Rapporti di lavoro a tempo determinato Clausole campione
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e ...
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Art. 24 - Somministrazione di lavoro
Rapporti di lavoro a tempo determinato. 1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all’art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Cooperativa ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Cooperativa anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con A.S.L., Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Cooperativa;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art.1 legge 381/1991 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito a...
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli istituti aderenti all'AGIDAE è a tempo indeterminato. E' consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Xxxxxxx essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L’apposizione del termine, in tut t i i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi. 2. La proroga è ammessa, fino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Oltre che nei casi previsti dall’art. 1, L. 230/62 e successive modifiche, è consentita l’instaurazione di rapporti a tempo determinato - ai sensi dell’art. 23, L. 56/87 - nei seguenti casi:
a) sostituzione di dirigenti medici cui siano stati conferiti incarichi di altra tipologia;
b) per garantire necessità di servizio e assistenziali durante il periodo di ferie, per una percentuale non superiore al 30% della dotazione organica in forza;
c) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall’amministrazione;
d) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facol- tativa; infortunio; permessi; servizio militare o sostitutivo civile);
e) per l’espletamento di progetti finalizzati e/o di ricerca finanziati da enti pubblici o privati limitatamente alla durata della ricerca o dei progetti medesimi.
f) per particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite di 6 mesi prorogabile di uguale periodo;
g) per gli incarichi di particolare rilevanza di cui all’art. 27;
h) ai sensi dell’art. 4 L. 230/62 intendendo ivi inclusi i dirigenti medici.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Art. 17 E’ consentito per le ragioni di cui all’art. 1 d.lgs. 368/2001. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro 5 gg dall’inizio della prestazione. È ammessa una sola proroga, con consenso del dipendente, se la durata è inferiore a 3 anni e ove si riferisca alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale. Non è ammesso per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd (escluse le ipotesi ex art. 3, lett. b, d.lgs 368/01); presso strutture con lavoratori con orario ridotto per l’applicazione di contratti di solidarietà difensivi; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. Si rimanda all’articolo del contratto per la lettura della ipotesi di contratto a termine individuate a titolo esemplificativo.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 8l/20l5 e s.m.i., nel rispetto del limite quantitativo di cui al successivo art.26 e delle previsioni che seguono.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. I rapporti di lavoro a tempo determinato vengono computati ai fini del calcolo della durata dell’assunzione, salvo che sia in corso un’interruzione da oltre dodici mesi. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato, o parecchi rapporti di lavoro a tempo determi- nato sommati, durano più di 12 mesi, valgono i termini di disdetta secondo l’articolo 5.5. La disdetta deve avvenire per iscritto.