CAPITOLATO SPECIALE
Allegato 1)
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITA’/PREZZO
PERIODO PRESUNTO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 12 MESI E PROROGA TECNICA DI SEI MESI
CIG: 9236767542
Sommario
ART. 2 – Oggetto dell’appalto 3
ART. 4 - Descrizione del servizio ed obblighi dell’affidatario. 3
ART. 5 – Clausola di salvaguardia 4
ART. 6 – Corrispettivo e valore dell’appalto 4
ART. 7 – Modalità di espletamento del servizio 7
ART. 9 – Richiesta ed avvio di lavoratori in somministrazione 8
ART. 10 – Profili Professionali 9
ART. 11 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro in somministrazione 11
ART. 13 – Garanzie ed obblighi dei contraenti (Cauzione definitiva e Polizza assicurativa) 11
ART. 14 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 13
ART. 15 – Cessione del contratto e subappalto del servizio 13
ART. 17 - Ritenuta a garanzia 14
ART. 18 – Fatturazione elettronica e pagamenti 14
ART. 19 - Obblighi di tracciabilità 14
ART. 20 – Rinnovo del contratto 15
ART. 21 – Risoluzione del contratto 15
ART. 23 - Attestazione di regolare esecuzione 15
ART. 24 - Scioperi – Continuità del servizio 16
ART. 27 - Spese contrattuali 17
ART. 28 - Controversie e Foro competente 18
ART. 29 - Normativa applicabile 18
ART. 1 – Ente Appaltante
ASP – Centro Servizi alla Persona (denominata nella documentazione di gara anche “ASP” o “Stazione Appaltante”), Via Ripagrande 5, Cap. 44121 Ferrara, Tel. 0532 799.500 Fax 0532 765.501, e.mail: info@aspfe.it PEC: pec.info@pec.aspfe.it.
ART. 2 – Oggetto dell’appalto
Affidamento biennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso ASP Centro Servizi alla Persona – Via Ripagrande,5 - Ferrara relativo a diverse figure professionali presumibilmente per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e proroga tecnica di sei mesi.
ART. 3 – Durata appalto Periodo presunto: 01/07/2022 al 30/06/2023 (un anno)
Rinnovi: Eventuale rinnovo per periodo di ulteriori 12 mesi. (dal 01/07/2023 al 30/06/2024)
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime o migliori condizioni, per una durata massima di ulteriori 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
Proroga Tecnica:
L’appaltatore, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni economiche e modalità pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, su semplice richiesta di ASP Centro Servizi alla Persona qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovo contratto di appalto.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 4 - Descrizione del servizio ed obblighi dell’affidatario.
La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto ha per oggetto l’individuazione dell’Agenzia autorizzata cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, indicate al successivo art. 9 e nelle schede costi personale allegate al presente capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell’utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276, attuativo della legge c.d. Biagi, come richiamato dal D.lgs. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dei servizi gestiti da Asp Centro Servizi alla Persona.
I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze dei singoli servizi gestiti da Asp Centro Servizi alla Persona, che non è in alcun modo vincolata a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di Asp Centro Servizi alla Persona, senza che il concorrente o l’aggiudicatario possano vantare titolo
alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.
Il presente appalto di servizi è regolamentato dalle seguenti norme:
• Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
• Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive integrazioni e modificazioni;
• Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251;
• Direttiva Unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004;
• D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
• D. Lgs. 81 del 15/06/2015;
• D. lgs. 50 del 18/04/2016.
I lavoratori avviati presso i diversi servizi gestiti da Asp Centro Servizi alla Persona non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Asp Centro Servizi alla Persona, nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz’altra formalità, previo pagamento al Somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta.
Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, l’Agenzia ha l’obbligo di fornire le figure professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Il servizio di somministrazione comprende quindi l’attività di ricerca, di selezione, di formazione e sostituzione del personale assente per legittimo impedimento.
ART. 5 – Clausola di salvaguardia
Alla luce di quanto previsto dall’art. 15, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di convenzioni CONSIP, convenzioni dell’Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER), le condizioni contrattuali definite con l’aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, Asp Centro Servizi alla Persona avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
ART. 6 – Corrispettivo e valore dell’appalto
L’affidamento avrà durata biennale dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva e sarà efficace, presumibilmente dal 01/07/2022, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di 4 mesi previsto dall’art. 7 del presente Capitolato Speciale.
