SETTORE SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL CENTRO PER ANZIANI SACRO CUORE
INDICE DEGLI ARGOMENTI
Articolo | 1 | Oggetto della Concessione | pag. | 1 | |
Articolo | 2 | Locali, attrezzature e capacità recettiva | pag. | 1 | |
Articolo | 3 | Durata della Concessione | pag. | 1 | |
Articolo | 4 | Disciplina finanziaria del servizio: Rette e Canone di Concessione | pag. | 2 | |
Articolo | 5 | Corrispettivi e Tariffe | pag. | 2 | |
Articolo | 6 | Oneri a carico del Concessionario | pag. | 2 | |
Articolo | 7 | Prestazioni minime garantite | pag. | 3 | |
7.1 | Mensa | pag. | 3 | ||
7.2 | Prestazioni assistenziali | pag. | 4 | ||
7.3 | Prestazioni sanitarie | pag. | 5 | ||
734 | Attività di animazione e socializzazione | pag. | 5 | ||
7.5 | Servizi generali: Lavanderia, stireria, rammendo, guardaroba | pag. | 5 | ||
7.6 | Trasporto e accompagnamento | pag. | 6 | ||
7.7 | Segreteria sociale | pag. | 6 | ||
7.8 | Servizio pulizia locali | pag. | 7 | ||
7.9 | Pulizia, cura e sistemazione delle aree verdi | pag. | 8 | ||
7.10 | Manutenzione ordinaria della struttura, arredi, attrezzature, elettrodomestici | pag. | 8 | ||
Articolo | 8 | Manutenzione straordinaria | pag. | 9 | |
Articolo | 9 | Il personale: generalità | pag. | 9 | |
Articolo | 10 | Il personale: gestione | pag. | 10 | |
Articolo | 11 | Norme a tutela del lavoratore | pag. | 10 | |
Articolo | 12 | Disciplina dei cambi di gestione | pag. | 12 | |
Articolo | 13 | Servizio civile volontario e Volontariato | pag. | 12 | |
Articolo | 14 | Obblighi del gestore | pag. | 13 | |
Articolo | 15 | Disposizione in materia di sicurezza | pag. | 14 | |
Articolo | 16 | Sospensione o irregolare esecuzione del servizio di concessione | pag. | 14 | |
Articolo | 17 | Accertamenti e controlli | pag. | 15 | |
Articolo | 18 | Proprietà degli immobili | pag. | 15 | |
Articolo | 19 | Obblighi del gestore riguardo gli immobili | pag. | 15 | |
Articolo | 20 | Proprietà degli immobili installati dal Concessionario | pag. | 16 | |
Articolo | 21 | Esecuzione di lavori - commesse | pag. | 16 | |
Articolo | 22 | Modalità di trasferimento degli impianti e degli immobili al termine dell’affidamento | pag. | 16 | |
Articolo | 23 | Inadempienze, sanzioni e penalità | pag. | 17 | |
Articolo | 24 | Decadenza della concessione | pag. | 17 | |
Articolo | 25 | Sub-concessione | pag. | 18 | |
Articolo | 26 | Partecipazione gara | pag. | 18 | |
Articolo | 27 | Cauzione provvisoria | pag. | 19 | |
Articolo | 28 | Cauzione definitiva | pag. | 19 | |
Articolo | 29 | Conferimento della concessione | pag. | 19 | |
Articolo | 30 | Danni a persone e cose – Copertura assicurativa | pag. | 20 | |
Articolo | 31 | Risoluzione controversie | pag. | 21 | |
Articolo | 32 | Contratto e spese contrattuale | pag. | 21 | |
Articolo | 33 | Trattamento dei dati personali | pag. | 21 | |
Articolo | 34 | Norme di rinvio | pag. | 22 |
Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Affidamento in concessione della gestione del Centro per Anziani “Sacro Cuore” sito in Xxx Xxxxxx Xxxx n. 22 a Borore, da effettuarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'Articolo30 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
La gestione del Centro comporta l'esecuzione del servizio residenziale a favore di anziani totalmente o parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, nel pieno rispetto del presente capitolato, del regolamento del Centro per Anziani Sacro Cuore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 002/CS del 10/02/2016, del progetto di gestione e delle proposte integrative e migliorative presentate dal concorrente che si aggiudicherà la concessione.
Articolo 2
LOCALI, ATTREZZATURE E XXXXXXXX’ RECETTIVA
Il Comune di Borore per la gestione della struttura e dei servizi annessi concede in uso, dietro corresponsione di un canone, la struttura, attrezzata e arredata, sita in xxx Xxxxxx Xxxx, 00 a Borore, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova è destinata a:
✓ Comunità Alloggio per 4 posti;
✓ Comunità Integrata per 20 posti;
All'atto dell'avvio delle attività verrà redatto lo stato di consistenza degli immobili, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare Lo stato di fatto e diritto in cui si trovano.
