Sicurezza e riservatezza. 1. In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR) ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, l’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile...
Sicurezza e riservatezza. 5.1 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di Lepida. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5.2 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui Convenzione Enti pubblici sportello LepidaID al comma 5.1 e rispondono nei confronti di Lepida per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5.3 Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di Lepida attinente le procedure adottate da Lepida in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Sicurezza e riservatezza. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Sicurezza e riservatezza. Oltre a quanto indicato ai paragrafi precedenti, gli utenti devono tener presente che, nell’assolvimento dei propri compiti, il personale che gestisce i sistemi di elaborazione e le reti di telecomunicazione può avere, saltuariamente, la necessità di analizzare i dati transazionali dei messaggi di posta per garantire il corretto funzionamento del servizio e in queste occasioni è possibile che avvengano inavvertitamente accessi al contenuto stesso dei messaggi. Tale personale è tenuto comunque al rispetto di stretti vincoli di riservatezza qualora di verificassero i casi citati. Il Ministero della Pubblica Istruzione si pone come obiettivo fondamentale la fornitura di servizi di posta elettronica sicuri ed affidabili avvalendosi di fornitori altamente qualificati. Va comunque ricordato, come già detto in precedenza, che la sicurezza e riservatezza della posta elettronica non possono essere garantite in ogni circostanza, in particolare per quanto concerne i messaggi di posta scaricati sui Personal Computer. In questo caso è indispensabile che l’utente stesso provveda ad attuare le azioni adeguate a proteggere le informazioni usando tutti i mezzi disponibili, quali ad esempio password di accesso alle applicazioni e alla propria postazione di lavoro5.
Sicurezza e riservatezza. Ciascuna Autorità competente metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni e particolari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai predetti dati, l'archiviazione sicura degli stessi dati in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.
Sicurezza e riservatezza. 7.1 Oracle ha implementato e manterrà misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per il Trattamento delle Informazioni Personali allo scopo di prevenire distruzione, perdita o alterazione accidentali o illegali, divulgazione o accesso non autorizzati a Informazioni Personali. Tali misure disciplinano tutte le aree di sicurezza applicabili ai Servizi, inclusi accessi fisici, accessi ai sistemi e ai dati, trasmissione e criptaggio, input, backup dei dati, segregazione dei dati e monitoraggio di sicurezza, applicazione delle misure nonché altri controlli e misure di sicurezza. Ulteriori dettagli relativamente alle misure di sicurezza specifiche per i Servizi da Voi ordinati sono definiti nelle policy di sicurezza applicabili per tali Servizi: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxx.xxxx; xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxx.xxxxx;
7.2 Tutti i dipendenti Oracle, delle Affiliate e dei Subresponsabili Terzi che trattano Informazioni Personali sono vincolati da apposite clausole o accordi di riservatezza e tenuti alla formazione continua sulla privacy in conformità alle policy di Oracle in materia di protezione delle informazioni riservate.
Sicurezza e riservatezza. 9.1 Per quanto riguarda i Servizi, Doctolib attua le misure tecniche e organizzative adeguate con riferimento alla sicurezza, in conformità alle disposizioni previste dalla Normativa sulla Protezione dei Dati Personali e dal GDPR, e dirette a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi presentati dal Trattamento dei Dati personali dell’Utente/Abbonato, secondo quanto indicato sub Allegato 2 (Misure tecniche e organizzative). Per valutare il livello adeguato di sicurezza, Doctolib terrà conto dei rischi che possono derivare dalla distruzione accidentale o illecita, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso ai Dati Personali e Dati Sanitari che possono essere trasmessi, conservati o altrimenti trattati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del GDPR. Gli obblighi di cui sopra non liberano in alcun modo l’Utente/Abbonato dall'obbligo di mettere in atto tutti i mezzi di sicurezza necessari a garantire la riservatezza dei Documenti e dei Dati Abbonati, del Database Paziente, dei Dati Utenti, dei Dati Personali e dei Dati Sanitari presenti sulla Piattaforma Doctolib. Le parti convengono che, in caso di controllo, il Contratto di cui è parte il presente Accordo sulla protezione dei dati può essere messo a disposizione di qualsiasi autorità competente.
Sicurezza e riservatezza. L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Sicurezza e riservatezza. L’Ente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza tramite l'esecuzione delle attività di sportello, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell'attività di sportello e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di Lepida. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività di sportello. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Ente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza come definito sopra e risponde nei confronti di Lepida per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di Lepida attinente le procedure adottate dall’Ente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Sicurezza e riservatezza. 1. ANCI Xxxxxx-Romagna ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all’esecuzione dell’Accordo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell’Assemblea legislativa.
2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.