RIPROGRAMMAZIONE Clausole campione
RIPROGRAMMAZIONE. Laddove il Venditore abbia concesso diritti di riprogrammazione all'Acquirente, tali diritti saranno esercitati secondo quanto previsto all'Allegato A.
RIPROGRAMMAZIONE. Prima della spedizione, il Concessionario può riprogrammare la consegna dei Prodotti con avviso scritto e approvazione da parte del Cedente e dietro pagamento delle spese di riprogrammazione stabilite dal Cedente a sua discrezione e di qualsiasi conseguente modifica delle tariffe di spedizione e imballaggio associate a tale riprogrammazione.
RIPROGRAMMAZIONE. Qualora dall’aggiornamento del programma emergano scostamenti di date intermedie contrattuali e/o sul termine ultimo dei lavori, sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere all’Appaltatore la riprogrammazione parziale o totale del piano. Con la riprogrammazione proposta dall’Appaltatore dovrà dare evidenza di tutte le modifiche significative al programma (durate, risorse associate, legami, ecc.). Affinché la Stazione Appaltante possa procedere all’approvazione della eventuale riprogrammazione, l’Appaltatore dovrà fornire i dati di backup relativi sia al programma corrente aggiornato che al programma riprogrammato proposto, per consentire alla Stazione Appaltante di fare le opportune verifiche. Qualora la riprogrammazione venga approvata dalla Stazione Appaltante, questa verrà assunta quale nuova baseline contrattuale. In ogni caso, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno scostamenti significativi, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore anche la elaborazione di specifiche simulazioni di programmazione (what/if) per la verifica dettagliata di particolari problematiche o scenari che potrebbero verificarsi nel corso dei lavori.
RIPROGRAMMAZIONE. In caso di necessità di riprogrammazione dell’intervento, troveranno applicazione le specifiche condizioni previste dall’Accordo.
RIPROGRAMMAZIONE. Non applicabile