Lo stato di consistenza, sottoscritto dai rappresentanti del Comune e del Concessionario, costituirà parte integrante del verbale di consegna della struttura.
Articolo 3
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo, ad insindacabile giudizio del Comune fino, ad un massimo di ulteriore 1 anno qualora la normativa vigente al momento del rinnovo lo consenta, non è ammesso il rinnovo tacito.
Qualora il Committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
Il Concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi dalla scadenza dello stesso.
Articolo 4
DISCIPLINA FINANZIARIA DEL SERVIZIO:
RETTE E CANONE DI CONCESSIONE
Tutti i servizi descritti nel presente capitolato compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese del Concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, ulteriori mezzi tecnici e personale. Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli utenti il Concessionario incamererà i proventi derivanti dall'applicazione delle rette e dal servizio mensa a favore degli utenti esterni alla struttura.
II Concessionario si impegna a pagare all'amministrazione di Borore il canone di concessione stabilito in sede di gara in ratei trimestrali posticipati entro i primi dieci giorni del mese successivo.
In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli intessi di legge sulla somma dovuta.
Articolo 5
CORRISPETTIVI E TARIFFE
I corrispettivi delle prestazioni dovute al gestore sono a carico dell'utente, fatti salvi gli interventi del Comune a favore di cittadini bisognosi nei modi e nelle forme di legge ed in osservanza dei criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
Le tariffe da applicare per l'erogazione dei servizi oggetto della presente concessione saranno quelle derivanti dal contratto e risultanti dalla migliore offerta in sede di gara. Esse non potranno essere modificate per intervenuti aumenti di costo, anche se debitamente documentati e dimostrabili. A partire dal secondo anno di concessione saranno adeguate in base all'indice ISTAT secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta Comunale di determinazione dell'importo massimo delle rette e corrispettivi relativi ai servizi oggetto di concessione.
L'Ente gestore si impegna a pagare al comune il canone di concessione stabilito in sede di gara in ratei trimestrali posticipati.
Articolo 6
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
II Concessionario dovrà provvedere in proprio alla gestione del servizio, con ciò intendendosi che dovrà far carico al Concessionario ogni e qualsivoglia spesa inerente la gestione del servizio ed in particolare:
⮚ le spese di acquisizione, organizzazione e di gestione del personale necessario per l'espletamento dei servizi oggetto della concessione nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di personale;
⮚ l'aggiornamento professionale del personale in servizio;
⮚ quanto necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione, pranzo, merende e cena, agli ospiti del Centro per Xxxxxxx;
⮚ l'acquisto di biancheria, lenzuola, federe, coprirete, copri materasso, coperte, strofinacci, camici e vestiario per il personale e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio, oltre a quello fornito dall'Amministrazione e risultante dall'inventario consegnato all'inizio dell'attività; l'acquisto del gas per il funzionamento della cucina del Centro;
⮚ le spese relative al telefono, energia elettrica, acqua, comprese le conseguenti volture delle utenze;
⮚ spese di riscaldamento e di condizionamento;
⮚ la dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
⮚ spese per l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici non compresi nelle forniture gratuite;
⮚ spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali, per smaltimento oli, ecc;
⮚ le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
⮚ acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i locali;
⮚ acquisto di saponi, balsami, shampoo e quanto altro necessario per la pulizia personale degli . ospiti del Centro per anziani;
⮚ le spese di lavanderia e stireria;
⮚ ogni altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e del servizio.
II Concessionario s'impegna, inoltre, ad avvalersi dei locali, degli impianti, e delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso dall'Ente in modo corretto e diligente, rispondendo comunque di ogni danno causato da imperizia, negligenza ovvero da imprudenza nella gestione. Il Concessionario, inoltre, non può apportare modifiche strutturali se non preventivamente concordate con l'amministrazione comunale pena la decadenza immediata della convenzione
Articolo 7
PRESTAZIONI MINIME GARANTITE
7.1 MENSA
1. Tutti gli ospiti hanno diritto ad uguale trattamento per il vitto in base alla tabella dietetica predisposta dal Servizio d'Igiene Pubblica della ASL n° 3 di Nuoro - Distretto di Macomer.
2. Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia e devono essere assicurati senza costi aggiuntivi sia a carico del Comune, sia a carico dell'utente.
