CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Ampliamento del Blocco Operatorio del PO San Donato di Arezzo – Azienda USL Toscana Sud-Est LOTTO 1 | |
CIG: 8155953953 | CUP: C12C18000160008 |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7,, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
(articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016 e smi)
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavori a Corpo | € 4.128.885,60 |
2 | Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 192.592,86 |
T | Totale appalto (1 + 2) | € 4.321.478,46 |
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Xxxxx Xxxx
Sommario
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 5
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 5
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 5
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 7
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 8
Art. 4. Categorie dei lavori 10
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili, lavori particolari 10
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 13
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 13
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 13
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 14
Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore 14
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 15
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 15
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 19
Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori 19
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 19
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 20
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 21
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 22
Art. 18. Penali in caso di ritardo 22
Art. 19. Programma esecutivo e di dettaglio dell'appaltatore per i lavori e piano di qualità 23
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 23
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 24
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 25
Art. 23. Eventuali lavori a misura 25
Art. 24. Eventuali lavori in economia 26
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 26
Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza 26
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 28
Art. 27. Anticipazione del prezzo 28
Art. 28. Pagamenti in acconto 28
Art. 29. Pagamenti a saldo dei lavori 29
Art. 30. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 29
Art. 31. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 30
Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 30
Art. 33. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 31
Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti 31
CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI 32
Art. 35. Garanzia provvisoria 32
Art. 36. Garanzia definitiva 32
Art. 37. Riduzione delle garanzie 32
Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 33
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 35
Art. 39. Variazione dei lavori 35
Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettuali 36
Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 36
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 36
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 36
Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 37
Art. 44. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx (XXX) 00
Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 38
Art. 46. Piano operativo di sicurezza (POS) 39
Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 39
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 40
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto 42
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori 42
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 45
Art. 51. Accordo bonario e transazione 45
Art. 52. Definizione delle controversie 45
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 45
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 46
Art. 55. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 47
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 50
Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 50
Art. 57. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 50
Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati 51
Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 52
Art. 60. Conformità agli standard sociali 55
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 55
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 56
Art. 63. Terre e rocce da scavo e altri materiali di risulta 56
Art. 64. Custodia del cantiere 56
Art. 65. Cartello di cantiere 56
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 57
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti 57
Art. 68. Disciplina antimafia 58
Art. 69. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 58
Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse 58
CAPITOLATO DI PROJECT CONTROL - LAVORI 60
PROCEDURE CONCERNENTI CRITERI E MODALITÀ PER LA STESURA DEI PROGRAMMI DI ESECUZIONE E LA GESTIONE DEL CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO 60
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 63
AVANZAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 67 REPORT DI PROGETTO 69
Allegato 2 – Protocollo di legalità Errore. Il segnalibro non è definito.
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2 e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il progetto.
2. L’intervento è così individuato:
• Stazione appaltante: AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST – XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXX
• Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Ampliamento del Blocco Operatorio del PO San Donato di Arezzo – LOTTO 1
• Descrizione sommaria:
Lavori e per la realizzazione dell’Ampliamento e Ristrutturazione del BO mediante costruzione di un nuovo edificio a tre livelli per complessivi 2.000 mq circa compreso il vano tecnico in copertura, realizzazione delle sistemazioni esterne afferenti alla viabilità ed ai sottoservizi.
Il progetto guida generale è stato sviluppato per la riqualificazione complessiva del comparto operatorio che verrà eseguito in due lotti: il lotto 1 riguarda le lavorazioni afferenti l’ampliamento del blocco e piccole porzioni in ristrutturazione, per la realizzazione di n. 3 sale operatorie, opere propedeutiche alla fase di ristrutturazione (lotto 2); il secondo lotto riguarderà la ristrutturazione completa del blocco per la creazione di 10 nuove sale operatorie.
3. Sono compresi nel presente appalto i lavori di cui al LOTTO 1 (oggetto del presente appalto), pertanto l’appalto riguarda tutti i lavori, le prestazioni e le attività, necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal progetto e dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, con il fine di realizzare l’edificio in ampliamento per la realizzazione delle tre sale operatorie propedeutico al successivo LOTTO 2 (non oggetto del presente appalto) di ristrutturazione del BO esistente, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite ed accettate dalla Stazione appaltante.
Le opere in appalto riguardano quelle identificate nei documenti progettuali con la dicitura LOTTO 1.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
CIG: 8155953953 | CUP: C12C18000160008 |
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi (aggiornato al 01/01/2018);
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità in via transitoria ai sensi degli articoli 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, e 217, comma 1, lettera u), del Codice dei contratti fino all’emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal medesimo Codice dei contratti;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
o) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti;
p) Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
s) Documentazione di gara: si intendono il bando, il disciplinare di gara, la eventuale lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta ed i relativi allegati.
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto dei lavori di cui al LOTTO 1 posto a base dell’affidamento è definito nella seguente
tabella ( A ):
DESCRIZIONE | TOTALE | |
1 | Lavori ( L ) (importo soggetto a ribasso, compreso il costo della manodopera) di cui costo della manodopera (CM) € 1.227.065,15 | 4.128.885,60 € |
2 | Costi di sicurezza da PSC (CSC) | 192.592,86 € |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO A CORPO (1 + 2) | 4.321.478,46 € |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1 (tabella A):
a) importo dei lavori (L) determinato alla riga 1, della colonna «TOTALE» comprensivo del costo della manodopera (CM), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato alla riga 2, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza della riga «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».
4. All’interno dell’importo dei lavori di cui alla riga 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 29,719 %;
b) Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 1 %;
c) Incidenza delle spese generali (SG): 10 %;
d) Incidenza dell’Utile di impresa (UT): 15 %.
5. Gli importi dei lavori sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti criteri:
a) quanto al costo dei prodotti, e delle lavorazioni, dei lavori, sulla base del prezziario Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx 0000, Xxxxxx Xxxxxxx anno 2018, Provincie autonome di Trento e Bolzano anno 2018, in subordine, per i prezzi non presenti sul preziario Regione Xxxxxx Xxxxxxx, sulla base del prezziario Regione Veneto, Lombardia, Provincie autonome Trentino AA, prezziario DEI, Camera di Commercio di Arezzo, Camera di Commercio di Bologna;
b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel preziario nei preziari di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile.
6. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti, il Costo della manodopera (CM) è
individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, periodo secondo, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
7. I corpi d’opera di cui al lotto 1 sono riportati nella tabella seguente:
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN DONATO DI AREZZO QUADRO INCIDENZA MANODOPERA PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1 | |||||||||
CORPI D'OPERA | Totali Euro | PERCENTUALI | incidenza Mano d'Opera | ||||||
% (parz.) | % (sul tot.) | % (parz.) | Euro | ||||||
1 | STRUTTURE | ||||||||
1.1 | Opere in c.a. | 850.431,89 | 73,074% | 20,597% | 39,543% | 336.286,28 | |||
1.2 | Opere in acciaio | 313.362,66 | 26,926% | 7,590% | 56,390% | 176.705,20 | |||
TOTALE STRUTTURE | 1.163.794,55 | 100,000% | 28,187% | 44,079% | 512.991,49 | ||||
| |||||||||
2 | OPERE EDILI e FINITURE | ||||||||
2.1 | Demolizioni e rimozioni interne | 11.708,41 | 0,742% | 0,284% | 72,812% | 8.525,13 | |||
2.2 | Demolizioni e rimozioni esterne | 19.760,00 | 1,252% | 0,479% | 26,708% | 5.277,50 | |||
2.3 | Scavi e Rinterri | 84.556,29 | 5,359% | 2,048% | 13,405% | 11.334,77 | |||
2.4 | Xxxxxxxx e sottofondi | 69.813,38 | 4,425% | 1,691% | 41,006% | 28.627,67 | |||
2.5 | Impermeabilizzazioni e isolamenti | 113.059,86 | 7,166% | 2,738% | 26,365% | 29.808,23 | |||
2.6 | Pareti e contropareti | 193.683,70 | 12,276% | 4,691% | 36,862% | 71.395,69 | |||
2.7 | Intonaci | 42.990,92 | 2,725% | 1,041% | 59,385% | 25.530,16 | |||
2.8 | Pavimentazioni | 137.071,13 | 8,688% | 3,320% | 29,014% | 39.769,82 | |||