Al termine del primo periodo di durata annuale, potrà essere disposto un eventuale rinnovo fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, a insindacabile giudizio di questa Amministrazione, che l’Agenzia aggiudicataria sarà obbligata a svolgere alle medesime condizioni, economiche e contrattuali, in essere.
Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell’affidamento, anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre il termine del contratto di appalto (ed in questo caso la durata del contratto si intenderà prorogata sino al termine dell’ultima somministrazione).
L’importo presunto dell’appalto, per il periodo di valenza contrattuale, per l’eventuale rinnovo fino a un massimo di 12 mesi e per la proroga tecnica di sei mesi, è così composto:
N. FIGURE | CATEGORIA | IMPORTO ORARIO | ORE STIMATE ANNUALI | AMMONTARE APPALTO PER UN ANNO dal 01/07/2022 al 30/06/2023 | AMMONTARE EVENTUALE RINNOVO 1 ANNO 01/07/2023 al 30/06/2024 | EVENTUALE PROROGA TECNICA 6 MESI DAL 01/07/2024 al 31/12/2024 | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA |
16 | D1 | 20,96 € | 20.592 | 431.608,32 € | 431.608,32 € | 215.804,16 € | 1.079.020,80 € |
11 | C1 | 19,24 € | 20.592 | 396.190,08 € | 396.190,08 € | 198.095,04 € | 990.475,20 € |
16 | B3 | 17,99 € | 29.952 | 538.836,48 € | 538.836,48 € | 269.418,24 € | 1.347.091,20 € |
1 | B1 | 17,09 € | 1872 | 31.992,48 € | 31.992,48 € | 15.996,24 € | 79.981,20 € |
INDENNITA' DI TURNO | 107.767,30 € | 107.767,30 € | 53.883,65 € | 269.418,24 € | |||
COSTO PERSONALE | 1.506.394,66 € | 1.506.394,66 € | 753.197,33 € | 3.765.986,64 € | |||
AGGIO ORARIO (soggetto a ribasso) | 58.406,40 € | 58.406,40 € | 29.203,20 € | 146.016,00 € | |||
TOTALE | 1.564.801,06 € | 1.564.801,06 € | 782.400,53 € | 3.912.002,64 € |
Complessivamente, per l’intero periodo comprensivo di eventuale rinnovo e proroga tecnica, il valore stimato dell’appalto ammonta ad € 3.765.986,64 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed € 146.016,00 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge).
Si specifica che il costo per il personale somministrato comprende una somma pari a titolo di maggiorazione per prestazione lavorativa in giornata festiva, somma sulla quale non è dovuto l’aggio di agenzia.
Per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento.
Il Margine d’Agenzia per ogni categoria è pari ad € 0,80 orari, pertanto la base d‘asta dell’aggio è complessivamente pari ad € 58.406,40 oltre IVA per il periodo contrattuale di un anno.
Gli importi annui a base dell’appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti nei singoli servizi gestiti da Asp Centro Servizi alla Persona. Tali importi non costituiscono la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l’importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, ecc.).
Non si prevedono, considerando la quota a carico dell’utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione dell’appalto.
All’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.
Asp “Centro Servizi alla Persona” corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato come da allegato 5-6-7-8 al presente capitolato (costo che sarà rideterminato, a cura di Asp “Centro Servizi alla Persona”, in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento economico) unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di gara, sul quale andrà calcolata l’IVA. Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo ASPI.
Il costo dell’ora ordinaria o maggiorata è riepilogato negli importi invariabili, come da dettaglio voci esplicitato per ciascun singolo profilo nelle schede allegate importo che potrà essere aggiornato qualora intervengano variazioni contrattuali a livello nazionale.
N.B.: Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti,
congedi straordinari etc.) sono a carico dell’Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.
Si precisa che:
• le ore di lavoro convenzionali, su base giornaliera, sono pari a 6;
• il divisore orario convenzionale mensile, CCNL Comparto Funzioni Locali, è pari a 156;
• il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Funzioni Locali, è pari a 1872.