3. Sono previsti tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due piccole merende.
4. Nei giorni di festa verrà garantito un pranzo speciale che rispecchi i desideri espressi dagli ospiti della Casa. I giorni di festa stabiliti sono: Natale, Pasqua, Capodanno, Tutti i Santi, San Xxxxxxxx, San Xxxxxx e la Xxxxx Xxxxxxx Assunta (Ferragosto).
5. Il menù sarà presentato con cadenza settimanale e prevederà sempre una scelta di primi, di secondi e contorni.
6. II menù sarà affisso nella bacheca e comunicato per tempo agli ospiti; sarà inoltre oggetto di consultazione con il Consiglio degli ospiti.
7. II servizio a carico del Concessionario prevede, in particolare:
a) la preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti in tutti i giorni dell'anno, sia feriali che festivi;
b) la fornitura di generi alimentari.
8. Il Concessionario è obbligato ad effettuare tutte le azioni necessarie per la realizzazione del suddetto servizio (ad esempio apparecchiatura, riassetto cucina, ecc.).
9. La preparazione e il confezionamento dei pasti deve avvenire nelle cucine della struttura comunale.
10. Il Concessionario si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nonché del loro stoccaggio e della loro corretta manipolazione.
11. I locali per lo stoccaggio delle materie prime, perla produzione ed il confezionamento dei pasti nonché le attrezzature utilizzate, devono essere mantenute in condizioni igieniche ottimali.
12. La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo tale da salvaguardarne al massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche.
13. Il personale impiegato deve essere in possesso delle idonee qualifiche, del libretto sanitario e di tutto
quanto previsto dalla normativa vigente.
14. I pasti preparati devono, comunque, rispettare il dettato della normativa vigente sia per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati sia per quanto riguarda il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti ed il mantenimento della catena del freddo.
15. Il personale addetto alla somministrazione dei pasti e dei generi alimentari deve essere dotato del libretto sanitario e di quanto previsto dalla normativa vigente.
7.2 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
1. L'ente gestore dovrà garantire il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza e limitando il decadimento delle condizioni personali. Per soddisfare i bisogni assistenziali di alcune fasce di popolazione, in particolare persone con disabilità fisiche e/o psichiche, al fine di garantire la loro permanenza presso il proprio domicilio ed évitando quindi, ove possibile la completa istituzionalizzazione, dovranno essere garantiti degli inserimenti diurni nel rispetto delle tariffe e dei corrispettivi offerti in sede di gara.
2. Le prestazioni assistenziali che dovranno essere garantite comprendono azioni di sostegno nei seguenti settori:
⮚ Igiene personale: igiene di mani e viso, igiene intima quotidiana e doccia almeno tre volte la settimana e comunque ogni qualvolta l'ospite ne faccia richiesta. Cambio panno e pulizia ogni qual volta si renda necessario. Barba quotidiana. Taglio di capelli almeno bimestrale ed ogni qualvolta si renda necessario.
⮚ Aiuto al movimento: mobilizzazione delle persone secondo il loro grado di autosufficienza, secondo le prescrizioni indicate dal medico di medicina generale nei casi più gravi. Di norma aiuto al sollevamento dal letto e il suo rientro, accompagnamento nei locali comuni e aiuto alla vestizione.
⮚ Aiuto all'alimentazione: sostegno in funzione delle condizioni di autosufficienza.
7.3 PRESTAZIONI SANITARIE
1. Gli ospiti hanno diritto alle prestazioni socio-sanitarie in fattiva collaborazione con il medico di base e/o di riferimento delle strutture ASL o convenzionate o private.
2. Per quanto attiene gli ospiti della Comunità Integrata, il Gestore dovrà garantire le prestazioni programmate mediche e infermieristiche ritenute necessarie al caso, secondo le peculiari caratteristiche delle Comunità Integrate di cui al citato art. 13 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" del 22 luglio 2008.
3. Le spese relative all'acquisto di medicinali non compresi nella fascia "A" saranno a totale carico degli ospiti, loro familiari o referenti.
7.4 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
1. II gestore dovrà eseguire il piano di attività di animazione presentato in fase di gara.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, commi 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del Centro per Anziani Sacro Cuore, è compito del Responsabile della struttura redigere un programma, possibilmente mensile, delle attività ricreative e del tempo libero, tenendo conto delle preferenze espresse dagli ospiti, coinvolgendo altri servizi e strutture e sensibilizzando le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio.
