimi di esecuzione delle disposizioni e degli ordini di pagamento, nonché la data valuta applicata, sono indicati nelle Condizioni Economiche. Indipendentemente dal canale utilizzato, i termini temporali si calcolano tenendo conto delle sole Giornate Operative della Banca: giorni feriali escluso il sabato. Le disposizioni ricevute dopo l’orario di chiusura della Giornata Operativa della Banca indicato nelle Condizioni Economiche, sono considerate ricevute la prima Giornata Operativa successiva.
Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta. Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione III per i Servizi di pagamento, le disposizioni del cliente sono ricevute da Banca Privata Leasing: per i canali Internet, nel momento in cui il sistema informativo di Banca Privata Leasing prende in carico la disposizione del Cliente autorizzata con l’inserimento dei Codici di Identificazione e password; in filiale, al momento in cui viene consegnato al Cliente copia, siglata da Banca Privata Leasing del modulo cartaceo contenente la disposizione sottoscritta dal Cliente; per gli altri canali, nel momento in cui Banca Privata Leasing comunica al cliente di aver preso in carico la disposizione cartacea autorizzata dallo stesso. I tempi massimi di esecuzione delle disposizioni e degli ordini di pagamento, nonché la data valuta applicata sono indicati nelle condizioni economiche. Indipendentemente dal canale utilizzato i termini temporali si calcolano tenendo conto delle sole giornate operative di Banca Privata Leasing giorni feriali escluso il sabato. Le disposizioni ricevute successivamente all’orario di chiusura della giornata operativa di Banca Privata Leasing indicato nelle condizioni economiche, sono considerate il primo giorno successivo.
Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta. Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione IV per i servizi di pagamento, le disposizioni del cliente sono ricevute da CheBanca!: • per i canali internet e Servizio Telefonico, nel momento in cui il sistema informativo di CheBanca! prende in carico la disposizione del cliente autorizzata con l 'inserimento dei Codici di Identificazione; • in filiale, nel momento in cui viene consegnato al cliente copia, siglata da CheBanca!, del modulo cartaceo contenente la disposizione sottoscritta dal cliente; • per gli altri canali, nel momento in cui CheBanca! comunica al cliente di aver preso in carico la disposizione cartacea autorizzata dallo stesso. I tempi massimi di esecuzione delle disposizioni e degli ordini di pagamento, nonché la data valuta applicata, sono indicati nelle condizioni economiche. Indipendentemente dal canale utilizzato, i termini temporali si calcolano tenendo conto delle sole giornate operative di CheBanca!: giorni feriali escluso il sabato. Le disposizioni ricevute dopo l'orario di chiusura della giornata operativa di CheBanca! indicato nelle condizioni economiche, sono considerate ricevute il primo giorno operativo successivo.

Related to Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).