Common use of RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. 3.3.1. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c. 3.3.2. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata ai sensi dell’art 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Partecipante nelle seguenti alternative ipotesi: - gli amministratori o i soci amministratori, ovvero l'imprenditore individuale, ecc. subiscano condanne penali in primo grado e sempreché gli stessi non vengano sostituiti entro e non oltre 15 giorni dalla condanna medesima. Spetterà al partecipante dimostrare la sostituzione nel predetto termine; -il partecipante non risponde entro e non oltre 48 ore al recap telefonico o via email di IEG, in merito alla partecipazione espositiva; Nei casi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 all’azienda verrà restituito quanto eventualmente versato. Null’altro sarà dovuto in conseguenza della risoluzione e l’Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l’area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

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RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. 3.3.1. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c. 3.3.2. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata ai sensi dell’art 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Partecipante nelle seguenti alternative ipotesi: - gli amministratori o i soci amministratori, ovvero l'imprenditore individuale, ecc. subiscano condanne penali in primo grado e sempreché gli stessi non vengano sostituiti entro e non oltre 15 giorni dalla condanna medesima. Spetterà al partecipante dimostrare la sostituzione nel predetto termine; -il partecipante non risponde entro e non oltre 48 ore al recap telefonico o via email di IEG, in merito alla partecipazione espositiva; Nei casi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 all’azienda verrà restituito quanto eventualmente versato. Null’altro sarà dovuto in conseguenza della risoluzione e l’Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l’area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

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RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. 3.3.1. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c. 3.3.2. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata ai sensi dell’art 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Partecipante nelle seguenti alternative ipotesi: - gli amministratori o i soci amministratori, ovvero l'imprenditore individuale, ecc. subiscano condanne penali in primo grado e sempreché gli stessi non vengano sostituiti entro e non oltre 15 giorni dalla condanna medesima. Spetterà al partecipante dimostrare la sostituzione nel predetto termine; -il partecipante non risponde entro e non oltre 48 ore al recap telefonico o via email di IEG, in merito alla partecipazione espositiva; Nei casi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 all’azienda verrà restituito quanto eventualmente versato. Null’altro sarà dovuto in conseguenza della risoluzione e l’Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l’area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

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RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. 3.3.1. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c. 3.3.2. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata ai sensi dell’art 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Partecipante nelle seguenti alternative ipotesi: - gli amministratori o i soci amministratori, ovvero l'imprenditore individuale, ecc. subiscano condanne penali in primo grado e sempreché gli stessi non vengano sostituiti entro e non oltre 15 giorni dalla condanna medesima. Spetterà al partecipante dimostrare la sostituzione nel predetto termine; -il partecipante non risponde entro e non oltre 48 ore al recap recapito telefonico o via email di IEGV Group S.r.l., in merito alla partecipazione espositiva; Nei casi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 all’azienda verrà restituito quanto eventualmente versato. Null’altro sarà dovuto in conseguenza della risoluzione e l’Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l’area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

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