3. Copia del programma dovrà essere trasmesso all'amministrazione comunale.
7.5 SERVIZI GENERALI
LAVANDERIA STIRERIA RAMMENDO GUARDAROBA
1. II presente Servizio ha per oggetto:
a) Fornitura, lavaggio, stiratura e piegatura di biancheria piana per il Centro anziani. A titolo esemplificativo si indicano lenzuola, federe, asciugamani, tovaglie, tovaglioli, tende. Si deve intendere il lavaggio, la stiratura nonché la piccola manutenzione della biancheria piana.
b) Pulizia ed igienizzazione dei materassi e dei cuscini, con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e la buona conservazione dei medesimi.
c) Fornitura del servizio di lavanderia e guardaroba degli effetti personali degli ospiti. Si deve intendere il lavaggio, la stiratura nonché la piccola manutenzione degli indumenti e della biancheria personale.
2. La raccolta e la riconsegna degli indumenti personali, per evitare disguidi, deve avvenire in confezioni individuali per ciascun anziano.
3. Resta inteso che:
⮚ i capi smarriti, sciupati o resi inutilizzabili dalla lavatura o dalla stiratura devono essere immediatamente rimborsati all'anziano e/o alla sua famiglia.
⮚ i capi di biancheria piana devono essere consegnati in pacchi che garantiscano la massima igiene della biancheria in essi contenuti.
4. Il soggetto gestore ha l'obbligo di trattare la biancheria piana ed i capi personali degli ospiti con detersivi ed additivi che devono essere a norma di legge, idonei ad assicurare la necessaria morbidezza nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altro. In particolare il soggetto gestore deve garantire un'ottimale disinfezione dei capi utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi.
5. Nell'espletamento del servizio si osserverà almeno la seguente frequenza:
⮚ La biancheria da letto dovrà essere cambiata due volte la settimana e ogni qualvolta si rendesse necessario.
⮚ Xxxxxxxxxxx e biancheria personale saranno consegnati lavati e stirati due volte la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario.
⮚ L'abbigliamento personale sarà lavato e stirato due volte la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario.
7.6 TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
1. L'utente sarà accompagnato gratuitamente per le visite mediche e per la risoluzione di incombenze personali di tipo amministrativo entro un raggio di cento chilometri dal Comune di Borore.
2. Servizi di accompagnamento per motivi personali (visite ad amici e a famigliari, gite e visite di piacere) sono esclusi dal presente capitolato e regolati direttamente fra il soggetto gestore e l'ospite.
7.7 SEGRETERIA SOCIALE
La struttura, con il proprio personale, aiuterà gli ospiti a compilare moduli e richieste ad uso amministrativo, compilerà bollettini e pagherà bollette, curerà l'accesso a programmi di assistenza e sostegno e ogni altro atto a favore dell'ospite.
7.8 SERVIZIO PULIZIA LOCALI
1. Il Concessionario deve garantire un'adeguata pulizia dei locali della struttura affidata.
2. Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezione, sempre latenti in strutture comunitarie, nonché per garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi, sono previsti i seguenti interventi:
a) la pulizia con frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica (compresi i festivi) per i seguenti locali:
camere da letto, servizi igienici, ingressi, parti comuni, scale, spogliatoi, soggiorni, cucina, davanzali esterni, ripostigli;
b) operazioni da eseguirsi con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche:
⮚ sanificazione cucina e servizi igienici (piastrelle, pavimenti, arredi esterni, sanitari, ecc.) intesa come intervento che, oltre all'azione detersiva della pulizia, impiega un insieme di metodiche per rendere i diversi spazi abitativi privi di rischi che l'eventuale presenza di elementi inquinanti possano determinare. Non solo rimozione dello sporco ma rimozione delle fonti patogene;
⮚ pulizia termosifoni;
⮚ disinfezione pavimenti;
⮚ lavaggio vetri, telai, infissi;
⮚ pulizie a fondo delle camere;
⮚ spolveratura ad umido di griglie di aspirazione, contro soffittature e apparecchi di illuminazione;
⮚ aspirazione polvere poltrone in tessuto, divani, sedie;
⮚ lavaggio a fondo di tutti i locali;
⮚ pulizia straordinaria, con lavaggio e sanificazione, di poltrone, divani e tendaggi;
⮚ interventi di disinfestazione.
3. Gli orari di intervento devono rispettare le esigenze della struttura affidata e comunque devono essere tali da non costituire intralcio alle normali attività della struttura.
4. Il Concessionario deve provvedere direttamente a sue spese a tutte le prescrizioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle vigenti norme di legge e provvedere alla dotazione dei materiali per i servizi igienici quali carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta.
5. L'impiego di attrezzi e macchinari, la loro scelta, le caratteristiche tecniche devono essere rispondenti allo svolgimento degli interventi programmati nella struttura; devono essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, nonché dotati del contrassegno dell'Impresa. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.
6. Presso la struttura affidata, per ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza per l'eventuale consultazione (in caso di visite ispettive, controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, ecc.).
