SCHEDA DI POLIZZA n 203044296 Contraente: DAYLIGHT TOUR DI ROBYTOUR SRL
SCHEDA DI POLIZZA n 203044296 Contraente: DAYLIGHT TOUR DI ROBYTOUR SRL
Di seguito sono elencate le garanzie operanti in favore dell’Assicurato e le somme assicurate.
Si rammenta che i dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, delle quali la presente Scheda costituisce parte integrante.
GARANZIE | GARANZIE OPERANTI | SOMME ASSICURATE | |
SI | NO | ||
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia) | X | €1.000,00 | |
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa) | X | € 30.000,00 | |
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo) | X | € 30.000,00 | |
CAPITOLO 2 – DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE COVID | X | € 100,00 max 10 gg | |
CAPITOLO 3 – INDENNITA’ DA CONVALESCENZA | X | € 1.500,00 | |
CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA | X | Vedi Condizioni di assicurazione | |
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Italia) | X | € 300,00 | |
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Europa) | X | € 500,00 | |
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo) | X | € 750,00 | |
CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO | X | ||
CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK | X | ||
CAPITOLO 7 - ANNULLAMENTO VIAGGIO per RITARDATA PARTENZA | X | ||
CAPITOLO 8 - RIPETIZIONE VIAGGIO | X | ||
CAPITOLO 9 - RITARDO VOLO | X | ||
CAPITOLO 10 - RIPROTEZIONE VIAGGIO | X | ||
CAPITOLO 11 - INFORTUNI | X | ||
CAPITOLO 12 - TUTELA LEGALE | X | ||
CAPITOLO 13 - RESPONSABILITA' CIVILE | X | ||
CAPITOLO 14 - ASSISTENZA AL VEICOLO | X | ||
CAPITOLO 15 - ASSISTENZA DOMICILIARE | X | ||
CAPITOLO 16 – INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA | X | ||
CAPITOLO 17 – ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE | X | ||
CAPITOLO 18 – PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE | X |
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero +39/039/9890.702
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- Via internet (sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Il Contraente
…………………………….. (timbro e firma)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHIO VIAGGI
FILO DIRETTO TRAVEL
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO 6003 – EDIZIONE 01.04.2022
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Filo diretto Travel
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
·
Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La Xxxxxxx può presentare una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si verificano più frequentemente prima e durante i viaggi quali le spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione del viaggio, il furto e lo smarrimento del bagaglio, l’Assistenza domiciliare, l’Assistenza al veicolo, la Riprotezione viaggio, la Interruzione viaggio a seguito di quarantena, il Ritardo o la perdita del volo in connessione le spese per cure mediche e le spese per il rientro/trasporto sanitario e gli i infortuni. Il tutto completato da prestazioni di Assistenza alla persona, garanzie di Responsabilità Civile, Tutela legale, Ripetizione Viaggio che rendono ancora più globale l’offerta.
Si rammenta come le coperture effettivamente operanti saranno esclusivamente quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente e contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
CHE COSA È ASSICURATO?
Di seguito sono presentate riassuntivamente le principali garanzie che possono essere operanti nel Prodotto Filo diretto Travel. Si rammenta che le garanzie effettivamente operanti sono esclusivamente quelle riportate nella scheda di polizza sottoscritta dal Contraente e presenti nelle Condizioni di assicurazione che fanno parte del Set Informativo.
🗸 Spese mediche
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza e nelle condizioni di assicurazione verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
🗸 Diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa accorda una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute.
🗸 Indennità da convalescenza
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato stesso dal reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto di Cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro.
🗸 Assistenza alla persona e alla abitazione
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito, che colpisca anche la propria abitazione. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
🗸 Bagaglio
L’Impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
🗸 Annullamento Viaggio
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici.
🗸 Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza
L’Impresa rimborserà all’Assicurato in base alle condizioni di polizza la percentuale prevista in polizza della quota di partecipazione al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete.
🗸 Ripetizione Viaggio
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro- rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi: Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell’Assicurato, decesso
o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell’Assicurato, decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. di un viaggio organizzato dal Contraente. L’importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
🗸 Ritardo Volo
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza.
🗸 Assistenza domiciliare
L’Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario, invia un medico in caso di urgenza, effettua il trasporto in ambulanza e fornisce assistenza infermieristica per i famigliari che rimangono a casa.
🗸 Infortuni
L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti al massimale indicati in polizza qualora l’Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio e che entro un anno provochino la morte o invalidità permanente.
🗸 Riprotezione Viaggio
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il limite indicato in polizza gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza e sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
🗸 Responsabilità Civile
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza e nelle condizioni di assicurazione a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.
🗸 Xxxxxxx Xxxx e Perdita del Volo in connessione
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza, le spese di acquisto di un biglietto in classe economica di ritorno al luogo di partenza del suo viaggio, oppure le spese per l’ acquisto di un nuovo biglietto in classe economica che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del viaggio, nel caso di perdita della connessione con il volo successivo al primo previsto dal biglietto.
🗸 Assistenza al Veicolo
Sono previste alcune prestazioni di Assistenza al veicolo tra le quali il soccorso stradale e traino, l’Autista, spese di albergo sono operanti durante il trasferimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purchè in paesi dell’Unione Europea.
🗸 Tutela legale
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.
🗸 Interruzione soggiorno a seguito di quarantena
Qualora a seguito di un provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato disposto dalle Autorità per quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire del viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa quanto segue: le penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 1.500,00 per Assicurato, I costi relativi alla modifica o al rifacimento della biglietteria originariamente acquistati al fine di far ritorno alla propria residenza, fino ad € 1.000,00.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Relativamente alla garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
🗴 Non sono assicurati i viaggi di durata superiore a 30 giorni consecutivi.
🗴 Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della
cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi;
- atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio;
- terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19”
- quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di quarantena”;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guidoslitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni;
- gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti;
- le malattie infettive qualora l’intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio;
- svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano
impossibile prestare Assistenza.
La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma
accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente
Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.