In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale rinnovo.
Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base, integrato dall’aggio di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali a titolo di salario accessorio, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:
1. Ricerca e selezione del personale;
2. Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
4. Quota assicurativa INAIL;
5. Sostituzione del personale;
6. Ex Festività;
7. Festività infrasettimanali;
8. Attività di formazione;
9. Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore;
10. Ferie, congedi e permessi;
11. Buoni pasto;
12. Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione;
13. Fornitura della divisa completa (escluse le calzature), uniforme a quella in uso presso le strutture gestite da Asp “Centro Servizi alla Persona” nella quantità di n. 5 divise annuali il cui costo sarà a carico dell’aggiudicatario (costi: € 0,85 oltre Iva al 22% per giacca o casacca per singolo lavaggio, € 0,85 oltre Iva al 22% per pantalone per singolo lavaggio);
14. Controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno (richiesti da ASP e da fatturarsi a parte)a;
15. Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
16. Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
17. Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l’imposta IRAP a carico dell’utilizzatore, posto che Asp “Centro Servizi alla Persona” è un ente pubblico non economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Si precisa che per quanto riguarda le festività è da fatturare a parte esclusivamente la maggiorazione sulle ore effettivamente prestate, mentre con riferimento al buono pasto è prevista la possibilità di fatturare solo il costo eccedente i € 5,29 e maggiorato della sola contribuzione
Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso Asp “Centro Servizi alla Persona”.
Asp “Centro Servizi alla Persona” deve corrispondere all’Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.
Il Servizio Personale di Asp “Centro Servizi alla Persona” trasmetterà all’Agenzia, entro il terzo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati.
Il dettaglio degli oneri retributivi e degli aspetti fiscali sono riportati analiticamente nell’allegato B schede costi personale per ciascun profilo.
Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dall’aggio di Agenzia.
ART. 7 – Modalità di espletamento del servizio
Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente da Asp “Centro Servizi alla Persona”, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell’interesse della stessa.
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle sotto riportate modalità.
A. L’Agenzia, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole richieste di prestazioni di lavoro in somministrazione avanzate da Asp “Centro Servizi alla Persona”, relativamente alle diverse figure professionali, previa richiesta scritta di Asp.
B. Le prestazioni richieste si svolgeranno con le modalità che verranno esplicitate all’interno della richiesta di cui al punto A, posto che Asp “Centro Servizi alla Persona” gestisce servizi che prevedono differenti articolazioni orarie, anche con prestazioni per 7 giorni la settimana; le eventuali turnazioni saranno definite dal responsabile dell’Unità Operativa richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali (ovvero 36 ore settimanali). Ai lavoratori inseriti con contratto di somministrazione è altresì riconosciuta la fruizione del buono pasto, qualora sussistano le condizioni previste dal CCNL di riferimento, con le medesime modalità in uso per i dipendenti di Asp “Centro Servizi alla Persona”. Il numero di buoni pasto sarà oggetto di comunicazione mensile da parte di Asp “Centro Servizi alla Persona”
C. L’Agenzia dovrà presentare all’utilizzatore almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte della struttura di utilizzo; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità Asp “Centro Servizi alla Persona si riserva comunque un periodo di prova secondo quanto stabilito dal CCNL delle Agenzie per il lavoro, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
D. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra Asp “Centro Servizi alla Persona” e l’Agenzia.
E. I lavoratori avviati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. I lavoratori dovranno possedere i requisiti per poter lavorare all’interno dell’Asp o di enti pubblici analoghi.
F. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso i servizi di Asp “Centro Servizi alla Persona”. In merito all’aggiornamento formativo del personale infermieristico e fisioterapista somministrato, l’Agenzia si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti.
G. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Funzioni Locali per la categoria di riferimento a seconda dell’inquadramento attribuito, come da schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili. Ai lavoratori spetterà inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, l’indennità di turno nella misura prevista dal CCNL comparto Funzioni Locali, sulla base del turno effettuato.
H. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.
I. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
J. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL contenuta nelle schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili.
K. Asp “Centro Servizi alla Persona” osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; Asp “Centro Servizi alla Persona” si impegna altresì ad informare l’Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti. L’Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore stesso svolgerà presso Asp “Centro Servizi alla Persona.
L. L’Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell’inserimento nei servizi di Asp “Centro Servizi alla Persona”, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni. L’Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124.
M. Asp “Centro Servizi alla Persona” corrisponderà all’Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all’Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.
N. Asp “Centro Servizi alla Persona” potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.
ART. 8 – Periodo di prova
Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva del contratto, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire ad Asp “Centro Servizi alla Persona” di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.
In caso di valutazione negativa, espressa al termine del periodo di prova, Asp “Centro Servizi alla Persona, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere dal contratto (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata, con preavviso di 15 giorni ed invio a mezzo PEC.
In tal caso all’Agenzia spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.
Asp “Centro Servizi alla Persona” potrà richiedere all’Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l’Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.
Asp “Centro Servizi alla Persona” si riserva inoltre di procedere all’incameramento dell’intera garanzia fidejussoria definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 9 – Richiesta ed avvio di lavoratori in somministrazione
Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:
• la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
• le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• la sede di lavoro;
• i dati relativi alla posizione INAIL.
Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall’Agenzia ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovrà comunque avvenire nel rispetto di quelli dichiarati nell’offerta tecnica.
Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì i tempi previsti per l’applicazione di eventuali penali.
Le copie dei contratti di lavoro tra l’Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse al Servizio Personale di Asp “Centro Servizi alla Persona”, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, del modello UNIEMENS e delle buste paga. Qualora l’Agenzia non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, Asp “Centro Servizi alla Persona” procederà alla risoluzione del contratto ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno dell’Agenzia inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali.
Doveri del personale
Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.
Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale, nonché il Regolamento di gestione del personale ASP, per quanto compatibile con l’istituto della somministrazione.
L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dall’Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni, che provvederà ad informare tempestivamente Asp “Centro Servizi alla Persona” dell’esito della procedura.
Asp “Centro Servizi alla Persona” comunicherà, per iscritto, tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.
Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’ASP e sarà tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato.
Adempimenti dell’Agenzia di somministrazione
L’Agenzia dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente dal servizio o che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, conformemente alla tempistica stabilita nell’art. 10 del presente capitolato, dietro specifica richiesta di Asp “Centro Servizi alla Persona”. Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall’Agenzia all’ASP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione. In ogni caso l’Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare ad Asp “Centro Servizi alla Persona” una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.
Sicurezza
La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.
Il referente aziendale presso il quale l’Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.
L’inosservanza da parte dell’Agenzia Aggiudicataria delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
ART. 10 – Profili Professionali
I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:
• categoria D1: Psicologo, Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile, Assistente Sociale;
• categoria C1: Istruttore Amministrativo e/o Contabile, infermiere, fisioterapista, educatore/mediatore
• categoria B3: Operatore Socio-Sanitario, Collaboratore Amministrativo
• categoria B1: Magazziniere, centralinista
Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze di Asp “Centro Servizi alla Persona”. Nell’eventualità, sarà cura di Asp “Centro Servizi alla Persona” fornire all’Agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l’aggio di aggiudicazione.
Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all’interno della richiesta di attivazione della somministrazione.
Si precisano sin da ora i requisiti richiesti per alcune figure professionali, posto che per tutti i profili è richiesta piena idoneità psico-fisica alla mansione e possesso della patente di guida categoria B in corso di validità.
Infermiere: si richiede il possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. Si richiede iscrizione all’Albo degli Infermieri;
Fisioterapista: si richiede possesso di diploma di laurea in fisioterapia (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie), ovvero diploma di fisioterapista conseguito in base a precedente ordinamento, abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.
Educatore: si richiede il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Scienze dell’educazione (Classe L-19 DM 270/04) indirizzo di Educatore Professionale o titoli equipollenti; Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali Lauree secondo le vigenti disposizioni normative. L’equipollenza dovrà essere dichiarata e dimostrata a cura del candidato.
Operatore Socio Sanitario: si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, unitamente ad attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” e possedere piena idoneità psico-fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.
