Santo patrono Clausole campione
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Santo patrono. Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell’azienda, il giorno di festività connesso con la solennità del Santo Patrono resterà sempre quello del comune ove opera l’Azienda.
Santo patrono. In occasione delle suddette festività decorre, a favore del lavoratore, la normale retribuzione di cui al successivo art.41. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’Amministrazione, sentito l’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all’art.22, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Santo patrono. Per ragioni di uniformità operativa per tutto il personale dell’azienda viene riconosciuto il giorno di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, 11 novembre, quale quello del Santo Patrono di cui alle norme contrattuali. Le Parti convengono che, a titolo di retribuzione esaustiva per le prestazioni fornite in tale giornata, l’azienda accrediti, ai soli addetti presenti in servizio, un giorno di permesso al monte permessi. Restano salve le indennità e le altre competenze aggiuntive eventualmente maturate, inclusa la maggiorazione del 20% per lavoro festivo. Ciò nel quadro dell’inserimento del tempo di lavoro nel consueto conguaglio quadrimestrale. Ovviamente, il personale in ferie non subisce decurtazione dal monte ferie riferibili a tale giornata.