L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato in polizza e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Per il Contraente, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione ha validità annuale e, alla sua naturale scadenza è previsto il tacito rinnovo in mancanza disdetta. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Per gli Assicurati, la garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell’Assicurato e/o del Contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi salvo quelle garanzie che seguono la specifica normativa.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Per il Contraente il contratto si rinnova automaticamente per un anno alla sua naturale scadenza salvo disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE MULTIRISCHI TURISMO
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Filo diretto Travel
Versione n. 2 del Aprile 2022 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). É iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2020
Bilancio approvato il 30/04/2021
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alla garanzia Assistenza alla persona e al veicolo si specificano qui di seguito le singole prestazioni: Consulenza medica telefonica, Invio di un medico in Italia in caso di urgenza, Invio di un pediatra in casi di urgenza, Consulto psicologico in caso di infezione da Covid-19, Second Opinion in caso di infezione da Covid-19, Informazioni numero di emergenza in caso di infezione da Covid-19, Segnalazione di un medico all’estero, Monitoraggio del ricovero ospedaliero, Trasporto Sanitario Organizzato, Rientro dei familiari o del compagno di viaggio, Trasporto della salma, Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione, Assistenza ai minori, Rientro del viaggiatore convalescente, Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di medicinali all’estero, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese di prima necessità, Rientro anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di soccorso ricerca o recupero dell’Assicurato, Anticipo cauzione penale all’estero, Blocco e sostituzione delle carte di credito, Attivazione servizio streaming, Soccorso stradale e traino, autista, invio pezzi di ricambio, spese di Albergo, Ritorno alla residenza, prosecuzione del viaggio, presa in carico delle spese di recupero veicolo, prosecuzione del viaggio. In merito alla garanzia Spese mediche si specifica che la garanzia comprende le spese di ricovero in istituto di cura, le spese di intervento chirurgico e gli onorari medici, le spese per visite ambulatoriali, le spese per i medicinali prescritti dal medico, le spese per cure dentarie solo a seguito di infortunio. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. In merito alle garanzie Spese Mediche e Interruzione viaggio a seguito di quarantena si rimanda a quanto indicato nel Dip Base. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste opzioni aggiuntive a pagamento per il prodotto Filo diretto Travel. |
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
Bagaglio | In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia prevede altresì quanto segue: • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso. |
Annullamento viaggio | In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia opererà nei seguenti casi: - decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid-19) o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; - guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. Restano ferme le esclusioni generali già indicate nel DIP Base. |
Ritardo Volo | In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base, si specifica che sono compresi in copertura i ritardi in partenza superiori alle 8 ore subiti dall’Assicurato nell’eventuale scalo italiano, fermo restando che in caso il ritardo avvenga sia nell’aeroporto di origine del volo sia in quello dell’eventuale scalo italiano, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un solo indennizzo. La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti, avvenuti o programmati fino a sei ore precedenti l’ora di prevista partenza. Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Contraente così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione. |
Tutela Legale | In aggiunta a quanto indicato nel Dip Base la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti; controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell’Assicurato; difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti;contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.000,00. |
Responsabilità Civile Terzi | In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base, si specifica che l’assicurazione è prestata anche per le responsabilità derivanti da: conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero; intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande; proprietà o uso di imbarcazioni a remi o a vela; proprietà o uso di biciclette; esercizio di attività sportive a carattere ricreativo; proprietà o uso o possesso di cani, gatti e altri animali domestici; infortuni sofferti dai collaboratori familiari purché in regola; pratica del campeggio; proprietà e detenzione di armi purché legalmente detenute; danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli; danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato. |
Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza | In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base, si considerano “ritardi” anche le variazioni di orario (di almeno 8 ore complete) di partenza del volo comunicate entro le 24 ore che precedono l’orario ufficiale riportato nell’ultima comunicazione/convocazione. |
Ripetizione Viaggio | Non sono previste informazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DiP Base. |
Riprotezione Viaggio | Non sono previste informazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DiP Base. |
Infortuni | In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base la Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza qualora l’Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio e che entro un anno provochino morte; invalidità permanente. L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca nella qualità di passeggero di voli di Linea e charter (esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari. |
Assistenza domiciliare | In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che sono operanti le seguenti prestazioni: Consulti medici, invio di un medico in caso di urgenza, rimborso spese mediche, trasporto in ambulanza, consegna farmaci a domicilio, rete sanitaria convenzionata e gestione gratuita dell’appuntamento. |
Xxxxxxx Xxxx e perdita del volo in connessione | In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia è operante nei seguenti casi: Ritardi, Diniego all’imbarco, cancellazione all’ultimo momento sul primo volo (oppure nei successivi voli, nel caso ci sia più di una connessione), dovuto a cause imprevedibii (problemi tecnici all’aeromobile o a condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l’esecuzione del volo o a decisioni prese dalle Autorità aeronautiche sul traffico aereo) non riconducibili/ imputabili alla volontà dell’Assicurato o all’organizzatore del viaggio, o alle imprese di servizio subappaltate da quest’ultimo e che impedisca all’Assicurato di imbarcarsi sul successivo volo chiuso in connessione. Perdita o smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, regolarmente registrato, verificatesi durante il primo volo che impedisca all’Assicurato di potersi imbarcare sul successivo volo in connessione. Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso di perdita di connessione di voli nei quali le compagnie aeree che operino su uno e l’altro volo non siano le stesse, né appartengano alla medesima alleanza aerea. Nel caso in cui il responsabile del ritardo, della cancellazione del volo, della perdita o smarrimento del bagaglio registrato, indennizzi l’Assicurato, Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato dal responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata. |
Annullamento Viaggio All Risk | L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo). |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Spese Mediche | Sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono inoltre escluse le spese nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso; Qualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non potrà superare l’importo indicato in polizza. Nel limite del massimale indicato in polizza, per i residenti in Italia con area di destinazione del viaggio Italia, l’ Impresa rimborserà all’Assicurato le spese mediche sostenute derivanti da infortunio. In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato. La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi di degenza ospedaliera. |
Assistenza alla persona | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti volontariamente il trasporto sanitario organizzato/rientro sanitario, l’Impresa sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere dall’Impresa. Nel caso in cui l’Assicurato, in assenza di indicazione medica contraria, rifiuti unilateralmente il trasferimento presso una Struttura Sanitaria indicata dall’Impresa, quest’ultima sospenderà l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere dall’Impresa. Sono escluse le malattie infettive qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. |
Bagaglio | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi il denaro; assegni; titolo e collezioni; campionari; gioielli, pietre prezioso e pellicce; i danni derivanti da incuria, negligenza nonché dimenticanza da parte dell’Assicurato; insufficiente o inadeguato imballaggio; rotture e danni al bagaglio; beni diversi dai capi di abbigliamento, consegnati al vettore. |
Annullamento viaggio | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi dalla copertura i viaggi che risultano annullati a seguito di un evento diverso rispetto a quelli specificati nel box “Che cosa è assicurato?” trascritto nel presente DIP Aggiuntivo. |
Annullamento a seguito di ritardata partenza | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, la garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. La prestazione non viene erogata in caso intervenga la garanzia “Xxxxxxx Xxxx. |
Tutela Legale | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri derivanti da: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro; |
Responsabilità Civile | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri: a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o di servizio; b) derivanti da furto; c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione; |
Riprotezione Viaggio | Oltre alle esclusioni indicate nel Dip Base la garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio. |
Infortuni | Oltre alle esclusioni previste dal Dip Base la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l’Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione subacquei. |
Ritardo volo | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base si specifica che la garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia “Annullamento del Viaggio. |
Assistenza al veicolo | Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base si specifica che sono esclusi dalla garanzia: i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni; i veicoli di peso superiore a 35 quintali; i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati; i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico; i sinistri avvenuti in paesi non appartenenti all’Unione Europe. |
Interruzione viaggio a seguito di quarantena | Viaggi verso destinazioni con misure restrittive già in vigore alla data di arrivo presso l’Hotel prenotato; Violazioni di normative e/o disposizioni in vigore alla data di arrivo prevista dal viaggio prenotato; Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente; Problemi inerenti documenti d’identità e/o di viaggio, visti e qualsivoglia dotazione documentale (anche di carattere sanitario) prevista dalle norme tempo per tempo vigenti. |
Ritardo Volo e perdita del volo in connessione | Sono escluse dalla garanzia i casi in cui la Compagnia aerea responsabile si incarica del trasporto dell’Assicurato al punto di partenza del viaggio o alla destinazione finale dei voli in connessione prenotati i ritardi/cancellazioni siano stati provocati come conseguenza di scioperi o siano attribuibili al funzionamento o all’organizzazione interna dell’Organizzatore del viaggio o della Compagnia Aerea, oppure al funzionamento o all’organizzazione delle imprese di servizi subappaltate da ambedue i voli siano operati dalla stessa Compagnia aerea o alla medesima alleanza aerea. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal Contraente sono previste somme assicurabili, identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894123 (dall’estero occorre comporre il numero x00 000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Sarà onere dell’Assicurato far pervenire alla Compagnia i certificati medici, le cartelle cliniche, le denuncie all’Autorità (compreso il PIR presso l’Autorità Aeroportuale), le fatture attestanti l’acquisto dei beni smarriti e/o le spese di prima necessità, l’estratto conto di prenotazione del viaggio e quello di annullamento, le prove del pagamento del viaggio, il contratto di viaggio, gli originali dei biglietti di viaggio. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documetazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il Contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 5%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Il presente contratto, trattandosi di polizza turismo temporanea, non prevede la possibilità di rimborso del premio. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | L’assicurazione ha validità annuale e, alla sua naturale scadenza è previsto il tacito rinnovo in mancanza disdetta. Il contratto è stipulato senza previsione di tacito rinnovo. La durata delle singole applicazioni per gli assicurati è quella segnalata dal Contraente. La durata delle singole garanzie è riportata nel Dip Base: |
Sospensione | Il presente contratto non prevede la possibilità di sospendere il contratto. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Nel presente contratto non è prevista la facoltà di ripensamento. Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al Contraente/Assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dall’eventuale rinnovo annuale del medesimo. L’Assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto ai soggetti – aventi le caratteristiche indicate nel DIP Base – che acquistino un servizio turistico avente le caratteristiche indicate sempre nel DIP Base.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
LL’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 38,30%, per il Ramo 2 (Malattia) è pari al 19,41%, per il Ramo 7 (Merci trasportate) è pari al 26,07%, per il Ramo 13 (R.C. Generale) è pari al 20,02%, per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie) è pari al 44,79%, per il Ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 28,98% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,40%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni dal reclamo. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 - Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3
Art. 2 - Esclusione di compensazioni alternative 3
Art. 3 - Validità decorrenza e durata delle garanzie 3
Art. 4 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 3
Art. 5 - Estensione territoriale 3
Art. 6 - Criteri di liquidazione dei sinistri 3
Art. 7 - Liquidazione dei danni/nomina dei periti 3
Art. 8 - Legge - Giurisdizione 4
Art. 9 - Integrazione documentazione di denuncia del sinistro 4
Art. 10 - Obblighi del Contraente 4
Art. 11 - Clausola di cumulo 4
Art. 12 - Mancato pagamento - anche parziale - del premio 4
Art. 13 - Effetti nei confronti dell’Assicurato 4
Art. 14 - Specifiche relative alla garanzia “annullamento viaggio” 4
Art. 15 - Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie 5
SEZIONE III - GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE 6
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione 6
Art. 1.2 - Franchigia e scoperto 6
Art. 1.3 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia spese mediche 6
CAPITOLO 2 - DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID 19 7
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 2.2 - Prestazione 7
CAPITOLO 3 - INDENNITÀ DA CONVALESCENZA 7
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione 7
CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA 7
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 4.2 - Consulenza medica telefonica 7
Art. 4.3 - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza 7
Art. 4.4 - Invio di un pediatra in casi di urgenza 7
Art. 4.5 - Consulto psicologico in caso di infezione da covid-19 7
Art. 4.6 - Second opinion in caso di infezione da covid-19 8
Art. 4.7 - Informazioni numero di emergenza in caso di infezione da covid 19 8
Art. 4.8 - Segnalazione di un medico all’estero 8
Art. 4.9 - Monitoraggio del ricovero ospedaliero 8
Art. 4.10 - Trasporto sanitario organizzato 8
Art. 4.11 - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio 8
Art. 4.12 - Trasporto della salma 8
Art. 4.13 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione 8
Art. 4.14 - Assistenza ai minori 8
Art. 4.15 - Presa in carico dei costi di trasferimento del familiare o del compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione 8
Art. 4.16 - Rientro del viaggiatore convalescente 8
Art. 4.17 - Prolungamento del soggiorno 9
Art. 4.18 - Invio urgente di medicinali all’estero 9
Art. 4.20 - Interprete a disposizione all’estero 9
Art. 4.21 - Anticipo spese di prima necessità 9
Art. 4.22 - Rientro anticipato 9
Art. 4.23 - Spese telefoniche/telegrafiche 9
Art. 4.25 - Trasmissione messaggi urgenti 9
Art. 4.26 - Spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato 9
Art. 4.27 - Anticipo cauzione penale all’estero 9
Art. 4.28 - Blocco e sostituzione delle carte di credito 9
Art. 4.29 - Attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in caso di ricovero ospedaliero 9
Art. 4.30 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza alla persona 10
Art. 4.31 - Responsabilità 10
Art. 4.32 - Restituzione di titoli di viaggio 10
CAPITOLO 5 - BAGAGLIO 10
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione 10
Art. 5.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia bagaglio 10
Art. 5.3 - Criteri di risarcimento 10
Art. 5.4 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 11
CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO 11
Art. 6.1 - Annullamento viaggio (“rischi nominati”) 11
Art. 6.2 - Annullamento viaggio all risk 11
Art. 6.3 - Xxxxxxxxx, scoperto, franchigie 11
Art. 6.4 - Criteri di risarcimento 12
Art. 6.5 - Impegno dell’impresa 12
Art. 6.6 - Diritto di subentro 12
CAPITOLO 7 - ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA 12
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione 12
Art. 7.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia annullamento viaggio 13
CAPITOLO 8 - RIPETIZIONE VIAGGIO 13
Art. 8.1 - Oggetto dell’assicurazione 13
CAPITOLO 9 - RITARDO VOLO 13
Art. 9.1 - Oggetto dell’assicurazione 13
Art. 9.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia indennizzo per ritardo volo 13
CAPITOLO 10 - RIPROTEZIONE VIAGGIO 13
Art. 10.1 - Oggetto dell’assicurazione 13
Art. 10.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia riprotezione viaggio 13
CAPITOLO 11 - INFORTUNI 14
Art. 11.1 - Oggetto dell’assicurazione 14
Art. 11.2 - Limiti di età 14
Art. 11.3 - Capitali assicurati e cumulo 14
Art. 11.4 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi 14
Art. 11.5 - Rinuncia al diritto di rivalsa 14
Art. 11.6 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia infortuni 14
Art. 11.7 - Criteri di indennizzo 14
Art. 11.8 - Franchigia per invalidità permanente 14
CAPITOLO 12 - TUTELA LEGALE 15
Art. 12.1 - Oggetto dell’assicurazione 15
Art. 12.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia tutela legale 15
Art. 12.3 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile 15
Art. 12.4 - Decorrenza della garanzia 16
Art. 12.5 - Gestione del sinistro 16
Art. 12.6 - Scelta del legale 16
CAPITOLO 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE 16
Art.13.1 - Oggetto dell’assicurazione e persone assicurate 16
Art. 13.2 - Rischi compresi 16
Art. 13.3 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia responsabilità civile 17
Art. 13.4 - Persone non considerate terzi 17
Art. 13.5 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 17
Art. 13.6 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali 17
CAPITOLO 14 - ASSISTENZA AL VEICOLO 17
Art. 14.1 - Oggetto dell’assicurazione 17
Art. 14.2 - Soccorso stradale e traino 17
Art. 14.3 - Invio pezzi di ricambio 18
Art. 14.4 - Ritorno alla residenza e/o abbandono del veicolo 18
Art. 14.5 - Prosecuzione del viaggio 18
Art. 14.6 - Rientro dell’Assicurato e degli altri passeggeri 18
Art. 14.7 - Presa in carico delle spese di recupero veicolo 18
Art. 14.8 - Spese di albergo 18
Art. 14.9 - Autista 18
Art. 14.10 - Anticipo cauzione penale 18
Art. 14.11 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza al veicolo 18
CAPITOLO 15 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI CHE RIMANGONO A CASA 19
Art. 15.1 - Consulti medici telefonici 19
Art. 15.2 - Invio di un medico in caso di urgenza 19
Art. 15.3 - Rimborso spese mediche 19
Art. 15.4 - Trasporto in autoambulanza 19
Art. 15.5 - Assistenza infermieristica 19
Art. 15.6 - Consegna farmaci a domicilio 19
Art. 15.7 - Gestione gratuita dell’appuntamento 19
Art. 15.8 - Rete sanitaria convenzionata 19
CAPITOLO 16 - INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA 19
Art. 16.1 - Oggetto dell’assicurazione 19
Art. 16.2 - Esclusioni 20
Art. 16.3 - Recuperi 20
CAPITOLO 17 - ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE 20
Art 17.1 - Oggetto dell’assicurazione 20
CAPITOLO 18 - PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE 20
Art. 18.1 - Oggetto dell’assicurazione 20
Art. 18.2 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia perdita del volo in connessione 21
SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO 22
Art. 1 - cosa fare in caso di sinistro 22
APPENDICE NORMATIVA 25
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 27
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;
Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente l’Impresa indica al Contraente il numero dei nominativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l’ammontare del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal Contraente e regolarmente comunicata all’Impresa.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro; Atti di terrorismo: un’azione di pubblico dominio – comprendente gravi forme di violenza illegittima contro una comunità (o parte di essa) e i relativi beni – finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e/o a destabilizzarne l’ordine costituito e/o a limitare le libertà individuali (compresa quella di culto), mediante attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei, di navi etc. e atti simili purché idonei a mettere in pericolo la vita degli individui;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
Compagno di viaggio: La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Day hospital: la degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni mediche che siano:
• riferite a terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva);
• documentate da cartella clinica;
• praticate in ospedale, istituto clinico o casa di cura.
Dati Variabili: si intendono gli elementi di rischio variabili finalizzati alla regolazione del premio e del relativo conguaglio, ovvero il numero di assicurati e/o dei beni assicurati per i quali è prestata la copertura assicurativa che dovranno essere comunicati dal Contraente secondo le modalità previste nel Contratto.
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato.
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’Assicurato;
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia.
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia.
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, xxxxx, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l’Assicurato l’utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la autocombustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l’evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio o malattia della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15.03.2010 n. 38;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Mondo: tutti i paesi del mondo;
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi con l’Assicurato.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Premio definitivo: L’ammontare del premio di polizza dovuto dal Contraente all’Impresa in base al numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza;
Premio minimo: L’ammontare del premio di polizza dovuto in ogni caso dal Contraente all’Impresa, a prescindere dal numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, dall’entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza; Quarantena: isolamento domiciliare obbligatorio, che coinvolge una o più persone, con o senza sorveglianza sanitaria volta al successivo accertamento dell’effettivo contagio da Covid-19;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura – pubblico o privato – regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal Contraente all’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Xxxxx Xxxxx: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private.
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/ appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Filo diretto Travel Mod. 6003 ed. 2022-04 – Ultimo aggiornamento 01/04/2022
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda di polizza, con riferimento alle seguenti variabili proprie di ciascun viaggio assicurato: destinazione, prezzo del viaggio, durata del viaggio, massimali scelti e numero degli Assicurati.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Art. 3 - VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La durata della copertura è quella risultante dall’applicazione comunicata dal Contraente per ogni singolo Assicurato attraverso l’apposito sistema on-line messo a disposizione dell’Impresa sempreché siano state rispettate tutte le regole di assunzione e comunicazione da parte del Contraente.
La garanzia Annullamento decorre dalla data di prenotazione del viaggio, mediante il pagamento del premio assicurativo da parte del Contraente o dell’Assicurato e termina al momento in cui l’Assicurato inizia ad usufruire del primo servizio acquistato dal Contraente.
Le altre garanzie valgono durante lo svolgimento del viaggio (dal momento in cui il viaggiatore inizia ad usufruire del primo servizio turistico acquistato dal Contraente al momento in cui termina di usufruire l’ultimo servizio turistico acquistato dal Contraente) ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nei singoli capitoli e ferma comunque una durata massima che non potrà superare un numero di giorni pari a trenta salvo specifica normativa in deroga indicata nei singoli capitoli. Nel caso in cui sia in vigore la garanzia Annullamento Viaggio, l’adesione alla presente polizza da parte degli assicurati deve avvenire obbligatoriamente al momento della prenotazione (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, se è stata scelta la garanzia annullamento Viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio/soggiorno organizzato dal Contraente.
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
L’Assicurazione è valida in ogni caso solo per gli eventi occorsi a una distanza superiore ai 50 Km dal luogo di residenza, ad eccezione della garanzia Annullamento.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, per la garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
Art. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell’Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
Art. 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Xxxxxx o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell’Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del
Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 8 - LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
Art. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si impegna:
- nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione;
- nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza;
- a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza;
- a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.
Art. 11 - CLAUSOLA DI CUMULO
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 1.000.000,00 per evento salvo quanto previsto per la garanzia Infortuni.
Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 12 - MANCATO PAGAMENTO – ANCHE PARZIALE – DEL PREMIO
Laddove il Contraente non corrisponda il premio dovuto alla firma del contratto o due o più rate di premio successive nei termini convenuti o non corrisponda la parte di premio variabile a conguaglio nelle modalità e nei termini previsti o non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, l’Impresa avrà il diritto di dichiarare con lettera raccomandata AR la sospensione degli effetti della copertura assicurativa, (con l’eccezione delle prestazioni indicate nella garanzia “Assistenza alla persona”, ove prevista) a far data dalla ricezione della comunicazione medesima, mettendo in mora il Contraente e, a persistere di tale inadempimento nel termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, dichiarare nei medesimi termini la risoluzione del contratto, configurando tale condotta del Contraente un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell’art. 1455 e segg. del c.c., fatto salvo ogni altro diritto anche volto al risarcimento del danno subito. La sospensione e/o la risoluzione degli effetti del presente Contratto ha efficacia e valore oltreché per il Contraente anche per l’Assicurato e quest’ultimo sarà debitamente informato dal Contraente di tale circostanza, manlevando il Contraente l’Impresa da ogni e qualsivoglia pregiudizio le dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale obbligo.
In caso di mancata comunicazione dei Dati Variabili di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio nei termini convenuti, ferma restando la sospensione della garanzia, resta espressamente convenuto che gli eventuali sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione non saranno indennizzati e/o liquidati dall’Impresa al Contraente e/o all’Assicurato.
Parimenti – ove al concretizzarsi di uno degli eventi previsti nel presente articolo non segua un’immediata ed integrale definizione della posizione debitoria del Contraente – l’Impresa si riserva successivamente la facoltà di liquidare i sinistri in proporzione agli incassi effettivamente registrati.
Art. 13 - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO
Il Contraente si impegna a rendere edotto l’Assicurato, al momento dell’adesione alla polizza, che la garanzia assicurativa di cui al presente Contratto verrà sospesa dall’Impresa, oltre alle ipotesi previste dalla vigente normativa codicistica, al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 12, ovverosia ad esempio nel caso in cui il Contraente non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili e/o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, potendo l’Impresa al persistere di tale inadempimento, dichiarare la risoluzione del contratto. E ciò anche nelle ipotesi di mancato pagamento del premio e/o delle rate di premio successive alle previste scadenze mensili ovvero delle somme dovute a conguaglio da parte del Contraente e comunque in tutti i casi in cui la Contraente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente contratto.
Il Contraente si impegna altresì a rendere edotto l’Assicurato di quanto previsto all’ultimo comma dell’articolo che precede ed a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia richiesta e/o doglianza che dovesse pervenire dall’Assicurato.
Art. 14 - SPECIFICHE RELATIVE ALLA GARANZIA “ANNULLAMENTO VIAGGIO”
(articolo operante ove la garanzia sia prevista in polizza)
Al verificarsi di uno degli eventi previsti nell’art. 12 che precede, il Contraente si impegna a manlevare l’Impresa da ogni pretesa – anche economica – che dovesse essere avanzata dalla propria clientela in caso di richiesta di attivazione della garanzia “Annullamento viaggio”, posto che i sinistri che colpiscono la garanzia in parola trovano diretta ed esclusiva origine dall’applicazione della penale di recesso dal contratto di viaggio da parte del Contraente medesimo.
Art. 15 - ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi;
- atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio;
- terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19”
- quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di quarantena”;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guidoslitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni;
- gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti;
- le malattie infettive qualora l’intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio;
- svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente
Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.
L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza.
Sono esclusi tutti in sinistri relativi ad eventi accaduti al di fuori del periodo di fruizione del servizio turistico prestato dall’organizzatore del Viaggio Contraente della presente polizza.
Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi.
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha emesso l’applicazione stessa.
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito https:// xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 18 capitoli principali (Spese mediche – Diaria da ricovero - Indennità da convalescenza - Assistenza alla persona – Bagaglio – Annullamento viaggio (Xxxxxx nominati/All risk – Annullamento viaggio a seguito di ritardata partenza – Ripetizione viaggio – Ritardo volo – Riprotezione viaggio – Infortuni – Tutela legale – Responsabilità Civile – Assistenza al veicolo – Assistenza domiciliare per i familiari che rimangono a casa – Interruzione viaggio a seguito di quarantena - Perdita del volo in connessione, Assistenza all’abitazione) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 – SPESE MEDICHE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00;
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00;
- spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro.
Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.
Art. 1.2 - FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che rimane a carico dell’Assicurato, tranne nei casi di Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà applicata.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 70,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
Art. 1.3 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Sono inoltre escluse le spese nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
Qualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non potrà superare l’importo di € 300.000,00 fermo restando il limite del massimale indicato in polizza.
In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato. La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Resta inteso che al verificarsi di una delle fattispecie previste nel quarto e nel quinto capoverso dell’art. 4.28, nessuna ulteriore richiesta relativa alle spese mediche sarà presa in carico dall’Impresa.
CAPITOLO 2 – DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID 19
La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti un conseguente ricovero in Istituto di Cura.
Art. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa accorda una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute, nella misura della prestazione di seguito indicata:
Art. 2.2 - PRESTAZIONE
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.
CAPITOLO 3 – INDENNITÀ DA CONVALESCENZA
La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti un conseguente ricovero in Istituto di Cura all’interno di un reparto di Terapia Intensiva.
Art. 3.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato stesso dal reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto di Cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro.
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA ALLA PERSONA
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito.
Art. 4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
Art. 4.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell’Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
Art. 4.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’ Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
Art. 4.4 - INVIO DI UN PEDIATRA IN CASI DI URGENZA
Qualora l’Assicurato, durante il soggiorno in Italia, necessiti di un pediatra e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, invierà il medico pediatra gratuitamente al domicilio dell’Assicurato.
La prestazione è valida solo 1 volta durante il periodo di copertura.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
Art. 4.5 - CONSULTO PSICOLOGICO IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
La Centrale Operativa mette a disposizione, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, il proprio personale specializzato nei consulti psicologici affinché l’Assicurato possa ricevere un primo supporto e le più opportune indicazioni in ordine alle modalità di gestione del disagio psicologico proprio o dei componenti il Nucleo famigliare.
Prestazione valida esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.
Art 4.6 - SECOND OPINION IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica affinché l’Assicurato possa trasmettere copia della propria cartella clinica e ottenere dall’Impresa, anche con il supporto di medici specialisti di strutture convenzionate, una second opinion in merito al percorso diagnostico e terapeutico intrapreso.
Prestazione valida esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.
Art 4.7 - INFORMAZIONI NUMERO DI EMERGENZA IN CASO DI INFEZIONE DA COVID 19
L’Impresa, attraverso la propria Centrale Operativa in funzione h 24 e a seguito di richiesta dell’Assicurato, comunicherà telefonicamente i numeri di telefono istituiti dalle Autorità per la gestione delle vicende relative al contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) e per le relative segnalazioni.
Art. 4.8 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione “Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l’Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l’Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
Art. 4.9 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l’Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell’Assicurato.
Art. 4.10 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell’Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l’Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l’accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 4.11 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell’Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
Art. 4.12 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l’eventuale recupero della salma.
Art. 4.13 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’ Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare o per un’altra persona designata dall’Assicurato.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
Art. 4.14 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un’altra persona designata dall’Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
Art. 4.15 - PRESA IN CARICO DEI COSTI DI TRASFERIMENTO DEL FAMILIARE O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
La Centrale Operativa provvederà per un familiare dell’Assicurato o per un Compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all’organizzazione del trasferimento dall’Hotel all’Istituto di Cura e viceversa dove è Ricoverato l’Assicurato e l’Impresa terrà a proprio carico le spese di trasferimento entro il limite di € 300,00.
Art. 4.16 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
Art. 4.17 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all’organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell’Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e l’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
Art. 4.18 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all’inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l’Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Art. 4.20 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all’estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.
Art. 4.21 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento “in loco” di fatture o ad un anticipo di denaro all’Assicurato stesso fino all’importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
Art. 4.22 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell’Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati.
Qualora non fosse possibile effettuare un’immediata valutazione del caso, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un imminente pericolo di vita, l’Impresa si riserva di rimborsare l’importo dei titoli di viaggio successivamente alla verifica della documentazione prodotta dall’Assicurato che attesti la riconducibilità del caso alla fattispecie assicurata.
La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l’Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
Art. 4.23 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.
Art. 4.25 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l’inoltro di tali messaggi.
Art. 4.26 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO DELL’ASSICURATO
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso dell’Assicurato sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
Art. 4.27 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
L’Impresa anticiperà all’Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall’autorità locale per porre in libertà provvisoria l’Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l’importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell’Assicurato a manifestazioni politiche.
Art. 4.28 - BLOCCO E SOSTITUZIONE DELLE CARTE DI CREDITO
La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall’Assicurato durante il periodo di validità della polizza, si impegna ad avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l’Assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile.
Art. 4.29 - ATTIVAZIONE SERVIZIO STREAMING VIDEO E QUOTIDIANI ON-LINE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato durante il periodo di validità della copertura, la Centrale Operativa attiverà e l’Impresa prenderà in carico il costo dei seguenti servizi a favore dell’Assicurato:
- Un abbonamento temporaneo di streaming video per consentire la visione di programmi di intrattenimento attraverso i devices dell’Assicurato;
- Un abbonamento temporaneo ad un quotidiano on-line scelto dall’Assicurato.
Art. 4.30 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) unicamente nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti volontariamente il trasporto sanitario organizzato/rientro sanitario (art. 4.10), l’Impresa sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere a qualsiasi titolo, ragione o causa – dall’Impresa.
Nel caso in cui l’Assicurato, in assenza di indicazione medica contraria, rifiuti unilateralmente il trasferimento presso una Struttura Sanitaria indicata dall’Impresa, quest’ultima sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere a qualsiasi titolo, ragione o causa dall’Impresa.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
Art. 4.31 - RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
Art. 4.32 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L’Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/ duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.
Art. 5.2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA BAGAGLIO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle
ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali unico oggetto.
Art. 5.3 - CRITERI DI RISARCIMENTO
Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d’uso. Per i beni acquistati nel corso del viaggio l’eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
Art. 5.4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (LOST & FOUND) facendosi rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
L’Assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre all’Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro
CAPITOLO 6 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 6.1 - ANNULLAMENTO VIAGGIO (“RISCHI NOMINATI”)
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid 19) o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da impedire all’Assicurato di intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Art. 6.2 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto e sottoscritto la garanzia Annullamento Viaggio in forma “All Risk” risultante dalla scheda di polizza, l’Art. 6.1 s’intende così integralmente modificato:
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
• qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e di gravità tale da impedire all’Assicurato la possibilità ad intraprendere il viaggio
o
• dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare assistenza ai suoi familiari malati o infortunati.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di intraprendere il viaggio a seguito di conclamata infezione da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi familiari.
Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).
Art. 6.3 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizza
e con il limite di € 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate oggettivamente dall’acquisto dello
stesso viaggio prenotato dal Contraente. Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza (purché
risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali qualora siano rimborsabili.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
- 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari o superiore al 90%;
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi, ad eccezione delle cause legate all’infezione da Covid 19;
- 30% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti i casi d’infezione da Covid 19.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero.
Art. 6.4 – CRITERI DI RISARCIMENTO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 6.3.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 6.3.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 30% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero o infezione da Covid 19 dell’Assicurato.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico, liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario o l’accertatore dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 6.5 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da liquidare.
L’impegno dell’Impresa all’apertura, alla gestione e alla eventuale liquidazione del sinistro che colpisca la presente garanzia non
sarà efficace qualora l’Assicurato divenga soggetto a un provvedimento di confinamento (c.d. lock down) disposto dalle Autorità
(anche Sanitarie) e relativo al luogo di residenza e/o di partenza e/o di transito e/o di destinazione del viaggio prescelto. Detta pattuizione non opererà qualora l’Assicurato, pur soggetto al confinamento, documenti con appropriata documentazione medica (i.e. cartella clinica e/o referti di diagnostica strumentale e di laboratorio) la propria condizione patologica.
Art. 6.6 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
CAPITOLO 7 – ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 7.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 50% della quota di partecipazione al viaggio con il limite per Assicurato previsto nella Scheda di polizza (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.
Art. 7.2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
Il rimborso è previsto solo nei casi in cui la variazione dell’orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa.
La garanzia non è operante nel caso i ritardi siano dovuti a quarantene o lock-down.
CAPITOLO 8 – RIPETIZIONE VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 8.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa entro il massimale indicato nella scheda di polizza mette a disposizione dell’Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato.
L’importo verrà messo a disposizione dell’Assicurato esclusivamente per l’acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L’importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
CAPITOLO 9 – RITARDO VOLO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 9.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dal Contraente all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti l’orario di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Contraente.
Art. 9.2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia “Annullamento del Viaggio”.
La garanzia non è operante nel caso i ritardi siano dovuti a quarantene o lock-down.
CAPITOLO 10 – RIPROTEZIONE VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 10.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 50%, entro il limite indicato nella Scheda di polizza, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all’art. 6.1 – Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio e sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
Art. 10.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RIPROTEZIONE VIAGGIO
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio.
CAPITOLO 11 - INFORTUNI
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 11.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza qualora l’Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio e che entro un anno provochino:
- morte;
- invalidità permanente.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca nella qualità di passeggero di voli di Linea e charter (esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari.
Art. 11.2 - LIMITI DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato.
Art. 11.3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I Capitali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie prestate sono:
- Caso morte
- Caso invalidità permanente
I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l’Impresa liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte dell’Assicurato, ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l’ulteriore indennizzo andrà a coprire la differenza fino al massimale assicurato.
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 300.000,00 per polizza e per evento. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 11.4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.
L’Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all’Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
Art. 11.5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’Art.1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 11.6 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l’Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione subacquei.
Art. 11.7 - CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati indicati nella scheda di polizza, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di morte.
Invalidità Permanente:
qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento di una percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6-1965 n° 1124 e successive modifiche, relative al settore “Industria” con rinuncia dell’Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita.
Art. 11.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 10 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.
CAPITOLO 12 – TUTELA LEGALE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio
Art. 12.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’Assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).
Art. 12.2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri derivanti da: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;
Sono altresì esclusi i sinistri di seguito elencati:
1. relativi a morosità in contratti di locazione;
2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’Assicurato;
3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:
a) danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell’Assicurato; c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti;
d) contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l’agenzia viaggi;
e) controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite non sia inferiore a
€ 1.000,00.
Art. 12.3 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Limitatamente al caso in cui l’Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla compagnia di assicurazione che assicura la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917, 3° comma del Codice Civile. Pertanto l’Impresa, con l’esclusione del caso di imputazione penale, non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione che presta la Responsabilità Civile.
Art. 12.4 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e comunque dopo l’inizio del viaggio dell’Assicurato; I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 12.5 - GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto
tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti.
Successivamente l’Impresa comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Art.12.6 - SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
CAPITOLO 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art.13.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella scheda di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.
Art. 13.2 - RISCHI COMPRESI
L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.
Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.
Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo;
b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato;
c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione;
d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone;
e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00;
g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL.
La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124;
h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore;
i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria;
j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;
k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00.
l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Art. 13.3 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri:
a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o di servizio; b) derivanti da furto;
c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione.
Art. 13.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia.
Art. 13.5 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).
Art. 13.6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell’Assicurato fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
CAPITOLO 14 – ASSISTENZA AL VEICOLO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in paesi dell’Unione Europea.
Art. 14.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo art. 14.2, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell’Assicurato.
Art. 14.2 - SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Se l’auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su 24 e l’Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo, per trainare l’auto al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina più vicina o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano all’auto di riprendere la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione sono a carico dell’Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora il guasto o l’incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada).
Se l’auto rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l’Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
Art. 14.3 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all’invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l’incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l’Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell’Assicurato.
Art. 14.4 - RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
La Centrale Operativa organizzerà il ritorno fino alla residenza dell’Assicurato, del veicolo a seguito di guasto, incidente, ritrovamento dopo furto che comportino più di 5 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, il tutto nel limite di costo per l’Impresa pari al valore del veicolo dopo il sinistro. Saranno a carico dell’Impresa le spese di custodia del veicolo dal momento del sinistro e fino al ritorno, con il massimo di € 50,00. Nel caso le spese preventivate per le riparazioni siano antieconomiche o comunque superiori al valore del veicolo dopo il sinistro, la garanzia non sarà operante e l’Impresa si limiterà a tenere a suo carico le spese di abbandono legale.
Art. 14.5 - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo risultasse indisponibile, per guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli altri passeggeri un titolo di trasporto (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un’autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la località di destinazione. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.
Art. 14.6 - RIENTRO DELL’ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
Qualora l’Assicurato non abbia usufruito delle prestazioni di cui al precedente art. 14.5 la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli altri passeggeri, un titolo di trasporto per il ritorno alla residenza (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un’autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la residenza. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.
Art. 14.7 - PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
Qualora l’Assicurato non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio con il veicolo oggetto di guasto o incidente, a seguito di uno degli eventi di cui agli art. 14.4, 14.5, 14.6, la Centrale Operativa metterà a disposizione, a riparazioni effettuate, un titolo di trasporto di sola andata per consentire all’Assicurato stesso di recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il suo recupero.
Art. 14.8 - SPESE DI ALBERGO
Se l’auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, l’Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti dell’auto per un pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a persona. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’Assicurato.
Art. 14.9 - AUTISTA
La Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per sostituire l’Assicurato malato o infortunato e sempre che non vi sia a bordo nessun altro eventuale passeggero munito di patente di guida. L’autista è a disposizione per un massimo di tre giorni per condurre nel più breve tempo possibile il veicolo dell’Assicurato alla prima destinazione originaria del viaggio ovvero alla residenza dell’Assicurato.
Art. 14.10 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE
In caso di incidente stradale del veicolo assistito, la Centrale Operativa potrà anticipare l’importo della cauzione per libertà provvisoria del conducente fino a concorrenza di € 5.000,00 contro garanzie bancarie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa. L’importo anticipato, nel caso il conducente venga trattenuto dall’Autorità Giudiziaria in seguito a condanna, a mancata comparizione o in ogni altro caso, dovrà essere rimborsato alla Centrale Operativa entro 2 mesi dall’anticipo.
Art. 14.11 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA AL VEICOLO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia:
- i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
- i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
- i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati;
- i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico;
- i sinistri avvenuti in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
CAPITOLO 15 – ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI CHE RIMANGONO A CASA
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per i seguenti familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono a casa, in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio prenotato dall’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.
Art. 15.1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
L’Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
Art. 15.2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
L’Impresa, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. L’Impresa informerà tempestivamente l’Assicurato circa le condizioni di salute del familiare aggiornando tempestivamente tali informazioni sino al rientro dell’Assicurato dal viaggio.
Art. 15.3 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.
Art. 15.4 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
L’Impresa, tramite la Centrale Operativa, qualora il paziente necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l’autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).
Art. 15.5 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell’assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.
Art. 15.6 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio del paziente e quindi in farmacia. Resta a carico dell’Assicurato il solo costo del farmaco.
Art. 15.7 - GESTIONE GRATUITA DELL’APPUNTAMENTO
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora il paziente necessiti di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero è sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l’ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessità del paziente ed in virtù dei canali preferenziali d’accesso, fissa l’appuntamento per nome e per conto del paziente stesso.
Art. 15.8 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l’utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d’accesso.
CAPITOLO 16 – INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio
Art. 16.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora a seguito di un provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato, disposto dalle Autorità per quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a proseguire il viaggio prenotato e già iniziato, l’Impresa rimborsa quanto segue:
- le penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 1.500,00 per Assicurato;
- i costi relativi alla modifica o al rifacimento della biglietteria (titoli di trasporto) originariamente acquistati al fine di far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di € 1.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali rimborsi ricevuti dal vettore;
- le eventuali spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato per il periodo di quarantena entro il limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 giorni, qualora detta quarantena non possa svolgersi al domicilio dell’Assicurato.
Art. 16.2 – ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni si intendono esclusi dalla garanzia:
- Viaggi verso destinazioni con misure restrittive già in vigore alla data di arrivo presso l’Hotel prenotato;
- Violazioni di normative e/o disposizioni in vigore alla data di arrivo prevista dal viaggio prenotato;
- Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
- Problemi inerenti documenti d’identità e/o di viaggio, visti e qualsivoglia dotazione documentale (anche di carattere sanitario) prevista dalle norme tempo per tempo vigenti.
Art. 16.3 – RECUPERI
L’Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Impresa ogni importo restituito dai fornitori dei servizi turistici e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura.
CAPITOLO 17 – ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio:
Le seguenti prestazioni si intendono operanti presso l’Abitazione principale in Italia dell’Assicurato per eventi occorsi durante il viaggio assicurato.
Art 17.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:
a) l’invio di un elettricista a domicilio: in caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto-circuito dell’impianto elettrico del domicilio dell’Assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita e il trasferimento del tecnico per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’Assicurato la manodopera, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita una sola volta per Assicurato durante il periodo del viaggio assicurato. Non danno luogo alla prestazione i guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione e l’interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
b) l’invio di un idraulico a domicilio: in caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell’Assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d’acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita e il trasferimento del tecnico per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’Assicurato la manodopera, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita una sola volta durante il periodo del viaggio assicurato. Non danno luogo alla prestazione l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, il semplice guasto di rubinetti;
c) l’invio di un fabbro a domicilio, in caso di:
- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d’ingresso;
- furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d’ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa;
La Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un fabbro presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita, il trasferimento del tecnico per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’Assicurato la manodopera, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita una sola volta durante il periodo del viaggio assicurato.
d) il rientro immediato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all’abitazione principale dell’Assicurato o di un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell’Assicurato o del familiare risultante dallo Stato di Famiglia.
Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di € 500,00 per evento. La prestazione non viene erogata
se l’Assicurato nel contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non
procrastinabile il rientro. La prestazione è garantita una sola volta durante il periodo del viaggio assicurato.
e) la vigilanza del Contenuto dell’abitazione: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia del Contenuto dell’abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la vigilanza dell’abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell’abitazione riposto nel luogo indicato dall’Assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza dell’abitazione. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 24 ore. La prestazione è garantita una sola volta durante il periodo del viaggio assicurato.
CAPITOLO 18 – PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 18.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza, le spese di acquisto di un biglietto in classe economica di ritorno al luogo di partenza del suo viaggio, oppure le spese per l’ acquisto di un nuovo biglietto in classe
economica che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del viaggio, nel caso di perdita della connessione con il volo successivo al primo previsto dal biglietto, per una delle seguenti cause:
➢ Ritardi, Xxxxxxx all’imbarco, cancellazione all’ultimo momento sul primo volo (oppure nei successivi voli, nel caso ci sia più di una connessione), dovuto a cause imprevedibili (problemi tecnici all’aeromobile o a condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l’esecuzione del volo o a decisioni prese dalle Autorità aeronautiche sul traffico aereo) non riconducibili/imputabili alla volontà dell’Assicurato o all’organizzatore del viaggio, o alle imprese di servizio subappaltate da quest’ultimo e che impedisca all’Assicurato di imbarcarsi sul successivo volo chiuso in connessione.
➢ Perdita o smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, regolarmente registrato, verificatesi durante il primo volo che impedisca all’Assicurato di potersi imbarcare sul successivo volo in connessione
Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso di perdita di connessione di voli nei quali le compagnie aeree che operino su uno e l’altro volo non siano le stesse, né appartengano alla medesima alleanza aerea.
Nel caso in cui il responsabile del ritardo, della cancellazione del volo, della perdita o smarrimento del bagaglio registrato, indennizzi l’Assicurato, Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato dal responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata.
Art. 18.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
Sono escluse dalla garanzia i casi in cui:
- la Compagnia aerea responsabile si incarica del trasporto dell’Assicurato al punto di partenza del viaggio o alla destinazione finale dei voli in connessione prenotati;
- i ritardi/cancellazioni siano stati provocati come conseguenza di scioperi o siano attribuibili al funzionamento o all’organizzazione interna dell’Organizzatore del viaggio o della Compagnia Aerea, oppure al funzionamento o all’organizzazione delle imprese di servizi subappaltate da ambedue;
- i voli siano operati dalla stessa Compagnia aerea o dalla medesima alleanza aerea.
- La garanzia non è operante nel caso i ritardi siano dovuti a quarantene o lock-down.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI XXXXXXXX E INDENNIZZO
In questa sezione vengono previste le regole e le modalità per denunciare un sinistro e per ottenere un indennizzo. Art 1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla persona
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:
800.894123
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero + 39/039/9890.702 comunicando subito le seguenti informazioni:
· Nome e Cognome
· Numero di polizza
· Motivo della chiamata
· Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- Via internet (sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI SPESE MEDICHE
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
- numero della polizza.
IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO
- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
- denuncia con il visto dell’Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l’elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- reclamo presentato al vettore o all’albergatore eventualmente responsabile;
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d’acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo,
P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l’ufficio aeroportuale;
- numero della polizza.
IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- In caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
- documenti di viaggio
- Contratto di prenotazione del viaggio
- numero della polizza.
- Per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere copia del certificato di residenza
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- originale del biglietto aereo.
IN CASO DI SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
- numero della polizza;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- i nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
IN CASO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno a terzi e, copia della denuncia presentata all’autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di beni danneggiati.
- numero della polizza.
IN CASO DI TUTELA LEGALE
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno;
- eventuale copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
- le spese legali e peritali documentate.
- numero della polizza.
IN CASO DI INFORTUNIO
- luogo, giorno, ora e causa del sinistro;
- cause che lo hanno determinato;
- certificati medici;
- eventuale verbale delle autorità che sono intervenute;
- il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall’infortunio.
- numero della polizza.
IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
- Copia libretto di circolazione
- originali dei documenti di spesa sostenuti
- numero della polizza.
IN CASO DI RITARDO VOLO
- contratto di viaggio sottoscritto in agenzia;
- estratto conto di prenotazione (o iscrizione) del Tour Operator ;
- ultimo foglio di convocazione;
- eventuale dichiarazione del vettore in merito al ritardo aereo;
- tagliandi aerei e carta di imbarco.
- Numero della polizza .
IN CASO DI INTERRUZIONE SOGGIORNO IN CASO DI QUARANTENA
- documentazione attestante la quarantena disposta dalle Autorità;
- contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione con descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
- eventuali titoli di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato;
- dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- estratti conto di penale delle quote dei servizi perduti
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato;
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori.
NOTA IMPORTANTE
• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1455 – Importanza dell’inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile (1) l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2114 – Previdenza e assistenza obbligatorie
Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 535 – Condanna alle spese
La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [relative ai reati cui la condanna si riferisce].
[2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.]
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare [285, 286], a norma dell’articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130.
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• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
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Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
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L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Notes
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Direzione Generale:
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è aggiornato alla data del 01 aprile 2022
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