CLAUSOLA SOCIALE Clausole campione

CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, il nuovo Affidatario del contratto di appalto, conformemente a quanto previsto nell’Avviso e nel Capitolato di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro, come previsto dall’articolo 50, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
CLAUSOLA SOCIALE. Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, e al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici dovranno accettare espressamente la clausola sociale e l’impegno sarà annoverato tra gli obblighi contrattuali specifici che graveranno sull’appaltatore. Gli operatori economici dovranno predisporre un proprio progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che, compatibilmente, con l’organizzazione d’azienda propria dell’operatore, beneficeranno della stessa. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato, riportati nella La mancata presentazione di detto progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un‘offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l’esclusione dalla gara. L’esclusione non è fondata, invece, nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, si applicano, ai sensi dell’art. 50 del Codice, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio. Nell’allegato “B2 – Dettaglio del personale” al presente Capitolato è riportata l’indicazione del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale, livello contrattuale e scatti di anzianità. Si precisa che tale informazione è riportata solo a titolo indicativo in quanto il dato effettivo e attuale del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura. Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.
CLAUSOLA SOCIALE. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato l’aggiudicatario si impegna ad assumere ed utilizzare gli operatori impiegati dal precedente appaltatore, preferibilmente con contratti a tempo indeterminato e, comunque, con contratti di durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto. I lavoratori impiegati nel precedente appalto saranno riassorbiti dall’aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione della società aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio da eseguire. Nell'esecuzione del servizio l’aggiudicatario utilizza, se previsto da specifiche normative, anche “personale volontario”, e aggiorna l’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica in ordine ai dati (generalità, qualifica, titolo di studio, ecc.) del personale impiegato per l’esecuzione del servizio, con trasmissioni periodiche degli elenchi e/o su richiesta. Si fa presente che:
CLAUSOLA SOCIALE. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine l’elenco del personale attualmente impiegato sarà reso disponibile in allegato agli atti di gara: in detto elenco sono indicati il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed il numero complessivo di addetti con la precisazione del numero di lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 381/1981 nonché con la precisazione delle relative qualifiche, dei relativi livelli di anzianità, del relativo monte ore.
CLAUSOLA SOCIALE. Richiamato quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, l’Appaltatore subentrante - qualora debba procedere a nuove assunzioni per la regolare esecuzione dei servizi affidati - dovrà prioritariamente assumere il personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto di Appalto. Si evidenzia che risultano impiegati nell’esecuzione dell’Appalto relativo alla gestione dei cimiteri comunali di Novate Milanese n. 2 persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time - CCNL Cooperative Sociali - con il seguente inquadramento: • una unità di livello C1 - 5 scatti di anzianità (anno di assunzione: 2007) appartenente alle categorie di lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991; • una unità di livello C3 - 5 scatti di anzianità (anno di assunzione 2008). Qualora l’Appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’Appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’Appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’Appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’Appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. La stazione Appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie per la corretta applicazione sono di esclusiva competenza dell’Appaltatore subentrante.
CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:
CLAUSOLA SOCIALE. Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente so- stenuti in favore dei prestatori di lavoro. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola sociale.
CLAUSOLA SOCIALE. In relazione allo specifico oggetto del servizio del presente Capitolato, la continuità educativa è considerata un valore. A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, la Ditta aggiudicataria dell’appalto è tenuta obbligatoriamente al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuta al rispetto dell’art. 37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione. In caso la Ditta aggiudicataria non faccia parte del predetto comparto e abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del servizio in affidamento, dovrà, in via prioritaria, assumere il personale che opera alla dipendenze del gestore uscente, dallo stesso individuato come idonee, a condizione che sia coerente con l’organizzazione prescelta. L'impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull'appaltatore ai sensi dell’art 50 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee guida Anac 13/2019 recanti la disciplina delle clausole sociali.