7. Il personale addetto al servizio di pulizia locali deve:
⮚ essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare;
⮚ essere munito di apposito tesserino di riconoscimento;
⮚ indossare un idoneo abito da lavoro;
⮚ mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga a contatto, durante l'espletamento del servizio;
⮚ mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
⮚ essere sostituito qualora, per giustificati motivi, risultasse "incompatibile" con le mansioni da svolgere o con le caratteristiche e le finalità specifiche del Centro per Anziani;
⮚ essere addestrato all'utilizzo dei prodotti e quindi avere una preparazione tecnica ed un'esperienza sperimentata.
8. Deve, inoltre, essere dotato di idonee calzature e di tutti i mezzi di protezione predisposti in materia di norme di sicurezza e di infortunistica quali: guanti, mascherine antipolvere, ecc.
7.9 PULIZIA CURA E SI STEMAZIONE DELLE AREE VERDI
L'ente gestore dovrà sistemare le aree verdi curando la manutenzione settimanale dei giardini.
7.10 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA, ARREDI, ATTREZZATURE, ELETTRODOMESTICI
1. Il soggetto gestore è obbligato a garantire un uso corretto e diligente dell'intera dotazione concessa in uso dal Comune ed un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio oggetto di concessione nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato.
2. Il soggetto Concessionario si impegna a custodire ed a mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione ordinaria, gli immobili, gli impianti ed i beni ad esso concessi in uso, ad utilizzare gli stessi per il servizio di cui al titolo di gara e a consegnare detti beni al Comune alla scadenza o comunque alla cessazione del contratto, in buone condizioni (cioè compatibili con la normale usura).
3. Inoltre, sono a carico del soggetto gestore la manutenzione delle attrezzature e degli impianti nonché la revisione periodica.
4. Per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria si fa rinvio a quanto indicato nella Legge 457/78 recante norme per l'edilizia residenziale.
5. E' a carico del soggetto Concessionario la manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici. Oltre a ciò sono a carico del Concessionario le spese straordinarie per la riparazione o per la sostituzione dei presidi dovute a guasti imputabili a negligenza d'uso.
6. Il Concessionario deve tenere un registro degli interventi eseguiti. Al termine della concessione il soggetto gestore dovrà redigere un inventario, da consegnare all'Amministrazione Comunale, di tutti gli arredi e le attrezzature della struttura con l'indicazione dello stato di conservazione e di funzionamento dei medesimi. Deve altresì farsi carico dell'onere di
ripristinare quei presidi eventualmente mancanti o danneggiati.
Articolo 8
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (esclusa la manutenzione ordinaria), che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere comunicati preventivamente al Comune. Il Comune si farà carico direttamente della loro realizzazione o eventualmente previo accordo autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario.
Ocralora i1-Concessionario-ottenga-contributi-economici-inerenti gli interventi di miglioria dell'immobile da parte di soggetti pubblici o privati, decidesse di effettuare eventuali migliorie, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione all'Amministrazione. La quale esprimerà la propria. autorizzazione in forma scritta. Eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'opera (concessioni edilizie ecc....) dovranno essere richieste dal Concessionario e sono a totale carico dello stesso.
Nulla è dovuto per eventuali migliorie per gli investimenti effettuati, in corso di concessione, nella struttura dalla società.
Articolo 9
IL PERSONALE – GERALITA’
1. La Ditta Concessionaria per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale e dei servizi annessi dovrà fare riferimento agli standards vigenti in materia di personale e alle qualifiche riconosciute dalla Regione Sardegna e dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Utilizzerà, pertanto, le figure professionali adeguate garantendo che il rapporto numerico fra utenti e operatori corrisponda con quanto stabilito dalla vigente legislazione. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare anche alle eventuali future disposizioni normative che implichino adeguamento del personale. La Ditta Concessionaria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, è tenuta a trasmettere:
⮚ l'elenco nominativo del personale;
⮚ copia conforme del titolo o attestato;
⮚ curriculum formativo-professionale;
degli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con l'indicazione dei servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro.
2. I curricula dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.
3. Eventuali variazioni del personale dovranno essere comunicate c o n le stesse modalità a cadenza
mensile.
4. Il Concessionario dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti.
5. Per le norme di carattere generale inerenti il personale impiegato nei servizi oggetto della concessione si rimanda a quanto definito agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato.
Articolo 10
IL PERSONALE – GESTIONE
1. Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare à fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali. Sono a carico del Concessionario eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il Concessionario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai soci e dipendenti garantendo la loro formazione e l'aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.
3. Tutte le ore di formazione obbligatorie (D. Lgs. n. 81/2008, privacy) quelle previste dal Capitolato e quelle proposte dal Concessionario in sede di gara dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.
4. Il Concessionario, al fine di ridurre il fenomeno del turn-over, dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.
5. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 11
NORME A TUTELA DEI LAVORATORI
Per l'intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.
Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno
essere applicate anche ai soci-lavoratori.
Se il Concessionario sarà una Cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.
Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili, qualora previsto dai contratti in essere.
A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.
Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.
II Concessionario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
I suddetti obblighi vincoleranno il Concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa della struttura o dalle dimensioni déll'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo il Concessionario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente al Comune le ricevute mensili degli stipendi pagati e le dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Comune provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Concessionario entro due mesi, verranno applicate le sanzioni previste dal presente Capitolato.
II Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
Il Concessionario riconosce che l'Amministrazione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente.
II Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente concedente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione concedente.
Il Concessionario solleverà l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per. retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
Articolo 12
DISCIPLINA DEI CAMBI DI GESTIONE
La ditta aggiudicataria è obbligata all'assolvimento integrale dell'art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali del 2004 che recita nel punto B "L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d" del medesimo articolo.
Articolo 13
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E VOLONTARIATO
1. L'attività delle persone in servizio civile volontario e dei volontari deve essere considerata aggiuntiva rispetto a quella svolta dagli operatori professionali impiegati dal soggetto gestore. Alla copertura assicurativa delle persone in servizio civile e volontario assegnate direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile deve provvedere -il soggetto gestore; le associazioni di volontariato, invece, provvedono per i propri associati.
2. Qualora si intenda attivare progetti che prevedono l'impiego di singoli cittadini non afferenti ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni, il soggetto gestore è tenuto a garantire la necessaria copertura assicurativa.
3. II Concessionario è tenuto a comunicare al Sevizio Sociale del Comune i progetti attivati ed i nominativi dei volontari coinvolti nonché dei volontari di cui ai commi precedenti.
Articolo 14
OBBLIGHI DEL GESTORE
1. In relazione al contenuto del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, sono individuati i seguenti obblighi del Concessionario:
a) assunzione in proprio dell'onere di adozione di tutte le misure volte a garantire che il servizio pubblico oggetto della presente concessione avvenga nel pieno rispetto della normativa in vigore;
b) rispetto delle tariffe stabilite in sede di gara;
c) riconoscimento nei confronti del Comune di Borore del canone di concessione;
d) accettazione della superiore vigilanza dell'ente concedente sul funzionamento del servizio;
e) deposito presso il Comune di Borore del Piano di Autocontrollo - H.A.C.C.P., elaborato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 155/1997, i cui oneri diretti e indiretti sono ad esclusivo carico dell'affidatario;
f) esonero per il Comune di Borore da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
g) assunzione di ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato;
h) assunzione di ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi dal personale impiegato nell'espletamento del servizio;
2. Resta comunque inteso che, nel caso di perdite aziendali risultanti a fine anno dal conto profitti e perdite, deve intendersi esclusa ogni partecipazione del Comune di Borore al ripianamento delle perdite subite dal Concessionario stesso. Il Concessionario sarà inoltre responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati a terzi e all'ente concedente nell'espletamento della sua attività. Sarà obbligo della ditta provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sulla ditta affidataria, restando escluso da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il Concessionario, nell'assumere il servizio si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali, legislative e regolamentari vigenti, sia igienico - sanitari che giuridici - amministrativi e sia in materia di prevenzione infortuni e rapporti di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.
3. II Concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione dei servizi oggetto di concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni di quanto a lui affidato dal Comune in relazione all'espletamento del servizio.
4. Sarà obbligo del Concessionario sottoporre ogni lavoratore dipendente al controllo periodico presso una struttura sanitaria pubblica per il rilascio del tesserino sanitario prescritto dalle vigenti normative.
5. E' vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti; non è ammesso dare mance, compensi o regali in generale al personale che opera nella struttura né da parte degli ospiti né da parte dei loro congiunti
Articolo 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. La ditta aggiudicataria è obbligata alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di appalto in quanto applicabili.
2. La ditta aggiudicataria, al fine di comprovare l'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008, dovrà produrre, oltre al certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed al documento unico di regolarità contributiva, I'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII al D. Lgs. n. 81/2008 ovvero esibire la relativa documentazione.
3. L'aggiudicataria dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio, il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ed al successivo articolo 28 del D.Igs. 81/2008, riferito ai servizi oggetto di concessione nonché il Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni se richiesto.
4. II Comune comunicherà, all'atto dell'avvio del servizio, il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
5. L'aggiudicataria dovrà parimenti comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal citato decreto legislativo onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.
