Common use of RIVALSA Clause in Contracts

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’Art. 27 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalli, cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Contratto Di Assicurazione

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’Art. 27 - Rinuncia al diritto 15 – Diritto di rivalsa - surrogazione – delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III CristalliFurto, cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso fermo il responsabile del sinistro (artdisposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo”.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale

RIVALSA. È E' il diritto dell’assicuratore dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dell'evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Artdall'Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’Art. 27 68 - Rinuncia al diritto di rivalsa - surrogazione – delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalliindennitaria, cita: “La Società rinuncia al diritto dichiara di rivalsa verso il responsabile del sinistro (artrinunciare a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che possa competere ai sensi dell'Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio”.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Insurance Policy

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’Art. 27 31 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalli, Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (artArt. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato l’Assicurato non eserciti egli stesso l'azione l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Insurance Contract

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’Art. 27 68 - Rinuncia al diritto di rivalsa - surrogazione – delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalliindennitaria, cita: “La Società rinuncia al diritto dichiara di rivalsa verso il responsabile del sinistro (artrinunciare a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che possa competere ai sensi dell’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio”.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’ArtL'Art. 27 29 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalli, l'assicurazione Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (artArt. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato l’Assicurato non eserciti egli stesso l'azione l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Assicurazione Commerciale

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. . Avvertenza - L’Art. 27 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalli, cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Assicurazione

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’ArtL'Art. 27 31 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalli, l'assicurazione Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (artArt. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato l’Assicurato non eserciti egli stesso l'azione l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Samples: Insurance Contract

RIVALSA. È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L’Art. 27 1.31 – Rinuncia alla rivalsa, della Sezione 1 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti Incendio e indiretti, alla Sezione III Cristalligaranzie accessorie, cita: “La Eccettuato il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (artderivante dall’Art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile , verso i dipendenti ed i familiari dell’Assicurato, nonché verso le eventuali Società controllate, consociate o collegate rispetto all’Assicurato medesimo".

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Samples: Insurance Contract