Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Art. 24 - Somministrazione di lavoro
Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28.2.87, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 8 bis del DL 29.1.83 n. 17, convertito con modificazioni della legge 25.3.83 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, in relazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
Rapporti di lavoro a tempo determinato. 1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Le Strutture Associative, ai sensi del D. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE, possono apporre un termine alla durata del contratto di lavoro. Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è consentito in relazione a particolari esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive delle Strutture Associative. A titolo esemplificativo:
Rapporti di lavoro a tempo determinato. 1. Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità dei servizi prestati, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all’articolo 1 del presente CCNL.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Art. 17 E’ consentito per le ragioni di cui all’art. 1 d.lgs. 368/2001. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro 5 gg dall’inizio della prestazione. È ammessa una sola proroga, con consenso del dipendente, se la durata è inferiore a 3 anni e ove si riferisca alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale. Non è ammesso per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd (escluse le ipotesi ex art. 3, lett. b, d.lgs 368/01); presso strutture con lavoratori con orario ridotto per l’applicazione di contratti di solidarietà difensivi; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. Si rimanda all’articolo del contratto per la lettura della ipotesi di contratto a termine individuate a titolo esemplificativo.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e smi, nel rispetto del limite quantitativo di cui al successivo art. 26 e delle previsioni che seguono.
Rapporti di lavoro a tempo determinato. ART. 24 -