Articolo 16
SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
Nel caso in cui il Concessionario sospenda, senza giustificati motivi, per un qualsiasi periodo, il servizio o non lo esegua in modo regolare e completo, l'Amministrazione Comunale, a seguito di formale diffida
o mediante lettera raccomandata, può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del Concessionario tutte le spese e qualsiasi altra passività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale dovrà adottare in conseguenza della sospensione o dell'irregolare esecuzione del servizio da parte. del Concessionario. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal Concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell'importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del Concessionario dell'importo eccedente in caso di danno di entità superiore. La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.
Articolo 17
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
1. II Comune, tramite i propri funzionari, effettuerà, con cadenza almeno trimestrale ed ogniqualvolta lo riterrà opportuno, accertamenti tendenti a verificare che da parte del Concessionario siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Il Concessionario è tenuto a collaborare ai fini dell'effettuazione degli accertamenti e ad esibire la documentazione che gli verrà richiesta. Al termine delle verifiche verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti.
2. Il Concessionario s'impegna, altresì, a sollevare il Comune per danni subiti in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione ovvero per pretesi diritti vantati in relazione ai vincoli contrattuali posti in essere dal Concessionario o dai suoi dipendenti. Il Concessionario provvederà ad assicurare gli operatori addetti ai servizi contro qualsivoglia infortunio o danno derivante dal servizio stesso.
3. Al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, il Concessionario dovrà consegnare agli ospiti al momento dell'inserimento presso il centro, copia del Regolamento e del capitolato d'oneri disciplinante l'espletamento del servizio.
Articolo 18
PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI
1. Gli immobili, impianti, attrezzature ed arredi facenti parte del Centro per Anziani Sacro Cuore sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, restando inteso che la stessa ne concede l'uso al Concessionario per tutto il periodo di durata dell'affidamento.
2. Il Comune metterà a disposizione del Concessionario gli immobili, le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dalla data di inizio delle attività.
Articolo 19
OBBLIGHI DEL GESTORE RIGUARDO AGLI IMMOBILI
Il gestore dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni assegnati. E' responsabile della loro tenuta in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario per un importo pari al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.
Articolo 20
PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO
Gli impianti eventualmente installati dal Concessionario a pertinenza di quelli già in dotazione alla struttura restano di proprietà del Concessionario per tutto il periodo di durata dell'affidamento. L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso dell'Amministrazione Comunale. La proprietà degli stessi impianti sarà automaticamente trasferita all'Amministrazione Comunale allo scadere dell'affidamento secondo le modalità previste nel presente capitolato.
Articolo 21
ESECUZIONE DI LAVORI - COMMESSE
1. Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento della struttura, il Concessionario dovrà avvalersi di imprese idonee nel rispetto della normativa vigente.
2. II Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Borore da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori, forniture o servizi. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
3. Il Concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguire al Comune, il quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l'autorizzazione.
Articolo 22
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE
DELL'AFFIDAMENTO
1. Al termine della durata dell'affidamento, il Concessionario dovrà restituire gli immobili e gli impianti nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in buono stato di manutenzione ed idonei all'uso a cui sono destinati.
2. I beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso. Nel caso di deterioramento o eccessiva usura, i beni dovranno essere sostituiti e/o reintegrati a totale carico del gestore.
3. La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali, da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'affidamento.
4. Gli impianti di nuova installazione di proprietà del Concessionario, al termine dell'affidamento, saranno ceduti in proprietà al Comune di Borore in base al valore risultante dalla perizia di stima redatta dal Servizio Tecnico comunale.
5. Il valore dei beni oggetto di cessione sarà quello stabilito nella dichiarazione di assenso del Comune e conseguente autorizzazione con un abbattimento annuale del prezzo in misura del 5%(cinque per cento).
Articolo 23
INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALITÀ
1. Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, fatte salve le cause di decadenza dall'affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.500,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale applicherà, inoltre, una penale quantificabile in euro 150,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui il Concessionario, a seguito di segnalazioni del Servizio Sociale di disservizi o lamentele da parte degli anziani e/o della loro rete familiare o amicale o rilevato direttamente dal personale del Servizio Sociale non prenda adeguati provvedimenti in merito.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. II Concessionario, nei quindici giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio.
4. Qualora si accerti l'inosservanza dei contratti di lavoro del personale impiegato nell'espletamento del servizio, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando eventuali crediti nei confronti del Concessionario e/o la cauzione senza che il Concessionario possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento di danni.
5. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria ritenuta opportuna.
Articolo 24
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Possono costituire causa di decadenza della concessione le inadempienze agli obblighi contrattuali quali:
a) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
b) prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo irregolare;
c) mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
d) impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso;
e) mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa
in vigore;
f) interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del Concessionario;
g) mancato reintegro della cauzione;
h) mancato pagamento del canone di concessione;
i) inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 15 del presente capitolato.
2. L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in presenza di ogni altra inadempienza giudicata grave tale da rendere impossibile la prosecuzione del servizio. La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con apposito provvedimento che sarà notificato al domicilio del Concessionario senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.
3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.
Articolo 25
SUB - CONCESSIONE
1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di subconcedere a terzi la gestione della struttura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.
2. In caso di infrazioni alle norme del presente Capitolato e del contratto commesse dal sub Concessionario "occulto", il Concessionario verrà ritenuto unico responsabile verso il Comune e verso i terzi.
Articolo 26
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le Imprese, le Cooperative Sociali e/o loro Consorzi iscritte all'albo regionale predisposto dalla regione di appartenenza per lo svolgimento di servizi analoghi, con esperienza maturata nella gestione di servizi similari e/o svolgono servizi analoghi, singoli o raggruppati, le quali dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione come stabilito nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Per ciò che concerne le Associazioni temporanee d'Imprese o Consorzi d'Imprese, a mente della vigente normativa in materia, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle ditte raggruppate e devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole ditte e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dalla vigente normativa in materia.
Articolo 27
CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia dell'importo di € 10.153,84, pari al due per cento del valore presunto della concessione, sotto forma di cauzione e di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni al quale si rinvia per le modalità da osservare.
Per fruire del beneficio relativo alla riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, I'operatore economico avente diritto segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Articolo 28
CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'aggiudicataria dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva dell'importo di euro 50.769,23 pari al 10% del valore presunto della concessione, costituita secondo quanto previsto dall'art.113 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Il Concessionario provvederà ad integrare il deposito cauzionale nell'ipotesi di adeguamento delle rette e corrispettivi relativi ai servizi affidati.
3. La cauzione sarà svincolata solo a conclusione della concessione, decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le eventuali altre pendenze.
4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 29
CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE
1. II conferimento della concessione sarà effettuata previa adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione del progetto - offerta, su conforme proposta della commissione giudicatrice.
2. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, nessuno dei progetti - offerta presentati ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l'Ente.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.
4. Il risultato definitivo della gara sarà comunicato ai concorrenti mediante lettera raccomandata A-R i quali dovranno ritirare, entro 30 gg. dalla data di ricezione, gli elaborati ed i documenti presentati, con esclusione del progetto originale e dell'offerta economica. Trascorso tale termine il Comune non risponderà a nessun titolo degli elaborati inviati dai partecipanti.
5. Il progetto presentato dal vincitore della procedura aperta resterà di proprietà dell'Amministrazione, senza corresponsione di alcun compenso. Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed oneri da essi sostenuti nella redazione dei progetti.
Articolo 30
DANNI A PERSONE E COSE - COPERTURA ASSICURATIVA
1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d'irregolarità o carenza delle prestazioni. II soggetto gestore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.
2. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi RCT/RCO avente i seguenti massimali:
- RCT con massimale per sinistro e per anno non inferiore a euro 1.000.000,00;
- RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a euro 1.200.000,00.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione nonché a terzi.
4. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Ente prima della data fissata per l'attivazione del servizio.
5. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l'esclusiva funzione di ulteriore garanzia.
Articolo 31
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
È esclusa la clausola arbitrale.
Articolo 32
CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
1. La stipula del contratto avverrà entro i termini di legge. Se l'aggiudicatario non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge o non si presenterà alla stipulazione del contratto e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
2. Fanno parte integrante del contratto:
⮚ il presente Capitolato;
⮚ l'offerta presentata dalla ditta in sede di gara;
⮚ il Regolamento di funzionamento del Centro per Anziani Sacro Cuore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 002 del 10/02/2016.
3. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il Concessionario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Articolo 33
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 "testo unico sulla protezione dei dati personali", nomina il soggetto aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati dei quali verrà a conoscenza durante ed a causa dell'espletamento del servizio.
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire limitatamente al periodo di espletamento del servizio e solo per le finalità del medesimo, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.
3. L'aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza del decreto legislativo 196/2003 per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico.
4. L'aggiudicataria si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa adottato in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività nonché a rendere noti, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione, i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
Articolo 34
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia al Regolamento di funzionamento del Centro per anziani Sacro Cuore, alle norme vigenti in materia di concessioni ed appalti di pubblici servizi nonché ad ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia.
Borore, lì 22/02/2016
Il Responsabile del Settore x.xx a.s. Xxxxxxx Xxxxxx