Sicurezza e riservatezza. 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Sicurezza e riservatezza. 12. Ciascuna Autorità competente metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni e particolari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai predetti dati, l'archiviazione sicura degli stessi dati in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.
Sicurezza e riservatezza. 1. L'appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Sicurezza e riservatezza. 1. In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR) ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, l’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Sicurezza e riservatezza. Oltre a quanto indicato ai paragrafi precedenti, gli utenti devono tener presente che, nell’assolvimento dei propri compiti, il personale che gestisce i sistemi di elaborazione e le reti di telecomunicazione può avere, saltuariamente, la necessità di analizzare i dati transazionali dei messaggi di posta per garantire il corretto funzionamento del servizio e in queste occasioni è possibile che avvengano inavvertitamente accessi al contenuto stesso dei messaggi. Tale personale è tenuto comunque al rispetto di stretti vincoli di riservatezza qualora di verificassero i casi citati. Il Ministero della Pubblica Istruzione si pone come obiettivo fondamentale la fornitura di servizi di posta elettronica sicuri ed affidabili avvalendosi di fornitori altamente qualificati. Va comunque ricordato, come già detto in precedenza, che la sicurezza e riservatezza della posta elettronica non possono essere garantite in ogni circostanza, in particolare per quanto concerne i messaggi di posta scaricati sui Personal Computer. In questo caso è indispensabile che l’utente stesso provveda ad attuare le azioni adeguate a proteggere le informazioni usando tutti i mezzi disponibili, quali ad esempio password di accesso alle applicazioni e alla propria postazione di lavoro5. Nel caso di assenza prolungata sarebbe buona norma attivare il servizio di risposta automatica (Auto- reply). In alternativa, e in tutti i casi in cui sia necessario un presidio della casella di e-mail per ragioni di operatività aziendale, il Responsabile deve nominare un collega fiduciario con lettera scritta che in caso di assenza inoltri i file necessari a chi ne abbia urgenza. Qualora il Responsabile non abbia provveduto ad individuare un collega fiduciario o questi sia assente o irreperibile, l’organizzazione, mediante personale appositamente responsabile, potrà verificare il contenuto dei messaggi di posta elettronica dell’responsabile, informandone l’responsabile stesso e redigendo apposito verbale.
Sicurezza e riservatezza. Oltre a quanto indicato ai paragrafi precedenti, gli utenti devono tener presente che, nell’assolvimento dei propri compiti, il personale che gestisce i sistemi di elaborazione e le reti di telecomunicazione può avere, saltuariamente, la necessità di analizzare i dati transazionali dei messaggi di posta per garantire il corretto funzionamento del servizio e in queste occasioni è possibile che avvengano inavvertitamente accessi al contenuto stesso dei messaggi. Tale personale è tenuto comunque al rispetto di stretti vincoli di riservatezza qualora di verificassero i casi citati. Il Ministero della Pubblica Istruzione si pone come obiettivo fondamentale la fornitura di servizi di posta elettronica sicuri ed affidabili avvalendosi di fornitori altamente qualificati. Va comunque ricordato, come già detto in precedenza, che la sicurezza e riservatezza della posta elettronica non possono essere garantite in ogni circostanza, in particolare per quanto concerne i messaggi di posta scaricati sui Personal Computer. In questo caso è indispensabile che l’utente stesso provveda ad attuare le azioni adeguate a proteggere le informazioni usando tutti i mezzi disponibili, quali ad esempio password di accesso alle applicazioni e alla propria postazione di lavoro (Vedi Politica PEO utenti scuola: ver.8 del 11.7.2016, MIUR)
Sicurezza e riservatezza. 1. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.
Sicurezza e riservatezza. 5.1 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di Lepida. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Sicurezza e riservatezza. 1. L’Ente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
Sicurezza e riservatezza. 1. L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.