Si conferma Clausole campione

Si conferma con riferimento al subcriterio 4.2 si chiede: a) se sia necessario produrre le certificazioni ENEC e le fotometrie certificate, R 4.2 a): si precisa che non è obbligatorio produrre le certificazioni ENEC e le fotometrie certificate, tuttavia sarà dato maggior peso alla loro presentazione dettagliata per ciascuna taglia di potenza ed ottica utilizzata; b) se tale documentazione sarà oggetto di valutazione R 4.2 b): si conferma che tale documentazione sarà oggetto di valutazione; c) se vi deve essere corrispondenza tra i dati presenti nel certificato ENEC, nelle fotometrie certificate e le caratteristiche tecniche proposte nella relazione; R 4.2 c): si conferma che vi dovrà essere corrispondenza; - con riferimento al subcriterio 10.2, si chiede se per “professionisti incaricati a seguire i servizi di illuminazione pubblica e semaforici” si fa esclusivo riferimento ai “tecnici specializzati/coordinatori e delle squadre di addetti costituenti le risorse di intervento” sotto citati, interni all’azienda.
Si conferma. CONVENZIONE. ART 5 - RISCOSSIONI, COMMA 10 Si chiede conferma che il Comune provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente
Si conferma. Si conferma DOMANDA 115:
Si conferma no In relazione al bando per il servizio di consulenza e attività professionali alla regolarizzazione di alcuni stabili in Roma - CPV 98390000-3 lo scrivente chiede informazioni e delucidazioni :
Si conferma. Il bollo dovrà essere assolto in forma virtuale come previsto dal punto 16.1 della lex specialis
Si conferma. TC.ST.A.3001.B QUESITO 26: Con riferimento all''Allegato 2.3_Prescrizioni Tecniche Impianti TLC– Capitolo 2.2, si chiede conferma che: - per i nodi a due direzioni sia possibile utilizzare Roadm 9 degree invece dei roadm 20 porte twin wss garantendo la funzionalità C-F (Colorless-Flexgrid). RISPOSTA QUESITO 26: I Roadm utilizzati devono garantire tutte le funzionalità richieste nell’Allegato 2.3 (paragrafo 2.1 pagg. 8-10) in particolare le funzionalità CDC-F. QUESITO 27: Si allega apposito file .xls denominato “Allegato_Domande&Risposte_N_27” con i quesiti e le relative risposte. QUESITO 28: In merito alla RDO N.0158.2022 “Accordo Quadro per la “Manutenzione straordinaria e upgrade tecnologico della infrastruttura SDH (Synchronous Digital Hierarchy) in esercizio nella rete nazionale di RFI nonché l’upgrade dei relativi impianti TLC, Luce e Forza Motrice (LFM) e della loro certificazione e integrazione”, non essendo ancora stati recepiti i chiarimenti inerenti alle modalità di partecipazione in RTI e considerati i tempi necessari per la predisposizione della documentazione amministrativa, si richiede una proroga temporale di almeno 30gg per la RDO di cui sopra.
Si conferma. Si. Relativamente al PASSOE si rimanda al N.B. di pag.7 del Disciplinare di gara nel quale è chiaramente scritto “il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa….”.

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  • Percentuale di conferma Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

  • SERVIZIO CLIENTI Il servizio di assistenza a disposizione dei Clienti (riferimenti sui Fogli Informativi delle Carte). Consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare. Tramite il Servizio Clienti il Titolare può ricevere assistenza per domande, richieste di aiuto, notifiche di anomalie o questioni riguardanti la Carta, anche in merito alla sicurezza.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Condizioni di cui al Prospetto di Base datato 5 giugno 2014 i quale costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetti). Il Prospetto di Base e ciascun Supplemento al Prospetto di Base sono stati passaportati in Italia in conformità all’Articolo 18 della Direttiva Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base. L'informativa completa su BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (l'Emittente), BNP Paribas (il Garante) nonché sull'offerta dei Titoli è ricavabile solo sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Una sintesi dei Titoli (che comprende la Sintesi del Prospetto di Base come modificata al fine di riflettere le previsioni delle presenti Condizioni Definitive) è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sará disponibile per la consultazione presso il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ e copie possono essere ottenute gratuitamente presso gli uffici indicati dell'Agente dei Titoli. Il Prospetto di Base sará inoltre disponibile sul sito internet dell'AFM ▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. Nel presente documento, i riferimenti alle Condizioni numerate sono fatti ai termini e condizioni della relativa serie di Titoli e i termini e le espressioni definiti nei predetti termini e condizioni avranno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive, nei limiti in cui si riferiscano a tale serie di ▇▇▇▇▇▇ e salvo ove diversamente ed espressamente specificato. Le presenti Condizioni Definitive riguardano la serie di ▇▇▇▇▇▇ indicata al paragrafo "Disposizioni Specifiche relative ad ogni Serie" che segue. Nel presente documento, con "▇▇▇▇▇▇" si intende fare riferimento ai Titoli oggetto delle presenti Condizioni Definitive. Pertanto, ogni riferimento a "Titolo" deve essere interpretato di conseguenza.