2.9 | Rivestimenti | 18.612,18 | 1,180% | 0,451% | 27,278% | 5.077,03 | |||
2.10 | Rivestimenti di facciata | 78.120,00 | 4,952% | 1,892% | 21,300% | 16.639,56 | |||
2.11 | Controsoffitti | 66.531,21 | 4,217% | 1,611% | 30,480% | 20.278,71 | |||
2.12 | Tinteggiature | 24.165,35 | 1,532% | 0,585% | 46,554% | 11.249,94 | |||
2.13 | Infissi interni | 25.133,10 | 1,593% | 0,609% | 23,934% | 6.015,36 | |||
2.14 | Infissi Esterni | 89.599,00 | 5,679% | 2,170% | 21,295% | 19.080,11 | |||
2.15 | Infissi Rei | 43.063,00 | 2,729% | 1,043% | 26,632% | 11.468,54 | |||
2.16 | Rinforzi strutturali | 16.944,70 | 1,074% | 0,410% | 54,454% | 9.227,07 | |||
2.17 | Opere da lattoniere e Fabbro | 36.260,50 | 2,298% | 0,878% | 45,125% | 16.362,55 | |||
2.18 | Giunti | 3.162,50 | 0,200% | 0,077% | 26,405% | 835,06 | |||
2.19 | Assistenze murarie | 50.800,00 | 3,220% | 1,230% | 68,550% | 34.823,40 | |||
2.20 | Opere Varie | 41.120,00 | 2,606% | 0,996% | 15,652% | 6.436,10 | |||
2.21 | Ascensori | 120.000,00 | 7,606% | 2,906% | 10,800% | 12.960,00 | |||
2.22 | Sistemazioni Esterne | 58.083,30 | 3,682% | 1,407% | 25,457% | 14.786,27 | |||
2.23 | Prefabbricazione di sala operatoria | 227.153,90 | 14,398% | 5,502% | 20,000% | 45.430,78 | |||
2.24 | Opere varie | 6.300,00 | 0,399% | 0,153% | 120,000% | 7.560,00 | |||
TOTALE OPERE EDILI e FINITURE | 1.577.692,43 | 100,000% | 38,211% | 29,061% | 458.499,43 | ||||
| |||||||||
3 | IMPIANTI MECCANICI | ||||||||
3.1 | Reti idrauliche - distribuzioni | 92.403,86 | 13,019% | 2,238% | 31,86% | 29.438,02 | |||
3.2 | Reti idrauliche - pressurizzazione | 21.864,00 | 3,081% | 0,530% | 5,00% | 1.093,20 | |||
3.3 | Reti idrauliche- valvolame, batterie post, terminali, ecc... | 71.878,60 | 10,127% | 1,741% | 29,20% | 20.984,96 | |||
3.4 | Rete aeraulica - distribuzioni | 101.535,37 | 14,306% | 2,459% | 27,21% | 27.631,84 | |||
3.5 | Rete aeraulica - unità trattamento aria, recuperatori calore, ecc... | 169.301,00 | 23,854% | 4,100% | 2,61% | 4.418,76 | |||
3.6 | Rete aeraulica - regolatori, terminali, ecc... | 100.130,27 | 14,108% | 2,425% | 9,89% | 9.899,88 | |||
3.7 | Rete gas - distribuzioni | 35.549,00 | 5,009% | 0,861% | 18,00% | 6.398,82 | |||
3.8 | Rete gas - centrali | 62.888,00 | 8,861% | 1,523% | 18,00% | 11.319,84 | |||
3.9 | Regolazione impianti meccanici compreso cablaggi | 21.769,00 | 3,067% | 0,527% | 20,46% | 4.453,07 | |||
3.10 | Impianto espansione diretta | 32.430,80 | 4,569% | 0,785% | 6,46% | 2.093,41 | |||
TOTALE IMPIANTI MECCANICI | 709.749,90 | 100,000% | 17,190% | 16,588% | 117.731,79 | ||||
| |||||||||
4 | IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI | ||||||||
4.1 | Quadri elettrici | 151.408,08 | 22,343% | 3,667% | 5,808% | 8.793,89 | |||
4.2 | Distribuzione | 150.755,90 | 22,247% | 3,651% | 31,116% | 46.909,75 | |||
4.3 | Forza motrice | 11.279,35 | 1,664% | 0,273% | 43,994% | 4.962,24 | |||
4.4 | Illuminazione | 91.061,25 | 13,438% | 2,205% | 9,445% | 8.601,13 | |||
4.5 | Rete di terra ed equipotenzializzazione | 11.302,03 | 1,668% | 0,274% | 65,881% | 7.445,94 | |||
4.6 | Rete dati e telefonia | 43.901,99 | 6,479% | 1,063% | 34,935% | 15.337,27 | |||
4.7 | Rivelazione incendi | 50.805,46 | 7,497% | 1,230% | 28,910% | 14.687,89 | |||
4.8 | Diffusione sonora e allerta evacuazione | 14.256,00 | 2,104% | 0,345% | 11,308% | 1.612,05 | |||
4.9 | Controllo accessi | 1.117,54 | 0,165% | 0,027% | 8,521% | 95,22 | |||
4.10 | Impianto videosorveglianza | 7.881,38 | 1,163% | 0,191% | 10,635% | 838,15 | |||
4.11 | Stazioni di energia | 110.037,73 | 16,238% | 2,665% | 1,032% | 1.135,96 | |||
4.12 | Impianto interfonico | 7.173,26 | 1,059% | 0,174% | 2,229% | 159,86 | |||
4.13 | Supervisione | 26.668,75 | 3,935% | 0,646% | 102,229% | 27.263,10 | |||
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI | 677.648,72 | 100,000% | 16,412% | 20,341% | 137.842,44 | ||||
TOTALI | 4.128.885,60 | 100,000% | 29,719% | 1.227.065,15 | |||||
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Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali/specializzate come da tabella seguente:
LAVORI DI CUI AL LOTTO 1:
Importi in euro | ||||||||
n | categ. | classe | SIOS | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate di lavorazioni omogenee) | Lavori <1> (L) | Costi di sicurezza da PSC <2> (CSC) | Totale <T=1+2> (L+CSC) | Incidenza % |
1 | OG1 | IV | no | Edifici civili e industriali | € 1.609.439,07 | € 75.072,67 | € 1.684.511,74 | 38,98% |
2 | OS6 | III | no | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | € 818.685,25 | € 38.187,77 | € 856.873,02 | 19,83% |
3 | OS3 | II | no | Impianto idrico-sanitario cucine e lavanderie | € 284.583,46 | € 13.274,46 | € 297.857,92 | 6,89% |
4 | OS28 | II | no | Impianti termici e di condizionamento | € 425.166,44 | € 19.831,99 | € 444.998,43 | 10,30% |
5 | OS30 | III | si | Impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi | € 677.648,72 | € 31.609,09 | € 709.257,81 | 16,41% |
6 | OS18A | II | si | Componenti strutturali in acciaio | € 313.362,66 | € 14.616,88 | € 327.979,54 | 7,59% |
Totale a corpo | € 4.128.885,60 | € 192.592,86 | € 4.321.478,46 | 100,00% |
2. L'operatore economico dovrà possedere adeguata qualificazione SOA, sulla base delle categorie specificate nel presente capitolato come dettagliate nel successivo articolo 5 in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, dall'articolo 12 del D.L. 47/2014 convertito in legge dalla L. 80/2014 e ai sensi dell'art. 48 di questo Capitolato.
3. Sono previste categorie scorporabili e subappaltabili, pertanto l’importo delle categorie di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale, ai sensi dell’articolo 61 comma 4, del Regolamento generale, è richiesta la CATEGORIA PREVALENTE OG1 classe IV.
4. Oltre alla categoria prevalente è prevista la categoria OS 6 in classe III, la categoria OS28 in classe II e la categoria OS 30 in classe III a qualificazione obbligatoria in quanto di importo superiore al 10% dell’appalto.
5. In attuazione dell'art 89 comma 11 del Codice, ai sensi del DM 10 novembre 2016, è identificata la categoria OS30 in classe III quale opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS), nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Tale categoria è a qualificazione obbligatoria e non è ammesso l'avvalimento, in quanto il valore supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Per tali lavori, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
6. la categoria OS18A (classe II), pur appartenendo alle categorie elencate al DM 10 novembre 2016, è di valore inferiore al 10% del valore complessivo pertanto rientra nella disciplina delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria.
La categoria OS3 in classe II, di importo superiore a 150.000 euro è scorporabile o subappaltabile a scelta del concorrente.
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili, lavori particolari
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8, del Regolamento generale e all’articolo 39 del presente Capitolato speciale, per il lotto 1 sono indicate nella seguente tabella:
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN DONATO DI AREZZO QUADRO INCIDENZA MANODOPERA PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1 | |||||
CORPI D'OPERA | Cat. Opere | Totali Euro | PERCENTUALI | ||
% (parz.) | % (sul tot.) | ||||
1 | STRUTTURE | ||||
1.1 | Opere in c.a. | OG 1 | 850.431,89 | 73,074% | 20,597% |
1.2 | Opere in acciaio | OS18A | 313.362,66 | 26,926% | 7,590% |
TOTALE STRUTTURE | 1.163.794,55 | 100,000% | 28,187% | ||
2 | OPERE EDILI e FINITURE | ||||
2.1 | Demolizioni e rimozioni interne | OG 1 | 11.708,41 | 0,742% | 0,284% |
2.2 | Demolizioni e rimozioni esterne | OG 1 | 19.760,00 | 1,252% | 0,479% |
2.3 | Scavi e Rinterri | OS6 | 84.556,29 | 5,359% | 2,048% |
2.4 | Xxxxxxxx e sottofondi | OG 1 | 69.813,38 | 4,425% | 1,691% |
2.5 | Impermeabilizzazioni e isolamenti | OS7 | 113.059,86 | 7,166% | 2,738% |
2.6 | Pareti e contropareti | OS6 | 193.683,70 | 12,276% | 4,691% |
2.7 | Intonaci | OG 1 | 42.990,92 | 2,725% | 1,041% |
2.8 | Pavimentazioni | OG 1 | 137.071,13 | 8,688% | 3,320% |
2.9 | Rivestimenti | OG 1 | 18.612,18 | 1,180% | 0,451% |
2.10 | Rivestimenti di facciata | OS6 | 78.120,00 | 4,952% | 1,892% |
2.11 | Controsoffitti | OG 1 | 66.531,21 | 4,217% | 1,611% |
2.12 | Tinteggiature | OS7 | 24.165,35 | 1,532% | 0,585% |
2.13 | Infissi interni | OS7 | 25.133,10 | 1,593% | 0,609% |
2.14 | Infissi Esterni | OS6 | 89.599,00 | 5,679% | 2,170% |
2.15 | Infissi Rei | OG 1 | 43.063,00 | 2,729% | 1,043% |
2.16 | Rinforzi strutturali | OG 1 | 16.944,70 | 1,074% | 0,410% |
2.17 | Opere da lattoniere e Fabbro | OG 1 | 36.260,50 | 2,298% | 0,878% |
2.18 | Giunti | OG 2 | 3.162,50 | 0,200% | 0,077% |
2.19 | Assistenze murarie | OG 3 | 50.800,00 | 3,220% | 1,230% |
2.20 | Opere Varie | OG 4 | 41.120,00 | 2,606% | 0,996% |
2.21 | Ascensori | OG 5 | 120.000,00 | 7,606% | 2,906% |
2.22 | Sistemazioni Esterne | OG 6 | 58.083,30 | 3,682% | 1,407% |
2.23 | Prefabbricazione di sala operatoria | OS4 | 227.153,90 | 14,398% | 5,502% |
2.24 | Opere varie | OG 1 | 6.300,00 | 0,399% | 0,153% |
TOTALE OPERE EDILI e FINITURE | 1.577.692,43 | 100,000% | 38,211% | ||
3 | IMPIANTI MECCANICI | ||||
3.1 | Reti idrauliche - distribuzioni | OS3 | 92.403,86 | 13,019% | 2,238% |
3.2 | Reti idrauliche - pressurizzazione | OS3 | 21.864,00 | 3,081% | 0,530% |
3.3 | Reti idrauliche- valvolame, batterie post, terminali, ecc... | OS3 | 71.878,60 | 10,127% | 1,741% |
3.4 | Rete aeraulica - distribuzioni | OS28 | 101.535,37 | 14,306% | 2,459% |
3.5 | Rete aeraulica - unità trattamento aria, recuperatori calore, ecc... | OS28 | 169.301,00 | 23,854% | 4,100% |
3.6 | Rete aeraulica - regolatori, terminali, ecc... | OS28 | 100.130,27 | 14,108% | 2,425% |
3.7 | Rete gas - distribuzioni | OS3 | 35.549,00 | 5,009% | 0,861% |
3.8 | Rete gas - centrali | OS3 | 62.888,00 | 8,861% | 1,523% |
3.9 | Regolazione impianti meccanici compreso cablaggi | OS28 | 21.769,00 | 3,067% | 0,527% |
3.10 | Impianto espansione diretta | OS28 | 32.430,80 | 4,569% | 0,785% |
TOTALE IMPIANTI MECCANICI | 709.749,90 | 100,000% | 17,190% | ||
4 | IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI | ||||
4.1 | Quadri elettrici | OS 30 | 151.408,08 | 22,343% | 3,667% |
4.2 | Distribuzione | OS 30 | 150.755,90 | 22,247% | 3,651% |
4.3 | Forza motrice | OS 30 | 11.279,35 | 1,664% | 0,273% |
4.4 | Illuminazione | OS 30 | 91.061,25 | 13,438% | 2,205% |
4.5 | Rete di terra ed equipotenzializzazione | OS 30 | 11.302,03 | 1,668% | 0,274% |
4.6 | Rete dati e telefonia | OS 30 | 43.901,99 | 6,479% | 1,063% |
4.7 | Rivelazione incendi | OS 30 | 50.805,46 | 7,497% | 1,230% |
4.8 | Diffusione sonora e allerta evacuazione | OS 30 | 14.256,00 | 2,104% | 0,345% |
4.9 | Controllo accessi | OS 30 | 1.117,54 | 0,165% | 0,027% |
4.10 | Impianto videosorveglianza | OS 30 | 7.881,38 | 1,163% | 0,191% |
4.11 | Stazioni di energia | OS 30 | 110.037,73 | 16,238% | 2,665% |
4.12 | Impianto interfonico | OS 30 | 7.173,26 | 1,059% | 0,174% |
4.13 | Supervisione | OS 30 | 26.668,75 | 3,935% | 0,646% |
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI | 677.648,72 | 100,000% | 16,412% | ||
TOTALI | 4.128.885,60 | 100,000% |
2. Gli importi a corpo, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.
3. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) impianti idrici e sanitari meccanici di qualsiasi natura o specie;
b) impianti elettrici;
c) opere elettromeccaniche.
Per gli impianti gas medicali e aspirazione endocavitaria vige l'obbligo per l'installatore della abilitazione secondo la DIR 93/42 CEE e in conformità alla normativa ISO 13485:2016
4. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presedente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta norma:
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) fornitura di ferro lavorato;
d) guardiania dei cantieri. La stessa disciplina si applica qualora l’appaltatore dovesse subappaltare una o più d’una delle seguenti ulteriori prestazioni:
e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
g) fornitura di ferro lavorato;
h) noli a caldo;
i) autotrasporti per conto di terzi.
5. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei Contratti
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati ed i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e comunque a quella più favorevole per gli obiettivi prefissati dalla stazione Appaltante, intendendosi in questa sede non il mero arricchimento fine a se stesso dell’amministrazione ma garantire l’obiettivo finale per la realizzazione dell’opera.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità e degli obiettivi del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
7. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici, le relazioni e gli altri atti e documenti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nel documento progettuale “PE_RD_GE_101_G_01_Elenco elaborati”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il PSC e le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal CSE;
f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari; mentre non lo è per quanto riguarda le quantità ad esclusione degli arredi, apparecchiature e agli apparecchi per le quali rimane vincolante sia il prezzo che la quantità riportata.
l) l’elenco delle attrezzature e apparecchiature completo delle previste configurazioni, accessori e dotazioni.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti
b) la tabella di cui all’art. 3 ha efficacia per la contabilizzazione delle opere
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta, ancorché accettati dalla Stazione Appaltante.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La presentazione dell’offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle attività e dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e la realizzazione nei tempi proposti con l’offerta; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti inoltre comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, alla dichiarazione di responsabilità di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troverà applicazione, il decreto 7 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, in quanto e nei limiti della sua compatibilità con il presente Capitolato speciale d’appalto.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione ed allestimento e degli obiettivi perseguiti dal progetto; equivale poi alla garanzia di piena fruibilità delle opere realizzate nel rispetto delle normative, delle prescrizioni e autorizzazioni degli enti competenti previste per l’esercizio.
Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del citato Xxxxxx.
2. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia nei confronti dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Il domicilio dell’Appaltatore non può essere eletto presso la stazione appaltante.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza, da valutare a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, in possesso di laurea in ingegneria, in architettura oppure diploma in materie tecniche, con almeno 15 anni di esperienza nella direzione di cantiere.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega scritta conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i servizi, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, normative e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici e nei documenti del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE) e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto, il Decreto 19 aprile 2000 n.145, il DM 49/2018 e le seguenti indicazioni:
a) I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 6 del DM 49/2018.
b) L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
c) Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
d) Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
e) L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
f) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
g) Gli accertamenti di laboratorio le prove e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
h) La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. Analogamente l’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione degli impianti sia conforme al DM 37/2008 e alle collegate normative tecniche emanate e/o recepite dall’UNI e dal CEI.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge di normativa e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici e nei documenti della progettazione esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
7. L’appaltatore per ogni materiale che intende proporre alla direzione lavori, procederà alla compilazione della scheda di sottomissione materiali e forniture con i materiali necessari richiamati nella scheda stessa (schede tecniche, rapporti di prova, campionature, ecc.), l’accettazione del direttore dei lavori è condizione fondamentale affinché l’appaltatore possa procedere con gli ordini del materiale.
8. L’Appaltatore deve programmare con anticipo le tempistiche affinché sia possibile effettuare le necessarie verifiche sui materiali; la direzione lavori deve avere almeno 30 giorni di tempo per poter esaminare i materiali, l’Appaltatore deve quindi considerare i 30 giorni di tempo prima di dare corso agli ordini dei materiali stessi.
La non accettazione da parte della direzione lavori dei materiali proposti e quindi l’individuazione di ulteriori proposte deve avvenire con la massima tempestività da parte dell’Appaltatore. L’eventuale ritardo generato nei lavori da una mancata idoneità delle proposte presentate non può essere oggetto di alcuna pretesa economica da parte dell’Appaltatore e non consente alcuna proroga o dilazione dei tempi contrattuali.
9. Nel caso in cui i materiali non corrispondano ai requisiti di progetto, di elenco prezzi, di computo metrico estimativo e di capitolato, allora il tempo per le verifiche può essere sospeso dalla direzione lavori.
10. Considerata l’importanza di alcune finiture, l’Appaltatore presenterà entro 3 mesi dall’inizio dei lavori le campionature dei seguenti materiali:
- Infissi esterni e maniglie,
- Infissi interni e pareti modulari di sala operatoria
- pavimenti,
- controsoffitti,
- impianti elevatori
- sanitari,
- corpi luce,
- UTA,
- Sistema di regolazione e supervisione impianti
- Apparecchiature elettriche e quadri elettrici
- Apparecchiature meccaniche
- Sistemi di pompaggio fluidi
11. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e dei disciplinari tecnici allegati e del CME; dovranno essere della migliore qualità esistente sul mercato e possono esse- re messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si pro- cede secondo quanto di seguito riportato:
a) Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
b) Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
c) L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
12. L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove contemplate dai documenti di gara o richieste dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale.
13. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari, CEI ed UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’Appaltatore sulla base della redazione di verbale di prelievo.
14. Le apparecchiature, gli apparecchi e le attrezzature dovranno essere conformi alle direttive applicabili, in particolare per gli apparecchi medicali alla DIR 93/42 CE, e alle normative di settore UNI, ISO, EN, CEI. Maggiori dettagli sono forniti nella parte specifica del presente CSA.
15. Deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del RUP, che essi rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall’appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si è aggiudicato il contratto.
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori
1. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, se l’appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante l’atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l’esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l’esonero dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il differimento dell’inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il RUP, il DL e l’appaltatore non hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto dai predetti soggetti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all’attestazione allegata al presente Capitolato sotto la lettera «B», almeno con riferimento almeno a:
a) all’accessibilità dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L’appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la documentazione presentata unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia, ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Se l’appaltatore, nella propria offerta tecnica, si è impegnato ad intervenire su tali impianti con miglioramenti o efficientamenti che rendano necessaria la denuncia o altri adempimenti previsti dalle norme, questi sono a sua cura e carico.
3. L’appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve sottoscrivere la documentazione pertinente l’avvenuto adempimento della pratica richiesta ai fini della realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all’articolo 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 e all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
4. Se l’appaltatore, nella propria offerta tecnica, si è impegnato ad intervenire sulle strutture con aggiornamenti, adeguamenti, modifiche migliorative, egli deve provvedere, nel periodo di cui all’articolo 13, comma 1, all’aggiornamento del Progetto Esecutivo anche con i dettagli del dimensionamento degli elementi strutturali da realizzare, secondo la normativa tecnica in vigore. Su tale aggiornamento del Progetto Esecutivo, deve essere ottenuta l’approvazione da parte della D.L. e, se si rende necessario l’ottenimento dell’Autorizzazione Sismica del progetto così come integrato con la stessa offerta tecnica, tutti gli adempimenti necessari per il suo rilascio sono a cura e carico dell’Appaltatore senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. Il tempo necessario per l’ottenimento del parere è compreso nel tempo complessivo di realizzazione dell’opera di cui all’art. 14.
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore così come previsto dal DM n.49 del 07/03/2018 art. 5.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa, a suo insindacabile giudizio, un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni.
3. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
4. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore.
5. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
7. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
8. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
9. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori PER UNA DURATA COMPLESSIVA fino ad un massimo di 90 giorni, nei casi di eventi e/o motivazioni imputabili all’ organizzazione sanitaria del complesso ospedaliero, con particolare riferimento alla gestione delle interferenze delle opere in appalto, senza che l’Appaltatore possa iscrivere riserve e/o procedere a richieste di maggiori oneri e/o avvalersi della clausola di recesso.
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto (LOTTO 1) è fissato in giorni 705 (settecentocinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; il termine utile per il completamento del collaudo tecnico funzionale idoneo alla presa in consegna anticipata e messa in esercizio dell’opera ai sensi dell’art. 230 del Regolamento DPR 207/2010 è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di fine lavori.
2. Nel calcolo dei tempi di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 l’eventuale riduzione massima di ottanta giorni naturali e consecutivi, in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, qualora presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
Art. 15. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 8.
Art. 18. Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) nella consegna del cronoprogramma di dettaglio di cui all'art.19 e al paragrafo 1.12 dell'allegato CAPITOLATO DI PROJECT CONTROL e degli aggiornamenti dello stesso cronoprogramma di dettaglio da consegnarsi alla DL e alla Stazione Appaltante con cadenza mensile (ogni 30 giorni naturali e consecutivi).
3. Le penali di cui al comma 2, sono applicate all’importo contrattuale complessivo.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo di cui all’articolo 56.
5. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19. Programma esecutivo e di dettaglio dell'appaltatore per i lavori e piano di qualità
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l’approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
2. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
3. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dettagliato, analitico e valorizzato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie organizzazioni e tecnologie in modo informatico avanzato , alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma – redatto sulle WBS del programma di cui al progetto esecutivo, e delle installazioni e consegne, deve riportare per ogni lavorazione e fornitura, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici e prove in genere;
e) se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. Il programma dei lavori deve comunque essere eseguito nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo degli organi di vigilanza per la sicurezza sul lavoro della USL o da altri organi di vigilanza in genere (VVF, Polizia, ecc.) per qualsivoglia motivo e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi (pari a 175 gg) produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a corpo
1. l’appalto è a corpo così come definito dagli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016 e smi)
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3 Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e dagli altri documenti del contratto o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 56, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
5. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella delle lavorazioni omogenee di cui all’art. 3 comma 7, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
7. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC), se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
8. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 39, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
9. Nei casi di cui al comma 7, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 41. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Art. 23. Eventuali lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione degli eventuali lavori a misura sono effettuate – a discrezione della DL - per lavorazioni in variante al progetto esecutivo; sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni e documenti di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2 comma 1, riga 3, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del CSE.
6. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale (DPR 207/2010). In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 41;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale;
c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 4, lettere c) e d), in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, purché accettati dalla DL, per un massimo del 15% del valore derivante dall’EPU di contratto.
Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza
1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, riga 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. In assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all’articolo 24, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
4. I Costi di sicurezza (CSC) contabilizzati ai sensi dei commi che precedono, sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all’articolo 28, commi 1 e 2.
Art. 27. Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, limitatamente alla quota dei lavori (cap a.1 del quadro economico), da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi legali corrispettivi.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Art. 28. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute per lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, al raggiungimento di un importo non inferiore ad € 500.000,00 secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art 14 del DM 49/2018.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2;
b) incrementato della quota relativa ai Costi di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna CSC;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del Capo IV del DM 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data
di chiusura;
b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione;
c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Art. 29. Pagamenti a saldo dei lavori
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 57.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di cui all’articolo 57;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, e a parziale modifica l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, anche in assenza di rovina e di gravi difetti, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 30. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale che potrà essere emessa solo a seguito del rilascio da parte del RUP del relativo certificato di
pagamento, e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e sub fornitori, ai sensi dell’articolo 54, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; allo scopo l’Appaltatore provvede all’invio al RUP di dichiarazione di adempimento degli obblighi di cui sopra; in difetto il pagamento rimane sospeso.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
Art. 31. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.
Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 57, a cura del RUP in ogni altro caso;
Art. 33. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi per i lavori.
Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI
Art. 35. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
Art. 36. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, secondo schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze così come previsto all’art. 103 comma 9 del codice, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 57; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 37. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 35 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:
a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con la riduzione di cui alla lettera c) (limitatamente alla riduzione del 30% per gli operatori in possesso di registrazione all’EMAS) e alla lettera d); non è invece ammesso il cumulo delle riduzioni derivanti dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate anche:
a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 57 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
cui all’articolo 57 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 57. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze così come previsto all’art. 103 comma 9 del codice.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo complessivo del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici o subcontraenti in genere. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 57; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze così come previsto all’art. 103 comma 9 del codice, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
c) l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 39. Variazione dei lavori
1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.
2. Qualunque variazione o modifica dei lavori deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti:
a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti dei lavori gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche dei lavori, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato.
4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione dei lavori, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 40.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante dei lavori deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 45, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 46.
7. In caso di modifiche dei lavori eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 55.
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il l’eventuale differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e tali da rendere inservibile l’opera realizzata.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 55, commi 4 e 5, in quanto compatibile.
Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dei lavori di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità, con i criteri di cui all’articolo 2, comma 5.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, ai sensi dell’articolo 54, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 45;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 42, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.
Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, numero 2), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell’articolo 45.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 46. Piano operativo di sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al CSE, il POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 42, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature privi di componente di manodopera per la loro messa in funzione; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 44.
Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti, come previsto dall’art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nel limite complessivo del 40% (quaranta per cento) in termini economici, dell’importo totale del contratto.
Per le opere super specialistiche cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo del 40% (quaranta per cento).
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante, di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
1) l’individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
2) l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
3) l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
4) l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
5) se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC, ai sensi del comma 4, lettera b);
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
2) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
3) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante su richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base d’asta al netto del ribasso applicato, e cioè con riferimento ai prezzi unitari offerti, deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 44 e 46 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto e subfornitura non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Si applica il DL n.113 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, che prevede le sanzioni per i subaffidamenti illeciti che non saranno più trattati come "reati contavvenzionali" ma come "delitti". In particolare, l'articolo 25 del provvedimento stabilisce che i subappalti illeciti saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni (in precedenza era previsto l'arresto da sei mesi a un anno). Resta La sanzione pecuniaria che oggi viene qualificata come multa, rimane invariata ad un valore "non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto". La norma è applicabile ai subappalti e ai i cottimi e nei confronti sia di chi procede al subaffidamento sia di chi (impresa o prestatore di servizi) riceve il sub affidamento.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 53, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e subfornitori e dei cottimisti. Nel caso in cui la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante è comunque obbligata a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e subfornitori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore e subfornitore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 30, comma 2, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e 54, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b);
b) il costo del lavoro (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale DPR 207/2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b), numero 1, del CSA, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale DPR 207/2010.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori e subfornitori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori e subfornitori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall’inadempimento dell’appaltatore, esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore e subfornitore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore e subfornitore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto e subfornitura depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore e subfornitore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore e subfornitore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette entro 15 giorni al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo, effettua eventuali audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formula, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 52.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 57.
6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è previsto il parere del Dirigente della Stazione appaltante competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 52. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 28, comma 2 e 29, comma 5, del presente Capitolato Speciale. L’accertamento delle somme dovute e non corrisposte al personale dipendente è effettuato chiedendo conferma all’Appaltatore da parte del RUP; in caso di mancato riscontro dell’Appaltatore dopo 15 giorni, si intendono confermate le somme a credito vantate dal dipendente.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori e subfornitori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro delle sanzioni amministrative previste dal Dlgs 81/2008 e smi.
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e dai subfornitori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.
4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, dopo comunicazione all’Appaltatore;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o subfornitore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto o subfornitura.
Art. 55. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 39;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 o altro personale ispettivo in genere;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma
4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo non sanabili ai sensi dell’articolo 40 e tali da rendere inutilizzabile l’intera opera nel suo complesso. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
1 bis. Trova applicazione l’art. 12 del DM 49/2018; con riferimento al comma 1 dello stesso articolo il termine perentorio è fissato dal DL, sentito l’Appaltatore.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 57 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal medesimo articolo 57, se non diversamente previsto con l’offerta tecnica dell’Impresa offerente.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni, le dichiarazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 29. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a. opere strutturali;
b. impianti elettrici e speciali;
c. impianti idrico sanitari ed antincendio;
d. impianti meccanici, di condizionamento, climatizzazione e filtrazione,
e. impianti gas medicali;
f. apparecchiature impiantistiche;
g. altre opere da costruzione, finiture e componenti;
x. xxxxxxxx, presidi e componenti di prevenzione incendi; asseverazione di tecnico abilitato, posta a carico dell’appaltatore, da allegare alla SCIA di prevenzione incendi, per i lavori realizzati;
i. documentazione dei lavori “come eseguiti”, (“AS-BUILT”) in forma cartacea con minimo n. 3 copie timbrate e firmate dal Direttore Tecnico dell’Impresa; oltre alla copia cartacea è richiesta la copia in formato digitale sia PDF, DOC, EXCEL sia DWG che su modellazione informatizzata BIM così come richiesto nei documenti di progetto.
j. Piano di manutenzione dell’opera aggiornato
k. Piano di emergenza concertato con l’Azienda
l. fascicolo del fabbricato
Art. 57. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 2 (due) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui al Titolo X, articoli da 215 a 233 del Regolamento generale DPR 207/2010.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati e documenti progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale DPR 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 57 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di eseguire un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. Allo scopo l’Appaltatore redige apposita documentazione dei lavori, “come eseguiti”, (“AS-BUILT”) nelle medesime forme e metodi previsti al comma 4 lettera i) di cui al precedente art. 56, da sottoporre alla DL e trasmettere al RUP e al Collaudatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 56, comma 3.
Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 57, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, oltre quelli presenti nella struttura della Stazione Appaltante nei limiti prestazionali e di logistica disponibili, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
aa) l’invio quotidiano alla DL delle persone presenti in cantiere come previste in relazione alle lavorazioni da svolgere, con indicazione delle relative ditte di appartenenza autorizzate.
ab) la redazione di elaborati costruttivi e di dettaglio da sottoporre alla DL prima della realizzazione in opera, la restituzione, a fine lavoro, in un unico fascicolo l’insieme delle varie schede di sottomissione approvate dalla DL, catalogate in ordine numerico e che saranno allegate alla documentazione “as built” che verrà consegnata.
ac) Le necessarie cautele di sicurezza ed igiene per consentire la continuità di esercizio dei locali e delle attività svolte nel complesso ospedaliero, anche in locali attigui a quelli interessati dagli interventi.
In particolare, tenuto conto che i lavori si svolgeranno anche all’interno di una struttura ospedaliera attiva, in aderenza a locali occupati da pazienti od operatori sanitari si prescrivono le seguenti modalità di svolgimento dei lavori: dovrà essere adottata ogni cautela atta a contenere sia la produzione di polveri in fase d'esecuzione dei lavori, sia la loro fuoriuscita dalla zona di lavoro, che pertanto dovrà essere opportunamente ed idoneamente confinata così da essere univocamente individuata e caratterizzata come "zona di cantiere"; pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere alla delimitazione delle aree di intervento all’interno dell’ospedale con impiego di idonee pannellature in compensato/multistrato o in cartongesso ben sigillate per il contenimento delle polveri e dotate, ove occorra, di porte di accesso con chiave; gli interventi potranno essere programmati, in orari da concordare, anche di sabato o giorni festivi senza che ciò comporti alcuna richiesta di maggiori oneri da parte della Ditta aggiudicataria; l’orario delle demolizioni più importanti e di maggior impatto ambientale dovrà essere concordato tramite l’Ufficio Tecnico Committente e con la Direzione sanitaria dell’Ospedale; durante le fasi di lavoro specie di demolizione dovranno porsi in atto interventi di nebulizzazione; nelle zone di cantiere non si potranno impiegare utensili ad elevata produzione di polvere; gli accessi alle zone di cantiere dovranno avvenire attraverso percorsi di minimo interesse ed impatto (evitando quindi in via categorica di passare attraverso, ambulatori o locali dalle caratteristiche similari); lo stesso dicasi per i percorsi dei materiali destinati alle zone di cantiere; non è consentito utilizzare gli elevatori a servizio delle degenze per il trasporto di persone o materiali destinati alle zone di cantiere; l’ordine di esecuzione dei vari lavori dovrà essere indicato nel programma dei lavori stessi, al fine di evitare di mettere fuori uso contemporaneamente parti importanti o essenziali dell’ospedale;
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni in particolare non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
7. L’Appaltatore deve produrre la documentazione di cui all’art. 56 comma 4.
Art. 60. Conformità agli standard sociali
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale
(comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto DM 145/2000, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini e con i limiti di cui all’articolo 62.
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali e di piazzali civili e industriali;
c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
d) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 63. Terre e rocce da scavo e altri materiali di risulta
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 64. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 65. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere sarà da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni sullo stesso riportate è dovrà essere fornito dalla ditta appaltatrice in conformità della normativa richiamata dal comma 1 del presente articolo, di cui l’allegato «C» rappresenta un esempio e comunque deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 68. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 69. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegata.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) l’aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del
25 gennaio 2017).