Magazziniere: assolvimento scuola dell’obbligo. Esperienza maturata nel ruolo da ricoprire presso altri enti pubblici o privati
Categoria di inquadramento | Fabbisogno stimato anno 2022 in ore | Fabbisogno stimato anno 2023 in ore | Totale stima fabbisogno contrattuale annuo | Totale stima fabbisogno per eventuale rinnovo di 12 mesi | Proroga tecnica |
D1 | 10.296 | 10.296 | 20.592 | 20.592 | 10.296 |
C1 | 10.296 | 10.296 | 20.592 | 20.592 | 10.296 |
B3 | 14.976 | 14.976 | 29.952 | 29.952 | 14.976 |
B1 | 936 | 936 | 1.872 | 1.872 | 936 |
Totale colonna | 36.504 | 36.504 | 73.008 | 73.008 | 36.504 |
ART. 11 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro in somministrazione
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore imputabili ad ASP, l’Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. ASP garantirà la retribuzione del lavoratore fino al termine del contratto di lavoro.
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 3 giorni. L’Agenzia dovrà garantire la sostituzione del lavoratore per ogni assenza che superi i 3 giorni con uno di pari livello professionale ed è altresì impegnata ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello già inviato per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni, entro il termine dichiarato nell’offerta tecnica, che decorre dal manifestarsi dell'assenza.
ART. 12 – Penalità
In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi di offerta, si provvederà ad attivare un contradditorio ed in caso di esito negativo dello stesso saranno applicate le seguenti penali:
• per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
• per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
• per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio all’Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui l’Asp “Centro Servizi alla Persona”, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.
L’eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, il servizio si intenderà comunque non eseguito e Asp “Centro Servizi alla Persona” potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.
Si precisa che in caso di risoluzione, essendo presente la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, non verrà effettuata l’esecuzione in danno.
ART. 13 – Garanzie ed obblighi dei contraenti (Cauzione definitiva e Polizza assicurativa)
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, l’Agenzia aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, nella misura e con le modalità indicate all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Asp “Centro Servizi alla Persona”. La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte di Asp “Centro Servizi alla Persona”, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora Asp “Centro Servizi alla Persona” escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l’Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte di ASP.
La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell’Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura
dei danni effettuata dalla stessa a terzi nell’ambito del presente contratto, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.
L’Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:
a) pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Funzioni Locali per la categoria professionale corrispondente;
d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
e) effettuare i necessari accertamenti sanitari pre-assuntivi (le visite periodiche restano invece a carico di Asp “Centro Servizi alla Persona”).
L’Agenzia si obbliga inoltre a:
1. individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con Asp “Centro Servizi alla Persona”, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;
2. assicurare la reperibilità telefonica di uno o più referenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30 fornendone i recapiti ed indicando le modalità di contatto;
3. attivare un numero di emergenza per la gestione delle urgenze, che funzioni al di fuori degli orari di cui al punto 2, posto che i servizi assistenziali funzionano 7 giorni su 7 e che potrebbero presentarsi situazioni critiche anche durante i giorni prefestivi e festivi, che debbano essere gestite tempestivamente, trattandosi di servizi alla persona;
4. effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e buona fede, tenuto conto delle esigenze espresse da Asp “Centro Servizi alla Persona;
5. rispettare i tempi previsti dall’offerta tecnica e dal presente Capitolato Speciale per la fornitura di personale;
6. provvedere entro e non oltre 48 ore alla sostituzione del personale turnista che si assenti in modo non programmato ed osservare la medesima tempistica per la sostituzione del personale che si assenti per infortunio / malattia / dimissioni / non superamento del periodo di prova, previa autorizzazione di Asp (Centro Servizi alla Persona”. Rispetto al personale non turnista, la sostituzione potrà essere attivata solo su richiesta espressa di Asp “Centro Servizi alla Persona, che in ogni caso corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente prestate.
Asp “Centro Servizi alla Persona” si obbliga a sua volta a:
a) comunicare per scritto all’Agenzia l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso l’Agenzia avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
b) versare direttamente in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
c) corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica;
d) comunicare tempestivamente gli elementi utili all’eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore;
e) corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica, nel rispetto delle scadenze fissate dal presente Capitolato Speciale.
All’Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate, pertanto, in caso di assenza dal servizio del lavoratore per malattia, infortunio, ferie, congedi e permessi (ivi compresa la licenza matrimoniale), nessun corrispettivo è dovuto all’Agenzia, che pertanto dovrà considerare tali oneri a proprio carico.
Il lavoratore somministrato ha il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto da Asp “Centro Servizi alla Persona”, salvo il caso di mancato gradimento, nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo per la risoluzione del contratto.
ART. 14 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
Asp “Centro Servizi alla Persona” attraverso i propri servizi amministrativi e socio-sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.
Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del Capitolato, l’Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Sull’esecuzione del contratto vigila il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile Area Affari Generali e Personale, Fabrizio Samaritani.
Il Direttore dell’esecuzione effettuerà la verifica di conformità, tramite controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.
Nel caso vi fossero da evidenziare all’Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un temine di dieci (10) giorni per le presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, l’ASP procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.
ART. 15 – Cessione del contratto e subappalto del servizio
E’ vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all’ASP e la perdita della cauzione.
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell’ASP fermo comunque il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’ASP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 105 del Codice.
ART. 16 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario, a fronte dei servizi di cui all’art. 2 del presente capitolato, corrisponde all’offerta economica presentata in sede di gara.
Il ribasso d’asta è stato determinato a proprio rischio dall’Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime pertanto l’offerta è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. L’Aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo indicato nell’offerta per tutta la durata contrattuale e per i periodi di cui all’art. 3 del presente capitolato.
Ai sensi del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, in assenza di definizioni dei costi standardizzati per il servizio in oggetto, i prezzi dell’offerta verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Altrettanto sarà fatto in caso di rinnovi del contratto. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
ART. 17 - Ritenuta a garanzia
Sul corrispettivo del contratto saranno effettuate le ritenute a garanzia di cui al codice dei contratti.
L’importo delle ritenute sarà svincolato in sede di liquidazione finale, alla conclusione del contratto, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
ART. 18 – Fatturazione elettronica e pagamenti
Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente ad Asp “Centro Servizi alla Persona”, secondo le istruzioni impartite. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00 dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.
Le fatture dovranno essere emesse dall’aggiudicatario e trasmesse ad ASP mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese.
Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese.
Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Via Ripagrande n. 5 - 44121 Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389.
Si precisa che:
• ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l’Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è NUMERICO).
• che l’IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT).
Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto da ASP con lettera raccomandataA/R.
ART. 19 - Obblighi di tracciabilità
L’Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire all’ASP ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:
✓ a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
✓ a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto;
✓ ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della citata legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
ART. 20 – Rinnovo del contratto
Al termine del periodo di validità del contratto di somministrazione per il primo biennio, Asp “Centro Servizi alla Persona” potrà richiedere un rinnovo del contratto stesso per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, che l’Agenzia resterà obbligata ad accettare, mantenendo invariate le condizioni economiche a quel momento vigenti.
ART. 21 – Risoluzione del contratto
ASP “Centro Servizi alla Persona” può risolvere il contratto a mezzo lettera raccomandata nei seguenti casi:
• per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni;
• per il reiterarsi di inadempienze contrattuali dell’Agenzia, nonostante una preventiva diffida scritta;
• per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria ed assistenziale di Asp “Centro Servizi alla Persona”;
• per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
• nei casi di cessazione dell’attività dell’Agenzia, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
• per l’eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo ad Asp “Centro Servizi alla Persona” che non determini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
• subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa.
ART. 22 - Recesso
L’ASP può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all’Aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed alle eventuali ulteriori somme previste dall’art. 109 del D. Lgs 50/2016.
ART. 23 - Attestazione di regolare esecuzione
A conclusione del contratto il Direttore dell’esecuzione emette l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale:
✓ si provvede al saldo delle prestazioni eseguite;
✓ allo svincolo della cauzione prestata dall’Aggiudicatario;
✓ allo svincolo, previa verifica della regolarità contributiva, di quanto accantonato a titolo di ritenuta “a garanzia”.
