CAPITOLATO D’ONERI INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI
CAPITOLATO D’ONERI INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO AUTOCARRI
IN DOTAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA e AL COMUNE DI LUGO.
LOTTO 2
Ottobre 2020
Redatto dal Servizio Appalti Acquisti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
LOTTO 2
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Capitolato ha per oggetto i contenuti di un Accordo Quadro inerente l’esecuzione di tutti gli interventi che riguardano il servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri in dotazione agli Enti:
• Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
• Comune di Lugo
La consistenza del parco-veicoli, oggetto del presente capitolato, viene riportata nell'allegato elenco. Tale elenco potrà variare nel corso del servizio nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli, anche a seguito di demolizioni o nuovi acquisti, in caso di razionalizzazione del parco veicoli stesso, o per diversa causa, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi e/o interessi di sorta da parte della ditta.
Verranno rese note alla ditta le variazioni del parco veicoli.
Il servizio di manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:
• manutenzione ordinaria ovvero il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case madri e con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelli parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc..)
• manutenzione straordinaria ovvero ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare le funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc...)
• xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x'xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx'Xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
• sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la tenuta in efficienza del mezzo, con la solo esclusione del carburante
• riparazioni, manutenzioni e sostituzione relativi all'impianto elettrico e di climatizzazione dei mezzi;
• gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 del "Nuovo Codice della Strada" D.lgs. 285/92 e s.m.i.);
Si precisa che nelle attività sopra evidenziate sono comprese altresì prestazioni di elettrauto che dovranno essere svolte da personale idoneo all’interno della ditta oppure essere oggetto di subappalto da indicare in sede di gara; in tale ipotesi le prestazioni effettuare dal subappaltatore saranno comunque assoggettate al medesimo ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.
L’Accordo Quadro è da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
L’Accordo Quadro individua:
• la tipologia di prestazioni;
• la durata dell’accordo quadro;
• il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere eseguite le prestazioni contemplate nell’accordo quadro, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs n.50/2016.
Le prestazioni affidabili ai sensi dell’accordo quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione e riparazione di tutti i veicoli di cui all’elenco suindicato, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro previsto dall’accordo stesso. L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere gli interventi che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs n.50/2016, e della durata ivi previsti.
Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla disciplina dettata dal D.Lgs 50/2016.
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo quadro rispondono alle necessità di mantenimento del parco autocarri del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore massimo dell’Accordo Quadro è stimato in € 83.114,76 + IVA suddiviso come segue:
• per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna € 58.360,66 + IVA
• per il Comune di Lugo € 24.754,10 + IVA
Il valore massimo dell'Accordo Quadro è da considerarsi del tutto presunto potendo variare in aumento o in diminuzione, ridurlo del tutto o in parte per proprie necessità, circostanze imprevedibili, in funzione delle esigenze che nel corso del periodo contrattuale si presenteranno per il parco automezzi, impegnando la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo. Non è pertanto previsto un importo minimo garantito per l’Impresa.
Costo complessivo della manodopera per l’intera durata dell’accordo: € 33.245,00
L’Accordo Quadro avrà durata di 22 mesi a decorrere dal 01/03/2021.
ART. 3 - OFFERTA ECONOMICA E PREZZI
L'impresa concorrente dovrà presentare l'offerta economica secondo le modalità contenute nel disciplinare di Gara, indicando:
• s 1 - lo sconto percentuale unico da praticare per gli anni 2021 e 2022, sulla tariffa oraria della mano d’opera per prestazioni da meccanico, emessa dalle Organizzazioni Provinciali Artigiane (C.N.A. e Confartigianato) calcolata per imprese “con dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro specifici e di diagnosi elettronica e personale specializzato” e quantificata -a titolo indicativo - per l’anno 2020 in € 52,00 escluso IVA, salvo eventuali aggiornamenti per gli anni successivi.
• s 2 - lo sconto percentuale unico sui ricambi originali i cui prezzi base sono quelli riportati nei listini ufficiali di cui al successivo articolo.
