Common use of Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Clause in Contracts

Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate. L’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentirne la regolare circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di sinistro, salvo espresso consenso della Società. La Società, invece di pagare l’indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall’art. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno”. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

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Samples: www.hdiassicurazioni.it, www.gruppocontas.it, www.toninelli.srl

Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate. L’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazioneSalvo per le riparazioni di prima urgenza, a meno di quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa nella rimessa o nell’officina o per consentirne la regolare circolazionenell’officina, l’assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 10 di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal momento di presentazione ricevimento della denuncia di sinistro, salvo espresso consenso della Società. La Società, invece di pagare l’indennizzol’indennizzo e con il consenso dell’assicurato, ha facoltà di può far eseguire eseguire, a regola d’arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure nonché sostituire il veicolo stesso o parte di sostituirlo esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base sinistro, corrispondendone il controvalore commerciale dello stesso al valore così come determinato dall’art. 3.6 “Determinazione dell’ammontare momento del danno”. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere salvato dal sinistro o da eventuali recuperisinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione