Ritardo Volo e perdita del volo in connessione. Sono escluse dalla garanzia i casi in cui la Compagnia aerea responsabile si incarica del trasporto dell’Assicurato al punto di partenza del viaggio o alla destinazione finale dei voli in connessione prenotati i ritardi/cancellazioni siano stati provocati come conseguenza di scioperi o siano attribuibili al funzionamento o all’organizzazione interna dell’Organizzatore del viaggio o della Compagnia Aerea, oppure al funzionamento o all’ organizzazione delle imprese di servizi subappaltate da ambedue i voli siano operati dalla stessa Compagnia aerea o alla medesima alleanza aerea. Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previste somme assicurabili, identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
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Ritardo Volo e perdita del volo in connessione. Sono escluse dalla garanzia i casi in cui la Compagnia aerea responsabile si incarica del trasporto dell’Assicurato al punto di partenza del viaggio o alla destinazione finale dei voli in connessione prenotati i ritardi/cancellazioni siano stati provocati come conseguenza di scioperi o siano attribuibili al funzionamento o all’organizzazione interna dell’Organizzatore del viaggio o della Compagnia Aerea, oppure al funzionamento o all’ organizzazione all’organizzazione delle imprese di servizi subappaltate da ambedue i voli siano operati dalla stessa Compagnia aerea o alla medesima alleanza aerea. Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente Contraente sono previste somme assicurabili, identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
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