Stabilito che, convenzionalmente, il servizio di cui al presente capitolato viene suddiviso al 40% per la mano d'opera ed al 60% per i ricambi, risulterà aggiudicataria dell'appalto l'impresa che avrà presentato il migliore sconto percentuale complessivo che sarà determinato secondo la seguente formula:
x = (s1*0,40) + (s2*0,60)
dove
x è lo sconto percentuale complessivo
s1 è lo sconto percentuale sulla mano d'opera
s2 è lo sconto percentuale sui pezzi di ricambio
Gli sconti ed i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto stabilito al successivo articolo.
ART. 4 - LISTINI PREZZI RICAMBI - TEMPARI E TARIFFARI
I listini dei prezzi dei ricambi originali (meccanici/elettrici/lubrificanti), con riferimento alle marche del parco mezzi, saranno quelli correnti all'1.1.2021 per il primo anno contrattuale e all'1.1.2022 per il secondo anno, salvo variazioni dei listini ufficiali intercorrenti nel periodo contrattuale.
I tariffari della mano d'opera per prestazioni da meccanico saranno quelli correnti all'1.1.2021 per il primo anno e all'1.1.2022 per il secondo anno.
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione copia dei listini prezzi, di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, nonché i relativi aggiornamenti, nelle forme e con le modalità concordate successivamente con l'Amministrazione,nonché dimostrare, a richiesta dell’Amministrazione, di utilizzare i tempari delle case madri o simili, per il calcolo delle ore di manodopera.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso l'Amministrazione rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, siano superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione definitiva.
Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali messi a disposizione dell'Amministrazione dovrà essere preventivamente concordato.
I prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile di impresa anche delle percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza e assicurazione operai, piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, ecc.... nonché del compenso per l'impiego e il consumo degli arnesi e mezzi provvisionali, smaltimento rifiuti.
REVISIONE PREZZI
L’adeguamento dei prezzi sui materiali e ricambi è automatico. Lo sconto offerto (che rimane fisso per tutta la durata di validità del contratto) è infatti applicato di volta in volta sui listini vigenti, e pertanto il prezzo fatturato, al netto dello sconto, è automaticamente aggiornato al listino in vigore; così pure i prezzi della manodopera, per i quali sarà applicato lo sconto offerto (che rimane fisso per tutta la durata di validità del contratto) ai tariffari della manodopera correnti per anno e vigenti.
ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione dovranno essere eseguiti a cura dell'aggiudicatario con proprio personale specializzato, secondo le norme della buona tecnica e conformemente alle specifiche dei veicoli di cui all'allegato elenco.
La Ditta aggiudicataria in ordine a quanto sopra, solleva l'Ente appaltante da ogni responsabilità civile e penale circa eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza di difetti delle prestazioni svolte imputabili ad incuria ed imperizia del proprio personale.
Gli interventi dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente materiali e parti di ricambio originali esenti da difetti di qualsiasi natura ed acquistati direttamente dalle case madri o presso rivenditori "autorizzati".
L'Ente si riserva di richiedere a propria discrezione, per gli autoveicoli obsoleti, la fornitura di parti di ricambio di recupero o rigenerati, da valutare al valore del mercato al momento dell'acquisto, il cui montaggio verrà richiesto espressamente all'aggiudicatario se ritenuto conveniente.
Tempi di intervento e delle prestazioni :
Tutte gli interventi da eseguire sui mezzi, decorrenti dalla consegna del mezzo, dovranno essere eseguiti sulla base delle sottoelencate necessità:
• PRONTO INTERVENTO priorità assoluta con inizio immediato o comunque entro e non oltre le 24 ore (giorno lavorativo successivo);
• URGENTE con inizio entro 48 ore (2 giorni lavorativi successivi);
• PROGRAMMATA alla data concordata.
Tempi di esecuzione:
La ditta dovrà eseguire gli interventi in linea con i tempi standard previsti delle case madri ad esclusione della mancata reperibilità immediata dei pezzi di ricambio e di eventuali rifacimenti del motore, o per comprovate cause attestate dal referente del servizio interno all'Amministrazione.