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto DM 145/2000.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
CAPITOLATO DI PROJECT CONTROL – LAVORI
PROCEDURE CONCERNENTI CRITERI E MODALITÀ PER LA STESURA DEI PROGRAMMI DI ESECUZIONE E LA GESTIONE DEL CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO
1.1. INTRODUZIONE
Il documento in oggetto ha lo scopo di descrivere, in termini operativi, le modalità e le procedure cui l’Appaltatore dovrà attenersi per quanto riguarda:
• la stesura della WBS;
• la stesura iniziale e le successive modifiche del piano di esecuzione dell’opera;
• le modalità di gestione degli avanzamenti della costruzione (sia per quanto attiene al costante e periodico monito- raggio del rispetto dei tempi contrattuali, sia in relazione alla certificazione degli avanzamenti medesimi a scopo della emissione di SAL);
• le informazioni, ed il relativo formato, che dovranno essere periodicamente predisposte ed inviate alla stazione Ap- paltante (Report).
L’Appaltatore dovrà, a tale scopo, prevedere la costituzione di un’Unità Operativa di Project Control e comunicarne, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, la struttura costitutiva (organigramma e funzioni di ciascuno dei componenti l’Unità Operativa medesima, nominativi dei componenti e cv dei medesimi).
Vengono preliminarmente illustrati i significati di alcuni dei termini principali utilizzati nel presente documento:
1.2. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
Trattasi della scomposizione gerarchica del progetto finalizzata ad individuare i vari “livelli di aggregazione” dei dati. Ogni elemento della WBS (WBE: Work Breakdown Element) rappresenterà un “nodo” di integrazione dei dati, per cui sarà possibile ottenere, a fronte di ciascun WBE, i valori sommarizzati degli elementi sottostanti relativamente a: tempi di realizzazione, risorse impiegate, documentazione necessaria, ecc.
L’ultimo elemento di ciascun “ramo” della WBS, identificabile con il termine WP (Work Package), non ulteriormente scomponibile, dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche: omogeneità di contenuto, significatività in termini di valutazione del prodotto, possibile scomposizione in una o più attività (task).
La imprescindibile caratteristica di omogeneità di cui deve essere dotato un WP, comporta che i vari elementi costruttivi appartenenti al medesimo WP debbano essere dimensionalmente e costruttivamente eguali. Solo così, infatti, sarà possibile sviluppare il singolo WP in attività finalizzate alla realizzazione del WP medesimo, dotate della fondamentale caratteristica di cui ogni attività deve essere necessariamente dotata: “misurabilità oggettiva” o, se si preferisce, “output misurabile”.
1.3. NETWORK
Il reticolo (network) rappresenta il risultato dell’applicazione delle metodologie reticolari alle attività di pianificazione.
Ogni elemento costitutivo del reticolo (task o milestone) deve essere necessariamente connesso logicamente agli altri elementi e non si prevede che il reticolo abbia “rami aperti” (attività senza alcun legame di precedenza e/o successione) che non siano l’attività che individua l’inizio del progetto (milestone di start-up) e l’attività che ne decreta la fine (milestone di fine).
Il sistema di analisi del reticolo si basa sugli algoritmi denominati di “schedulazione” che prevedono il calcolo, per ciascuna attività dei seguenti dati:
• Inizio al più presto;
• Inizio al più tardi;
• Fine al più presto;
• Fine al più tardi;
• Total Float (scorrimento);
• Free Float (scorrimento libero).
Tale sistema di calcolo, denominato CPM (Critical Path Method), consente di analizzare lo sviluppo del progetto sia in relazione alla durata del progetto medesimo che agli impegni di risorse ed economici previsti. Il concetto di cronoprogramma, così come normalmente viene indicato il semplice sviluppo temporale di un piano, si arricchisce, quindi, dei concetti di interdipendenza funzionale e/o tecnica che sussiste tra le varie attività del piano.
Relazioni logiche o legami
Lo sviluppo di un reticolo presuppone l’individuazione delle logiche di “precedenza/successione” tra le varie attività costituenti il reticolo medesimo. Tali logiche consentono di indicare quali siano le attività del piano il cui completamento è vincolante affinché altre attività possano essere eseguite.
Questo semplice concetto di sequenzialità può essere ulteriormente “arricchito” di informazioni legate alla tipologia stessa del legame:
• FS (Fine–Inizio): esprime la successione logica della sequenza tra due o più attività, nei termini in cui la fine di una o più attività (predecessori) è condizionante per l’inizio di altre attività (successori); tale legame è normalmente de- finito come legame di tipo “convenzionale”;
• SF (Inizio-Fine): esprime la dipendenza della fine di una o più attività (successori) dall’inizio di altre attività (prede- cessori);
• SS (Inizio-Inizio): esprime la dipendenza dell’inizio di una o più attività (successori) dall’inizio di altre attività (pre- decessori);
• FF (Fine-Fine): è significativo del fatto che la fine di una o più attività (predecessori) condiziona la fine di altre attivi- tà (successori).
In taluni casi i legami di interdipendenza logica tra le attività hanno una “durata”, che, ad esempio nel caso di un legame FS, esprime l’intervallo temporale (inattività) che sussiste tra la fine di una o più attività e l’inizio del successore. In tal caso si utilizza il termine “lag”, che può essere di valore positivo o negativo, e rappresenta tale intervallo.
L’utilizzo dei legami e degli eventuali lag (positivi e/o negativi che siano) potrebbe portare ad avere cronoprogrammi sostanzialmente diversi tra di loro e, pertanto, occorre che tali legami siano chiari e documentati.
1.4. Constraint (vincoli)
Nello sviluppo di un network si potrebbe rendere necessario imporre alcune limitazioni di carattere prevalentemente temporale ad alcune attività del network stesso. Tali limitazioni sono solitamente del tipo:
• L’ attività non può iniziare prima di una determinata data;
• L’ attività non può iniziare oltre una determinata data;
• L’ attività non può finire oltre una determinata data;
• L’ attività non può finire prima di una determinata data;
• L’ attività deve necessariamente iniziare o finire in una determinata data.
L’esistenza di tali constraint è, solitamente, giustificata da problemi legati alla disponibilità di determinati presupposti di carattere operativo (disponibilità di aree, ricevimento di autorizzazioni, ecc.) e non devono in alcun modo essere utilizzati come vincoli alternativi alle logiche di tipo reticolare su cui si base la metodologia CPM.
In ogni caso l’inserimento di eventuali constraint dovrà essere documentato e concordato con la Stazione Appaltante.
1.5. Physical Progress (avanzamento fisico)
Rappresenta, per ciascuna attività, la quantità di prodotto eseguito rapportata alla quantità totale da eseguire. Ciò presuppone che ogni attività, come accennato al punto 1, sia dotata di un output misurabile e che esista la possibilità di esprimere tale percentuale in maniera quanto più oggettiva possibile.
1.6. Misurabilità
La caratteristica fondamentale di cui deve necessariamente essere dotata un’attività di un reticolo CPM, è rappresentata dalla sua “misurabilità”. Con tale termine si vuole indicare il fatto che il “prodotto” (output) dell’attività medesima deve poter essere oggettivamente passibile di misurazione. A titolo esemplificativo,
se l’attività fosse relativa alla esecuzione di un muro, la cui dimensione computata fosse pari a 40 mc, la realizzazione di 20 mc corrisponderebbe, inequivocabilmente, al 50% della realizzazione.
Assumendo tale criterio di base come presupposto fondamentale, si pone il problema della possibilità di individuare criteri di misurazione diversi a fronte di attività il cui output non è così chiaramente identificabile (attività di progettazione, attività di collaudo, ecc.).
In tal caso, occorre individuare un ulteriore criterio di misurabilità che, anziché rifarsi alla quantità di prodotto generato, faccia riferimento ad esempio ad una serie di “fasi intermedie pesate” (concordate con La Stazione Appaltante) cui si associa, convenzionalmente, un “peso relativo”, corrispondente alla percentuale di avanzamento fisico. Ad esempio per quanto attiene alle attività di progettazione, l’Appaltatore può proporre di dividere una particolare macroattività in alcune fasi intermedie (elaborati emessi, elaborati controllati, elaborati approvati) a cui, previa approvazione di La Stazione Appaltante, si stabilisce corrispondere una prefissata
percentuale di avanzamento fisico. L’Appaltatore dovrà inoltre indicare unità di misura e quantità afferenti ogni attività dei programmi (ad esempio mq di solaio per l’attività “realizzazione solaio”).
1.7. Risorse e fattibilità
La predisposizione di un CPM e, quindi, la definizione delle attività che costituiscono il network, presuppongono che, da parte di La Stazione Appaltante, si possa opportunamente verificare la fattibilità di determinate attività nell’ambito di dichiarati periodi lavorativi. In altri termini la dichiarazione di un determinato intervallo di tempo a fronte dell’effettuazione di una determinata attività, non è, di per sé, assolutamente significativa se non viene in alcun modo dichiarata l’entità delle risorse di cui si presume di disporre per l’effettuazione dell’attività medesima. Tale concetto, applicabile ad ogni attività del network, sia pure limitatamente alle risorse cosiddette critiche, consente alla Stazione Appaltante di condurre una valutazione sulla fattibilità del piano. Ossia il dichiarare che il tempo che si prevede essere necessario allo svolgimento di una determinata attività sia di una certa entità, non garantisce affatto che la valutazione sia corretta se, in aggiunta, non viene in un qualche modo indicata l’entità dell’effort che si presume di erogare per effettuare l’attività medesima. Per tale ragione la valutazione della fattibilità di un determinato piano, da parte della Stazione Appaltante, presuppone che, da parte dell’Appaltatore vengano dichiarate, per ciascuna attività del programma, la qualità e la quantità delle risorse più significative (ore manodopera eventualmente anche divise per tipologia secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, mezzi e macchinari, materiali) con particolare riferimento a quelle critiche (difficile reperibilità o lunghi tempi di predisposizione).
1.8. Valorizzazione attività
Ad ogni attività dei programmi rappresentativa dell’avanzamento deve essere necessariamente associata una valorizzazione economica. Tale valorizzazione economica verrà utilizzata per misurare l’avanzamento fisico delle opere.
I suddetti valori hanno una valenza contrattuale e verranno proposti dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante per approvazione. Si evidenzia che tale valorizzazione non ha di per sé alcuna relazione diretta con quanto verrà ascritto a SAL in quanto gli importi maturati a SAL seguiranno specifiche modalità di contabilizzazione. I valori definiti per la valutazione dell’avanzamento fisico delle opere devono comunque essere assolutamente relazionabili, almeno ad un livello più alto di WBS, con i valori stabiliti per la redazione dei SAL. Inoltre l’Appaltatore dovrà sottoporre alla Stazione Appaltante per approvazione oltre a detta valorizzazione economica anche il corrispondente elenco che esprime il peso relativo di ciascuna attività sul totale del progetto. Infine nel programma la suddetta valorizzazione dovrà essere gestita con delle specifiche risorse.
1.9. Curve di produzione
L’elaborazione dei valori economici delle attività con i tempi dei programmi, permette la predisposizione delle curve ad “S” che consentono di valutare preliminarmente (a progetto da iniziare) e, successivamente ad ogni avanzamento (a progetto in corso), come presumibilmente “avanzerà” nel tempo il progetto medesimo.
Tali curve devono essere utilizzate per monitorare l’andamento nel tempo dell’intero progetto o di un singolo elemento di WBS.
1.10. BASELINE
Il Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio iniziale, redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Stazione Appaltante, diverrà il programma contrattuale di riferimento per la misurazione degli eventuali scostamenti delle attività in fase di rilevazione periodica degli avanzamenti.
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Nel seguente capitolo vengono indicati i principali obblighi contrattuali cui dovrà necessariamente attenersi l’Appaltatore per quanto concerne la predisposizione dei Programmi temporali.
Il rispetto di tutte le clausole previste dalle Procedure in oggetto presuppone da parte dell’Appaltatore l’utilizzo di metodologie gestionali e di relativi applicativi software in grado di soddisfare tutti i criteri enunciati.
Senza necessariamente obbligare l’Appaltatore a dotarsi di specifici applicativi, nel seguito viene indicata la soluzione tecnologica ritenuta idonea.
Ovviamente l’Appaltatore potrà utilizzare gli applicativi desiderati alla condizione che l’Appaltatore stesso fornisca alla Stazione Appaltante i dati richiesti in un formato compatibile con gli applicativi scelti dalla Stazione Appaltante stessa (che sono quelli indicati nel seguito):
• Primavera Project Management P6 rel. 7.0 per la gestione di tutte le informazioni.
La base dati predisposta dall’ Appaltatore dovrà essere resa integralmente disponibile alla Stazione Appaltante (backup dei dati) allo scopo di consentire alla medesima la possibilità di verificare e, conseguentemente, certificare i dati stessi.
Tale backup dovrà essere fornito in un formato direttamente leggibile da parte della Stazione Appaltante senza alcuna ulteriore elaborazione, (es.: formato xer per quanto attiene ai programmi realizzativi dell’opera), indipendentemente dal tipo di applicativi software che l’Appaltatore deciderà di utilizzare.
Dopo l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante consegnerà all’ Appaltatore un documento contenente tutte le indicazioni utilizzate dalla Stazione Appaltante per il settaggio del software applicativo, indicazioni cui l’Appaltatore dovrà fare riferimento per tutti i programmi che verranno redatti.
Nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dai documenti di Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di redigere i seguenti cronoprogrammi:
1.11. Cronoprogramma di Sintesi
Il Cronoprogramma di Sintesi indica il programma che deve essere redatto secondo le modalità della presente procedura prima della stipula del contratto.
I contenuti minimi del Cronoprogramma di Sintesi sono i seguenti:
• Dettaglio non inferiore al Cronoprogramma Base Gara;
• Durata dei lavori espressa in giorni naturali e consecutivi;
• Durata dell’attività di collaudo espressa in giorni naturali e consecutivi, tempo non oggetto di sconto;
• Durata delle eventuali attività di trasferimento / attività in carico a terzi espressa in giorni naturali e consecutivi, tempo non oggetto di sconto;
• Comprensivo di termini intermedi e definitivi espressi in giorni naturali e consecutivi dei lavori;
• Recepimento di eventuali aspetti di dettaglio relativi all’esecuzione del contratto con particolare riferimento alle mi- gliorie;
• Valorizzazione delle attività oggetto di Appalto almeno al quarto livello di WBS;
• Redatto nel rispetto della WBS Standard della Stazione Appaltante allegata al presente documento, con un detta- glio non inferiore al secondo livello per la sicurezza e al quarto livello di WBS per l'esecuzione lavori e milestone;
• Consegnato alla Stazione Appaltante anche in formato editabile Primavera Project Management P6 rel. 7.0 o in altro formato compatibile.
1.12. Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio
Il Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio indica il programma che l’Appaltatore deve presentare prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento, redatto secondo le modalità della presente procedura.
I Contenuti minimi del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio sono i seguenti:
• Durata dei lavori espressa in giorni naturali e consecutivi;
• Comprensivo di termini intermedi e definitivi dei lavori espressi in giorni naturali e consecutivi dei lavori;
• Durata delle attività di Collaudo espressa in giorni naturali e consecutivi, tempo non oggetto di sconto;
• Durata delle eventuali attività trasferimento / attività in carico a terzi espressa in giorni naturali e consecutivi, tem- po non oggetto di sconto;
• Collocazione e sviluppo puntuale di tutte le migliorie accettate;
• Valorizzazione delle attività oggetto di Appalto almeno al settimo livello di WBS per l’esecuzione lavori e al secondo livello di WBS per la sicurezza;
• Comprensivo delle previsioni di contabilizzazione;
• Comprensivo della manodopera prevista;
• Comprensivo delle attività di progettazione di dettaglio e/o di officina propedeutiche alle attività di approvvigiona- mento e di costruzione;
• Comprensivo delle attività di approvvigionamento e di costruzione;
• Comprensivo delle attività di sottomissione materiali;
• Comprensivo delle attività e dei tempi previsti dai documenti contrattuali per l’approvazione dei materiali.
• Redatto nel rispetto della WBS Standard della Stazione Appaltante allegata al presente documento, con un detta- glio non inferiore al quarto per le milestones, la progettazione di dettaglio ed i collaudi, al settimo per i lavori ed al secondo per la sicurezza;
• Consegnato alla Stazione Appaltante anche in formato editabile Primavera Project Management P6 rel. 7.0 o in altro formato compatibile.
L’Appaltatore contestualmente alla consegna del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio ha l’obbligo di redigere le tabelle parametriche, nel rispetto della WBS standard della Stazione Appaltante, nelle quali sono riportate le percentuali convenzionali relative alle macrocategorie di lavorazione omogenee di cui si compone l’intervento ai sensi degli artt. 43, comma 6, e 184 del Regolamento.
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di redigere insieme al Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di dettaglio anche una relazione specialistica illustrativa in cui vengano indicati:
• criteri utilizzati per la redazione del documento;
• eventuali zone interferenti con i lavori, esplicitandone il tempo di occupazione.
Il presente documento deve essere redatto nel rispetto delle prescrizioni di carattere metodologico di cui al punto 1.13 a seguire.
Il mancato rispetto del termine di consegna del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di dettaglio, o dei suoi aggiornamenti mensili, determinerà l’applicazione di una penale intermedia pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine.
Indipendentemente dai Cronoprogrammi dei punti precedenti potranno essere successivamente richiesti dalla Stazione Appaltante programmi maggiormente particolareggiati a fronte di specifiche fasi di lavorazione, ritenute particolarmente critiche e/o di visibilità temporale di breve periodo (lookahead). Ovviamente le specifiche definite nel seguito avranno validità generale per qualsivoglia tipologia di programma (sia cioè per quanto attiene ai programmi particolareggiati od ai lookahead che ai programmi di sviluppo temporale dell’intero contratto).
In ogni caso lo sviluppo temporale del programma di dettaglio dovrà rigorosamente rispettare lo sviluppo temporale della parte di programma corrispondente sul livello di dettaglio inferiore. In altri termini l’inviluppo delle attività del programma di maggior dettaglio dovrà necessariamente corrispondere allo sviluppo temporale delle omologhe attività del programma generale.
1.13. Prescrizioni di carattere metodologico
Per quanto riguarda gli aspetti metodologici, l’Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi alle seguenti direttive:
1. L’Appaltatore dovrà sottoporre alla Stazione Appaltante la WBS, con riferimento alla quale verrà predi- sposto il network di progetto. Tale WBS dovrà essere sviluppata per tutti i WBE identificabili e i singoli WP dovranno essere omogenei e, pertanto, fare riferimento ad una sola specifica lavorazione. La
WBS dovrà essere redatta coerentemente allo schema e all’esempio di WBS allegati al presente do- cumento.
2. L’Appaltatore dovrà inoltre indicare la valorizzazione di ciascuna attività significativa dei programmi (progettazione, approvvigionamento, costruzione). Poiché le varie attività del programma fanno riferi- mento a grandezze qualitativamente eterogenee, ai fini della misurazione dell’avanzamento fisico, l’Appaltatore dovrà inserire per ogni attività, e proporre alla Stazione Appaltante per approvazione, il valore economico della stessa eventualmente suddivisa fra il valore dei materiali a piè d’opera e le at- tività di costruzione/installazione in opera. Tali valori rappresenteranno gli elementi base per la crea- zione delle varie curve ad “S” per misurare l’avanzamento fisico delle attività della WBS e quindi del progetto. Per tale valorizzazione dovranno essere adottate risorse diverse da quelle utilizzate per la contabilizzazione.
3. Ciascuna attività del network dovrà fare chiaro riferimento al corrispondente Work Package della WBS. A tale scopo ogni attività dovrà essere corredata di un attributo (Codice) contenente il WP di riferimen- to medesimo.
4. Eventuali constraints (vincoli) che l’Appaltatore riterrà necessario inserire nel reticolo, allo scopo di evidenziare particolari vincoli di carattere tecnico e/o amministrativo, dovranno essere opportunamen- te circostanziati ed illustrati. In caso in cui tali vincoli siano stati inseriti allo scopo di “bloccare” o “limita- re” la possibilità di slittamento di una determinata attività, dovranno necessariamente essere rimossi.
5. Ciascuna attività del network dovrà contenere le informazioni relative alle risorse che si intendono im- piegare, la corrispondente quantità prevista e le modalità di impiego delle stesse (tipo di distribuzione). L’indicazione dell’output prodotto dall’attività medesima, unitamente alla quantità delle risorse impiega- te, consentirà alla Stazione Appaltante la possibilità di valutarne la fattibilità. Inoltre l’Appaltatore è te- nuto a fornire alla Stazione Appaltante, e ad inserire nella programmazione, le ore di manodopera even- tualmente anche distinte per tipologia (secondo le indicazioni della Stazione Appaltante) assegnate a tutte le attività. L’Appaltatore è infine tenuto a corredare il programma con l’elenco delle risorse asso- ciate alle attività del programma stesso.
6. Nell’ambito del network dovranno essere definite tutte le attività connesse ad approvazione da parte della Stazione Appaltante, con indicati i relativi tempi d’approvazione come previsti da Contratto e dal Capitolato amministrativo (si intende l’intervallo temporale che intercorre, ad esempio, tra la presenta- zione di una richiesta di autorizzazione - trasmittal - o di approvazione, e la corrispondente autorizza- zione od approvazione stessa).
7. Sarà possibile, ancorché non vincolante, l’associazione alle varie attività del network di note di vario tipo, tese alla maggior chiarezza del contenuto dell’attività medesima. Tali annotazioni potranno essere formalizzate come semplici “righe” di commento piuttosto che esposte con altri strumenti (spread- sheet, documenti di testo, grafici, ecc.).
8. Il network frutto delle attività di preparazione svolte dall’ Appaltatore, dopo aver recepito le osservazio- ni ed i commenti della Stazione Appaltante, rappresenterà la “baseline” del progetto. Nei confronti di tale baseline verranno “misurati” eventuali scostamenti temporali e/o di progress e, conseguentemen- te, attivate tutte le azioni previste dal contratto per tutelare gli interessi della Stazione Appaltante.
Si ribadisce che è facoltà della Stazione Appaltante chiedere all’ Appaltatore la redazione di programmi di maggior dettaglio (lookahead) per specifiche fasi di realizzazione. Inoltre detti programmi dovranno essere elaborati con i medesimi principi descritti nel presente documento per il programma generale ed avere una congruenza temporale ed anagrafica con le attività del programma generale stesso.
A fronte di eventuali ritardi valutati, a suo insindacabile giudizio, critici da parte della Stazione Appaltante, da quest’ultima potrà essere richiesta la “riprogrammazione” delle attività “a finire” con l’obiettivo di riportare i tempi di realizzazione del progetto a valori coerenti con quelli contrattualmente previsti.
Se, al contrario, si verificassero circostanze tali da ingenerare modifiche sostanziali ai tempi di realizzazione precedentemente concordati (baseline) verrà proposta dall’ Appaltatore una nuova programmazione che, una volta approvata dalla Stazione Appaltante, verrà assunta come nuova baseline contrattuale. Detta riprogrammazione potrà essere necessaria anche nel caso in cui intervengano varianti richieste dalla Stazione Appaltante o proposte dall’ Appaltatore ed approvate dalla Stazione Appaltante.
Calendari: le durate previste a fronte delle varie attività del programma lavori saranno obbligatoriamente espresse in giornate lavorative e, pertanto, ogni attività del programma dovrà
essere associata al calendario più opportuno. Sarà quindi compito dell’Appaltatore la definizione dei calendari di progetto (comprensivi di festività, periodi di prevista interruzione lavori, ecc.).
9. Network: il piano del progetto dovrà essere predisposto con l’utilizzo delle metodologie reticolari, sulla base del modello CPM.
10.Tutte le attività del network dovranno necessariamente essere connesse logicamente tra di loro e, per- tanto, gli unici “rami aperti” ammessi saranno costituiti dall’attività iniziale e dall’attività finale del pro- getto.
00.Xx valore del Total Float delle singole attività non potrà essere superiore al 10% del valore della durata prevista per l’intero progetto o fase realizzativa.
12.Ogni attività dei lavori non dovrà avere durata superiore a 20-30 giorni lavorativi.
00.Xx programma dovrà evidenziare tutte le attività critiche e dare anche indicazione di tutte le attività sub- critiche (Total Float <= 10-15 giorni).
14.Ogni attività dovrà contenere l’indicazione dell’output dell’attività medesima e, conseguentemente, il criterio di misurazione del progress. Ogni attività dovrà fare chiaro riferimento alle modalità secondo cui ne verrà valutato l’avanzamento fisico in fase realizzativa. Le attività il cui “prodotto” è una gran- dezza fisicamente ed oggettivamente misurabile (mc di scavo, mq di rivestimento, quantità di travi pre- fabbricate di un determinato tipo, ecc.), dovranno contenere l’identificazione del prodotto oggetto di mi- surazione e la quantità di tale prodotto realizzata.
Nel caso invece in cui il prodotto non sia immediatamente ed oggettivamente monitorabile (calcoli, cicli di approvvigionamento, ecc.), occorre indicare le fasi intermedie al completamento dell’attività medesima, le modalità con cui tali fasi intermedie verranno documentate ed il “peso relativo” delle stesse nell’ambito dell’attività di riferimento. In definitiva, ad ogni fase intermedia corrisponderà un’equivalente percentuale di avanzamento fisico dell’attività e, normalmente, non sarà possibile valutare avanzamenti di carattere intermedio tra una fase e la successiva.
15.Per le attività di progettazione di dettaglio / officina, l’Appaltatore dovrà indicare tutte le fasi di redazio- ne dei documenti progettuali (elaborazione, controllo, emissione) da parte dell’Appaltatore stesso ed i tempi per l’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
00.Xx programma predisposto dall’ Appaltatore dovrà riportare esplicitamente tutte le attività di approvvi- gionamento concernenti tutti i materiali e gli elementi “critici” del progetto, nonché il corrispondente ci- clo di procurement (sottomissione ed approvazione materiali, esecuzione gara interna, valutazione of- ferte, emissione ordine di acquisto/stipula contratto, mobilitazione fornitore/subappaltatore, eventuali lavorazioni in officina, trasporto in cantiere, montaggio/installazione). Per elementi “critici” si intendono tutti quelli con un ciclo di procurement di durata complessiva superiore a 30 giorni naturali e consecu- tivi o la cui mancata pianificazione potrebbe compromettere le attività costruttive. Quindi tutti i suddetti elementi devono necessariamente prevedere la connessione logica con il ciclo di procurement mede- simo, allo scopo di valutare la corretta fattibilità del piano.
17.Contabilizzazione degli avanzamenti da ascrivere a SAL: l’Appaltatore dovrà associare a ciascuna atti- vità del network l’indicazione se l’attività produca direttamente un importo a SAL e sottoporre detta indi- cazione alla Stazione Appaltante per approvazione. In tal modo, ad ogni avanzamento lavori sarà pos- sibile, in funzione del progress rilevato, conoscere immediatamente l’entità del relativo SAL.
Quindi alle attività che prevedono la salizzazione dovranno necessariamente essere associati:
• l’attributo (valore del codice di salizzazione) che identifica le attività che producono SAL;
• il corrispondente valore economico che l’Appaltatore avrà la possibilità di richiedere come corrispet- tivo di SAL in base al contratto stipulato.
Occorre inoltre specificare le modalità di salizzazione dell’attività stessa. Si tratta cioè di distinguere le attività il cui riconoscimento di corrispettivo è pattuito a “percentuale di avanzamento” da quelle, invece, che prevedono la possibilità di emettere SAL soltanto al completamento delle medesime.
Gli attributi da associare alle attività dovranno, quindi, tener conto di tali due possibili casi.
Si sottolinea che potranno essere contabilizzate nei SAL soltanto le attività valorizzate presenti all’interno del “Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio”, il cui totale corrisponde all’importo contrattuale.
18.Piano economico di progetto: a completamento della stesura del piano di realizzazione dell’opera da parte dell’Appaltatore, sarà possibile ottenere la “curva economica del progetto”.
Una volta che l’Appaltatore avrà sviluppato correttamente tutte le attività del piano, corredando le medesime del corrispondente valore economico a SAL sarà possibile ottenere l’indicazione di quanto (sia in termini di carattere economico sia in termini di mese solare di riferimento) la Stazione Appaltante dovrà aspettarsi di dover riconoscere all’Appaltatore.
Ciò consentirà alla Stazione Appaltante di disporre di un piano economico degli esborsi e, di conseguenza, la possibilità di definire un piano di carattere finanziario più corretto ed all’ Appaltatore di disporre di un piano di incassi che le permetteranno di gestire finanziariamente il progetto.
AVANZAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2.1. MONITORAGGIO DEGLI AVANZAMENTI DEL PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Dopo aver predisposto, sulla base di quanto esposto in precedenza, la baseline dell’esecuzione dei lavori, corredata di tutte le informazioni ed i dati necessari, contestualmente all’inizio della realizzazione dell’opera, occorre attivare le procedure di monitoraggio del rispetto della baseline stessa.
L’obiettivo delle attività di monitoraggio è quello di poter disporre di una visibilità dell’andamento del progetto, sia per quanto concerne il rispetto dei tempi previsti, che per quanto attiene gli aspetti più tipicamente connessi alle tematiche di carattere economico.
A tal fine si precisa inoltre che il controllo degli avanzamenti verrà eseguito su base mensile e l’Appaltatore dovrà pertanto predisporre su tale base la preparazione della documentazione degli avanzamenti (Monthly Progress Report).
In particolare entro i primi 5 giorni lavorativi successivi all’ultimo giorno del mese precedente, dovranno essere prodotte e trasmesse alla Stazione Appaltante, previa approvazione della Direzione Lavori, tutte le informazioni richieste dalla procedura illustrata nel seguito, nonché il backup in formato elettronico del nuovo piano di progetto (programma current) opportunamente aggiornato.
Le informazioni di avanzamento sono quelle che si riferiscono all’intervallo temporale che si sviluppa dalle ore 00:01 del primo giorno del mese in esame alle ore 23:59 dell’ultimo giorno del mese in esame stesso.
Per l’aggiornamento dei programmi occorrono le seguenti informazioni:
1. Avanzamento di carattere temporale.
2. Avanzamento fisico.
3. Avanzamento delle risorse effettivamente impiegate.
4. Avanzamento delle attività “salizzabili”.
2.2. MODALITÀ PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’avanzamento fisico esprime la percentuale progressiva, realizzata nel periodo in esame, eseguita per ciascuna delle attività svolte parzialmente o totalmente nel periodo stesso.
Con riferimento al concetto di “output” misurabile definito nella prima parte del documento, esprime:
• La percentuale di quantità effettivamente realizzata a fronte delle quantità totali previste su ogni singola attività del progetto, nel caso in cui l’output dell’attività sia oggettivamente misurabile. Tale avanzamento fisico deve pertanto necessariamente fare riferimento a quanto indicato sulla baseline di programma.
• Per le attività, a fronte delle quali non è stato possibile definire un output oggettivamente misurabile, e per le quali sono state stabilite delle “fasi intermedie pesate” approvate dalla Stazione Appaltante, l’avanzamento fisico proce- derà ad intervalli discreti pari al peso percentuale di ciascuna fase completata.
Direttamente connessa alla percentuale di avanzamento fisico registrata nel periodo in esame su ciascuna attività, nel caso in cui l’attività non sia completata, occorre inoltre effettuare una valutazione del tempo che si ritiene sia ancora necessario per completare l’attività medesima (Remaining Duration). Tale valutazione, da effettuarsi a cura dell’Appaltatore, presuppone l’analisi di quanto realizzato nel periodo trascorso (produttività
effettiva rispetto a quella prevista nella baseline) e, sulla base della suddetta analisi, è possibile aggiornare la stima della durata rimanente necessaria per il completamento di ogni singola attività.
Tale valore potrebbe produrre un “allungamento” o una “riduzione” temporale dell’attività medesima in funzione del fatto che i valori stimati in precedenza siano eccessivamente ottimistici/pessimistici o in
funzione del variare delle condizioni di carattere operativo che potrebbero indurre un miglioramento/peggioramento del “trend produttivo”.
Rispetto all’avanzamento temporale delle attività di un programma, sono possibili soltanto quattro diverse condizioni (scenari) ed, a fronte di ciascuno di esse, le informazioni da fornire al sistema sono rigorosamente definite:
• attività che nel periodo trascorso sono effettivamente iniziate ed effettivamente completate:
• in tal caso le informazioni da fornire sono rappresentate dalla effettiva data di inizio (AS: Actual Start) e dalla effet- tiva data di completamento (AF: Actual Finish);
• attività che nel periodo trascorso sono effettivamente iniziate ma al termine del periodo medesimo sono ancora in corso (non ancora completate): in tal caso le informazioni da fornire sono rappresentate dalla effettiva data di inizio (AS: Actual Start), dalla percentuale di avanzamento fisico realizzata fino alla data di aggiornamento (PCT: Physi- cal Percent of Complete) e dalla valutazione della durata rimanente che si ritiene sia ancora necessaria per com- pletare l’attività medesima (RD: Remaining Duration);
• attività che erano già iniziate in periodi precedenti a quello sotto osservazione e che al termine del periodo mede- simo sono ancora in corso (non ancora completate): in tal caso le informazioni da fornire sono rappresentate dalla percentuale di avanzamento fisico realizzata (PCT: Physical Percent of Complete) e dalla valutazione della durata rimanente che si ritiene sia ancora necessaria per completare l’attività medesima (RD: Remaining Duration);
• attività che erano già iniziate in periodi precedenti a quello sotto osservazione e che al termine del periodo mede- simo sono state completate: in tal caso l’unica informazione da fornire è rappresentata dalla effettiva data di com- pletamento (AF: Actual Finish).
Congruentemente con le informazioni temporali, per tutte le attività iniziate o in progress nel periodo, oltre alla percentuale di avanzamento fisico andranno inserite le informazioni consuntive relative a:
• Risorse impiegate.
• SAL
Al termine di ogni avanzamento si procederà alla “storicizzazione” di tutti i dati registrati nel periodo, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche che saranno indicate dalla Stazione Appaltante.
Gli avanzamenti periodici, in sintesi, consentiranno di aggiornare le previsioni per le seguenti valutazioni:
• Data di completamento del progetto (esecuzione lavori e collaudi).
• Data di realizzazione di eventuali elementi intermedi (milestones).
• Nuove Curve ad “S” di completamento totali e di dettaglio dei vari WBE.
• Dati di avanzamento fisico.
• Dati di avanzamento economico
• Nuova curva di distribuzione dei pagamenti.
Tutte le suddette informazioni, come meglio dettagliato nel capitolo successivo, saranno contenute nei Reports di Project Control che l’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante
Tutte le informazioni potranno inoltre essere direttamente visionabili dalla Stazione Appaltante anche dal backup dei dati di progetto che l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante contestualmente alla consegna dei Reports (Monthly Progress Report).
Mensilmente, nella fase di esecuzione dei lavori (ed in particolare entro il 10° giorno lavorativo del mese), verrà indetto un incontro tra i rappresentanti della Stazione Appaltante e l’Appaltatore avente come oggetto la pianificazione dei lavori, con lo scopo di analizzare i dati risultanti dall’avanzamento del mese precedente ed intraprendere tutte le azioni correttive o migliorative che si riterrà necessario per ottimizzare lo stato programmatico delle opere.
2.3. ANALISI SCOSTAMENTI
A valle dell’inserimento delle informazioni di avanzamento è possibile aggiornare il programma corrente e quindi effettuare una analisi degli scostamenti rispetto alla baseline in termini di:
• Scostamenti temporali di ogni singola attività e quindi dell’intero progetto;
• Avanzamento fisico previsto e conseguito;
• Risorse previste ed effettivamente impiegate;
• SAL previsto e maturato
Detto programma aggiornato dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante sia in formato cartaceo che di backup dati.
2.4. RIPROGRAMMAZIONE
Qualora dall’aggiornamento del programma emergano scostamenti di date intermedie contrattuali e/o sul termine ultimo dei lavori, sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere all’Appaltatore la riprogrammazione parziale o totale del piano. Con la riprogrammazione proposta dall’Appaltatore dovrà dare evidenza di tutte le modifiche significative al programma (durate, risorse associate, legami, ecc.).
Affinché la Stazione Appaltante possa procedere all’approvazione della eventuale riprogrammazione, l’Appaltatore dovrà fornire i dati di backup relativi sia al programma corrente aggiornato che al programma riprogrammato proposto, per consentire alla Stazione Appaltante di fare le opportune verifiche.
Qualora la riprogrammazione venga approvata dalla Stazione Appaltante, questa verrà assunta quale nuova baseline contrattuale.
In ogni caso, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno scostamenti significativi, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore anche la elaborazione di specifiche simulazioni di programmazione (what/if) per la verifica dettagliata di particolari problematiche o scenari che potrebbero verificarsi nel corso dei lavori.
2.5. VARIANTI
Nel caso intervengano varianti, in conformità con quanto previsto dal Contratto, l’Appaltatore è tenuto a valutare le eventuali modifiche temporali ed a sottoporre alla Stazione Appaltante per approvazione la relativa programmazione aggiornata redatta in conformità a tutte le specifiche sopra dettagliate.
REPORT DI PROGETTO
2.6. MONTHLY PROGRESS REPORT
Come già esposto in precedenza, nella fase di esecuzione delle opere, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi all’ultimo giorno del mese precedente, l’Appaltatore dovrà produrre l’aggiornamento dei documenti di programmazione secondo quanto sopra illustrato e deve trasmettere formalmente alla Stazione Appaltante un Monthly Progress Report atto ad evidenziare tutti gli scostamenti dalla baseline contrattuale.
Si ribadisce inoltre che l’Appaltatore dovrà rendere disponibili alla Stazione Appaltante anche la base dati della pianificazione del progetto in formato .xer e, pertanto, leggibile con gli applicativi di cui la Stazione Appaltante dispone, indipendentemente dal tipo di tools software utilizzati dall’ Appaltatore medesimo.
Ultimato il programma di esecuzione iniziale, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, oltre alla base-dati di cui in precedenza, i seguenti documenti in formato cartaceo:
• Relazione specialistica illustrativa dei criteri utilizzati per la redazione dei cronoprogrammi.
• Work Breakdown Structure del progetto.
• Cronoprogramma dettagliato del progetto, organizzato per date ES (Early Start), EF (Early Finish), TF (Total Float).
• Cronoprogramma dettagliato del progetto, organizzato per WBS (fino all’ultimo livello della medesima – WP), ordi- nato per ES, EF, TF.
• Cronoprogramma sommarizzato del progetto, per ciascun WBE, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla Stazione Appaltante, dopo aver approvato la WBS di progetto.
• Report di analisi dettagliata predecessori e successori, ordinato per ES, EF, TF, corredata di tutte le informazioni (lag, tipo legame) atte a valutare la correttezza del piano.
• Report con indicazioni sui criteri con cui verranno misurati gli output di ciascuna attività e, nel caso in cui non esista un output misurabile, l’elenco delle fasi intermedie con il peso relativo associato a ciascuna attività.
• Curve ad “S” early e late (fisiche ed economiche) dell’intero progetto e delle fasi significative.
• Istogramma e curva di carico della manodopera e delle altre risorse più significative.
• Elenco delle attività “produttrici” di SAL e relativo valore a contratto, con l’indicazione dei sub-totali per ciascun WBE.
• Piano economico presunto, derivato dalla allocazione temporale, su base mensile, degli importi associati alle va- rie attività “produttrici di SAL” del programma: il totale dovrà ovviamente coincidere con il valore di contrattuale.
I Monthly Progress Reports, oltre all’aggiornamento dei sopraccitati documenti, con l’evidenza degli scostamenti rispetto alla baseline di contratto, dovranno contenere le seguenti informazioni:
• bar chart aggiornati con tutti gli avanzamenti fisici e confronto con la baseline contrattuale per ogni singola attivi- tà;
• dettaglio del programma delle attività previste nel mese successivo;
• presenze manodopera in cantiere ed aggiornamento della curva della manodopera con confronto con la curva della baseline;
• istogrammi e curve risorse;
• curve ad “S” di avanzamento (baseline early, baseline late, consuntivata, riprogrammata a finire) fisico ed econo- mico;
• stato del percorso critico;
• attività sub-critiche (Total Float <= 10-15 giorni);
• scheda sintetica di riepilogo dati della commessa aggiornata;
• relazione descrittiva avanzamento lavori;
• criticità;
• riepilogo SAL;
• riepilogo non conformità.
Allegato «A» | documento progettuale “PE_RD_GE_101_G_01_Elenco elaborati” |
Allegato «B» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1) |
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………...
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i………………………………………………………………….
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della
disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma, …………………………………………………..
Data:………………….
Timbro
Allegato «C» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) |
AREZZO | ||
LAVORI | ||
Ampliamento e ristrutturazione del Blocco Operatorio del PO San Donato di Arezzo | ||
Progetto approvato con del n. del | ||
Progetto esecutivo: | ||
MAIN Management & Ingegneria s.r.l., xxx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) x00 000 0000000 BETA Progetti S.r.l. Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 0x 00000 Xxxxxxx x00 000 00000 ICONIA INGEGNERIA CIVILE s.r.l. Xxx Xxxxxxx 00/x 00000 XXXXXX +39 049 8724245 | ||
DL: | ||
Progettista dell’impianto gas medicali, idrico ed antincendio | ||
Progettista dell’impianto meccanico | ||
Progettista dell’impianto elettrico | ||
Responsabile dei lavori: | ||
Coordinatore per la progettazione: | ||
Coordinatore per l’esecuzione: | ||
Durata stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: | ||||
Responsabile unico del procedimento: | |||||
IMPORTO DEI LAVORI: | euro | ||||
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: | euro | ||||
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: | euro | ||||
IMPORTO DEL CONTRATTO: | euro | ||||
Gara in data , offerta di ribasso del % | |||||
Impresa esecutrice: | |||||
con sede | |||||
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica | |||||
, classifica | |||||
, classifica | |||||
direttore tecnico del cantiere: Intervento finanziato con fondi propri (oppure) | |||||
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale | |||||
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il | |||||
prorogato il con fine lavori prevista per il | |||||
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio | |||||
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ |
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | ||
categoria | descrizione | euro | ||
Allegato «D» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |
euro | ||||
1 | Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) | 0 € | ||
2 | Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza (CSC) | 0 € | ||
T | Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) | 0 € | ||
R.a | Ribasso offerto in percentuale | % | ||
R.b | Offerta risultante in cifra assoluta | |||
3 | Importo del contratto (T – R.b) | |||
4.a | Cauzione provvisoria (calcolata su T) | % | 2,00 | |
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) | |||
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) | % | 10,00 | |
5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) | % | ||
5.c | Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) | |||
5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) | |||
6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 38, comma 3, lettera a) | Importo contrattuale | ||
6.b | di cui: per le opere (articolo 38, comma 3, lettera a) | Importo contrattuale | ||
6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 38, comma 4 | 5.000.000,00 € | ||
7 | Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 38, comma 7 | mesi | 24 | |
8 | Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 28, comma 1 | |||
9 | Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 28, comma 6 | |||
10 | Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 | giorni | ||
11 | Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 | o/oo | 1 | |
…… | …………………………………………………………… |