ART. 24 - Scioperi – Continuità del servizio
Poiché ASP deve garantire servizi socio sanitari e assistenziali, in caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troveranno applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell’Aggiudicatario.
In ogni caso l’Aggiudicatario dovrà, in accordo con ASP, garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri, nel rispetto comunque dei lavoratori e della possibilità di esercitare il legittimo diritto di sciopero.
ART. 25 - Riservatezza
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato A al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall’Ente- ASP quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato “servizio trasporto con ambulanza” -, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Sicurezza e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
ART. 26 - Pantouflage
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, l’appaltatore sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 27 - Spese contrattuali
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario deve rimborsare ad ASP le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016); tali spese sono stimate indicativamente in euro €. 4.000,00.
ART. 28 - Controversie e Foro competente
In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ferrara. Nelle more della definizione della controversia, l’Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.
ART. 29 - Normativa applicabile
Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile unico del Procedimento
Allegato A
Accordo per il trattamento di dati personali
Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l’Ente ASP e il Fornitore di servizi, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
1. Premesse
Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:
● Allegato 1: Glossario
● Allegato 2: Appendice “Security”
Le Parti convengono quanto segue:
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente ASP
2.1 Il Fornitore, relativamente a tutti i Datipersonalichetrattapercontodell’ASP garantisce che:
● tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
● non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte da ASP e afronte diquanto disciplinato nel presente accordo;
● non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l’incarico da ASP, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
● prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’ASP se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’ASP si ponga in violazione di Normativa applicabile;
2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:
● procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’ASP dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
● procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogniinteressato;
● procedure atte agarantirelacancellazioneoilbloccodell’accesso ai datipersonali a richiesta dall’Ente;
● procedure atte a garantire il diritto degliinteressatiallalimitazioneditrattamento, su richiesta dell’Ente.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifichedecisionidel Garanteperlaprotezionedeidatipersonali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
3.3 Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l’elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell’ambito dell’incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all’attestazione delle conoscenze, dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà allaregistrazionedegliaccessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;
o in alternativa
3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
3.4 L’Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”;
3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
3.6 Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza previste all’allegato Security. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l’Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, allemisure indicate nell’appendice“Security”.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Fornitore dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed
organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata
formazione in materia di protezione deidatipersonaliesicurezzainformatica, consegnando all’Ente le evidenze di tale formazione.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di datipersonali
6.1 Il Fornitore, nell’eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivicompreseleconseguenzepatrimonialiderivantidataliviolazioniod omissioni.
7. Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea
7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presentecontratto al terminedelperiododiconservazioneeinqualsiasicircostanzaincuisia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
8.2 Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell’Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa,
unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell’Ente.
9. Audit
9.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Ente.
9.2 Il Fornitore consente, pertanto, all’Ente l’accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub- Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.
9.3 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
9.4 Nel caso in cui l’audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l’Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.
9.5 Nel caso in cui l’audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 comma 4 lett. a), l’Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.
9.6 Il rifiutodel Fornitoredi consentirel’audit all’Ente comporta la risoluzione delcontratto.
10. Indagini dell’Autorità ereclami
Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi:
● richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forzedell’ordine;
● istanza ricevuta da soggetti interessati.
Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze ocomunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 Il Fornitore, in virtù diquantoprevistodall’art. 33 del Regolamento, dovràcomunicarea mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenereogniinformazioneutileallagestionedeldatabreach,oltrea:
● descrivere la natura della violazione dei dati personali;
● le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
● irecapitidel DPOnominatoodelsoggettocompetenteallagestionedeldatabreach;
● la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
● una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effettinegativi.
11.2 Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni inordineallaviolazione didati, anchealfinediindividuare, prevenireelimitaregli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
12. Responsabilità e manleve
12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:
● avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo;
● nonfornisce dettagli al reclamante senzalapreventivainterazione con l’Ente;
● non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
● fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione delreclamo.
GLOSSARIO
“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale osociale;
“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WPArt. 29.
“Appendice Security”: consistenellemisure di sicurezzacheilTitolaredeterminaassicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Appendice“Security”
Il Fornitore deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.
Tali misure sono descritte all’indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict