RISOLUZIONE PERINADEMPIMENTO E RECESSO Clausole campione

RISOLUZIONE PERINADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva. L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo delle forniture non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.