CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell9Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l9organizzazione dell9operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, se il servizio è in continuità con altro progetto SAI finanziato da Roma Capitale nel periodo precedente l9aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell9aggiudicatario uscente, garantendo l9applicazione dei CCNL di settore, di cui all9articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, il nuovo Affidatario del contratto di appalto, conformemente a quanto previsto nell’Avviso e nel Capitolato di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro, come previsto dall’articolo 50, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE. 1. Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, al momento del cambio appalto l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
2. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’ente appaltante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora disciplinati dal CCNL dell’utilizzatore.
3. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e sue s.m.i., con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro.
4. Al fine di garantire la corretta applicazione della clausola sociale e per valutare le modalità di garanzia dello status contrattuale di provenienza, l’agenzia aggiudicataria dell’appalto e le XX.XX. territoriali avvieranno un confronto almeno 20 giorni prima dell’effettiva operatività dell’aggiudicazione. L’agenzia uscente è tenuta prima dei 20 giorni a fornire tutte le informazioni alle Parti inerenti il numero di lavoratori coinvolti, le qualifiche professionali, lo status contrattuale e l’anzianità di servizio.
5. Nel caso di cambio appalto, l’agenzia uscente non può richiedere la penalità di mancato preavviso nelle ipotesi di dimissioni dei lavoratori.
CLAUSOLA SOCIALE. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario, pertanto, si impegna a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’esecuzione dei contratti applicativi attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Vd. art. 50 del D.Lgs. 50/16: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”. .
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, si applicano, ai sensi dell’art. 50 del Codice, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio. Nell’allegato “B2 – Dettaglio del personale” al presente Capitolato è riportata l’indicazione del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale, livello contrattuale e scatti di anzianità. Si precisa che tale informazione è riportata solo a titolo indicativo in quanto il dato effettivo e attuale del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura. Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.
CLAUSOLA SOCIALE. Il rapporto di lavoro relativo al personale in servizio presso il gestore uscente del servizio è regolato dalle disposizione del C.C.N.L del Settore Turismo – Comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l’Allegato 5 “Personale in servizio” dettaglia il numero dei dipendenti alla data indicata sull’allegato stesso, la qualifica e la durata del rapporto contrattuale.
CLAUSOLA SOCIALE. Ai sensi dell’art. 50 del Codice l’aggiudicatario è obbligato ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori in forza all’aggiudicatario uscente, garantendo – compatibilmente con la propria organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi in vigore scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale. Si rappresenta altresì che l’obbligo sopra richiamato, oltre a garantire la continuità occupazionale, è fortemente motivato dalla delicatezza del servizio, rivolto a un’utenza con particolare necessità di instaurare relazioni continuative e significative. L’organico attualmente impiegato presso l’asilo nido è così composto: Coordinatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 8 37,5 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 36 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 36 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 30 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 30 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 30 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 30 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 30 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 25 ore Educatrice XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 25 ore Ausiliaria XX ANINSEI/Temp. Ind. 1 25 ore Ausiliaria XX ANINSEI/Temp. Ind. 1 25 ore Cuoca XX ANINSEI/Temp. Ind. 3 25 ore
CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola sociale.
CLAUSOLA SOCIALE. Il Concessionario subentrante, al fine di garantire la continuità del rapporto con i destinatari del servizio, si obbliga ad assicurare i livelli occupazionali, procedendo prioritariamente all’assunzione del personale già in forza nelle imprese cessanti la concessione. Applicando i CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e garantendo il mantenimento dell’inquadramento attuale ed in generale i diritti maturati dal personale in servizio a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione prescelta dal concessionario subentrante. A tal fine, per l’indicazione delle quantità di personale e il relativo inquadramento economico previsto nel Piano Economico Finanziato (Pag. 6 del PEF) utilizzati dall’attuale Concessionario, si rinvia alla tabella allegata agli atti di gara denominata "Dipendenti Centro Carni". Il Concessionario è direttamente responsabile nei riguardi dell’Amministrazione e di terzi di ogni evento comunque connesso ai servizi oggetto del presente Capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione che è da considerarsi terza.