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Segreteria sociale Clausole campione

Segreteria sociale. L' assistente sociale: tiene colloqui e fornisce informazioni e consigli ai richiedenti, in tutti i settori di loro interesse e/o li indirizza agli uffici competenti cura i contatti con altre istituzioni sociali collabora alla redazione di domande ed evade la corrispondenza corrente predispone dati statistici sugli interventi e sulla realtà del territorio in cui opera
Segreteria sociale. La struttura, con il proprio personale, aiuterà gli ospiti a compilare moduli e richieste ad uso amministrativo, compilerà bollettini e pagherà bollette, curerà l'accesso a programmi di assistenza e sostegno e ogni altro atto a favore dell'ospite.

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  • CLAUSOLA SOCIALE Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Capitale sociale 21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,99 né superiore a Euro 4,00. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni. 21.2. L’Assemblea Straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l’au- mento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell’emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzio- ne, nell’osservanza delle norme applicabili. 21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 18 novembre 2018 nonché in data 19 mag- gio 2019, l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al Consiglio di Am- ministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 17 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo di Euro 10.500.000 (diecimilionicinque- centomila), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi ­ comprensivi dei conseguenti oneri ­ ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 gg.) e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. L’importo totale del servizio è di € xxxxx al netto dell’I.V.A. (se dovuta). L’importo massimo del corrispettivo è stabilito in € xxx (euro), oltre IVA se e quanto dovuta distinto in: a) quota fissa mensile € xxxx oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; b) quota variabile pro die pro capite € xxxx oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. Per la gestione dei “SERVIZI INTEGRATIVI AI PERCORSI DI AUTONOMIA” il costo complessivo del servizio oggetto del presente Capitolato descrittivo e prestazionale è determinato in € 513.000,00, per la somma destinata all’attivazione dei servizi. Le spese sostenute relative al “fondo per l’avvio dei progetti di autonomia” saranno rimborsate a rendicontazione fino al raggiungimento dell’importo definito dalla procedura. L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota pro­die/pro­capite posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota pro­die/pro­capite a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

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