Recupero dei mezzi in avaria ed interventi in loco:
L'amministrazione usufruisce gratuitamente del recupero dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo del territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, fino all'officina della Ditta aggiudicataria ove il mezzo può essere riparato oppure usufruisce di piccoli interventi risolutivi in loco.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare in caso di guasti anche interventi in loco, il servizio sarà attivato mediante richiesta telefonica e sarà da garantire entro 2 ore.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire il recupero dei mezzi in avaria entro un limite massimo di 200 km a corsa (dalla sede dell’Officina) per un massimo di 3 recuperi all’anno
Modalità di richiesta degli interventi:
In esecuzione all’Accordo Quadro l’appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi solo ed esclusivamente su presentazione del buono d'ordine del Servizio Appalti Acquisti riportante gli estremi del mezzo oggetto di riparazione, eventuale servizio al quale il veicolo è in dotazione e gli interventi da eseguire, nonché l'importo stimato, ad esclusione degli interventi effettuati in loco in via d'urgenza.
In particolare la ditta è tenuta a presentare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente e prima dell’emissione del buono d’ordine, apposito preventivo di spesa, oggetto di valutazione tecnico- economica ed autorizzazione dello stesso da parte dell’Ente, anche in termini di spesa presunta da sostenere.
L’importo dell’intervento sarà calcolato:
• per quanto riguarda i pezzi di ricambio, prodotti, componenti e fluidi da utilizzare, sulla base dei prezzi dei listini vigenti, su cui dovrà essere applicato specificamente il ribasso contrattuale, dandone evidenza nel preventivo di spesa;
• per quanto riguarda la manodopera da utilizzare, applicando il ribasso contrattuale alla tariffa della manodopera, dandone evidenza nel preventivo di spesa;
I servizi non autorizzati (quindi senza emissione buono) non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.
Verifica di conformità
Sorveglianza e controlli degli interventi. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo degli interventi in ogni loro fase. Tali controlli saranno effettuati dal personale tecnico dell'Amministrazione o appositamente incaricato; in ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nella esecuzione dei propri compiti.
In particolare il personale tecnico incaricato dall'Amministrazione avrà il compito di:
• vigilare sull'osservanza dei termini di ritiro e consegna dei veicoli;
• seguire contabilmente le valorizzazioni degli interventi manutentivi e controllare i vari materiali interessanti le prestazioni, accertandone le condizioni per la dichiarazione fuori uso, accertando la corrispondenza dei materiali forniti dalla Ditta alle norme contrattuali;
• sorvegliare la corretta esecuzione degli interventi, indicando le eventuali prescrizioni tecniche che la Ditta dovrà osservare nel corso dell'esecuzione, allo scopo di assicurare la massima uniformità di esecuzione;
• svolgere ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.
Resta inteso che l'azione del personale incaricato della sorveglianza delle prestazioni è unicamente preordinata all'accertamento dell'adempimento della Ditta delle disposizioni di cui al presente capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità che possano derivarle allorché in sede di collaudo vengano riscontrati inconvenienti o difetti.
L'Amministrazione si riserva di introdurre nuovi sistemi di verifica della corretta esecuzione e/o variare quelli previsti nel presente capitolato.
Esecuzione e garanzia degli interventi e dei ricambi
Al termine di ciascun interventi e quindi al momento del ritiro del mezzo dovrà essere rilasciato, a richiesta, al nostro incaricato idoneo documento riportante la descrizione delle riparazioni effettuate e delle parti di ricambio sostituite.
Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo da parte dell'Amministrazione.
Qualora venissero riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione l'aggiudicatario è tenuto con oneri interamente a proprio carico a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione.
La ditta potrà presentare, entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta le proprie controdeduzioni che verranno valutate.
I pezzi di ricambio nuovi montati sui mezzi si intendono garantiti per due anni dalla data della fatturazione.
Oneri a carico della Ditta
La ditta aggiudicataria dovrà:
1. avere l’officina nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla data di avvio delle prestazioni, al fine di assicurare un’adeguata e tempestiva organizzazione degli interventi manutentivi;
2. disporre di locali di ampiezza tale da consentire il ricovero e la custodia di almeno due mezzi in riparazione;
3. garantire la potenzialità operativa sufficiente alla contemporanea riparazione di più mezzi, dovendosi sempre assicurare la massima efficienza delle attività cui i mezzi sono adibiti;
4. essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività di “servizio officina per riparazione autocarri”
al momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata dell’accordo quadro;
5. dimostrare la propria polizza RCT/O a copertura di eventuali danni causati ai beni degli enti interessati, a propri dipendenti, a terze persone per fatto o colpa grave propria o dei propri dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, affinché il committente resti sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale non osservanza dei suddetti obblighi con i contenuti di cui al successivo punto 8;
6. comunicare il referente dell'officina responsabile dei rapporti intercorrenti tra Amministrazione e Ditta aggiudicataria, nonché il referente contabile/amministrativo;
7. utilizzare gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempari di riferimento e/o altra documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle prestazioni ;
8. essere in possesso di idonea targa “prova” intestata alla ditta da utilizzare in caso di movimentazione delle auto in riparazione;
9. rendere disponibile un recapito da chiamare per il soccorso stradale reperibile H 24.
ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Le fatture ELETTRONICHE relative alle prestazioni ordinate ed eseguite dovranno riportare una descrizione per ogni singolo intervento, l'elenco dei ricambi e dei materiali di consumo impiegati ed in particolare:
a) il prezzo dei ricambi originali e dei lubrificanti rilevati dai listini ufficiali, decurtato dello sconto percentuale offerto dalla ditta in sede di gara;
b) il costo orario della mano d'opera ed il numero delle ore effettuate, che non potranno comunque eccedere quelle previste nei tempari, decurtato dello sconto percentuale offerto dalla ditta in sede di gara;
c) la targa del mezzo ed il servizio di appartenenza.
In generale, dunque, la fattura dovrà essere chiara ed esauriente e consentire comunque la verifica del rispetto delle norme del presente capitolato (tempari, listini, sconti).
E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice emettere le fatture, di norma, a cadenza mensile, salvo diversamente concordato, relative ai servizi espletati ed intestate agli Enti ordinatori della spesa (UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, COMUNE DI LUGO).
Si precisa che relativamente ad ogni buono dovrà essere emessa la rispettiva fattura.
Il Fornitore dovrà emettere fattura elettronica (secondo il formato di cui all’allegato “A” del D.M. n. 55 del 3/04/2013): in caso di mancato adempimento a tale obbligo, l’Ente non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Le fatture dovranno inoltre contenere i seguenti dati:
1) il Codice identificativo di gara (CIG) - 2) la scadenza della fattura; - 3) l’impegno contabile nel formato Anno / numero / sub; 4) Numero e data determinazione dirigenziale; 5) il conto corrente dedicato ai sensi dell’art 3 L 136/2010; - 6) - Codice Univoco Ufficio;
Per ottenere il pagamento, l'aggiudicatario dovrà avere completamente e regolarmente effettuato il servizio e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia.
In tal caso i pagamenti delle somme relative al servizio in oggetto saranno effettuati dall'Ente in favore della ditta a mezzo mandati di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.
ART. 7 – PENALI
Per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell'accettazione dei mezzi presso l'officina e di evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) Euro.
Il mancato recupero dei mezzi in avaria o di riparazione in loco comporterà una penale di € 100,00. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione.
Gli importi della penalità saranno trattenuti con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture emesse in pagamento.
ART. 8 – RESPONSABILITA'
La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto, in particolare è responsabile per:
• ogni eventuale danno che il mezzo con il semplice atto del prelievo, potesse subire od arrecare durante il ricovero in officina e fino al momento della riconsegna;
• i danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
• l'utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case madri e danni conseguenti;
• i ritardi nella presa in carico e riconsegna dei mezzi.
La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. La ditta stessa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.
La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l’Amministrazione, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa suddetta.
Gli eventuali danni derivanti dall’espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, oppure derivanti da altri eventi che si possano verificare durante il ricovero dei mezzi presso l’officina (quali ad es. incendio, alluvione ecc) di cui venisse richiesto il risarcimento all’Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall’aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa RCT, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall’esecuzione del servizio e conseguenti all’erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, a copertura dei danni materiali e diretti arrecati a terzi ( tra i quali l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Lugo, Comune di Fusignano, Comune di Conselice) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 200.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
1. danni a cose in consegna e/o custodia;
2. danni a cose di terzi da incendio;
3. danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il Beneficiario, che partecipino all’attività o oggetto della concessione di cui al presente contratto, a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
4. interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
Inoltre, qualora il beneficiario, per l’espletamento del servizio si avvalga di altri soggetti, in questo caso la predetta polizza RCT dovrà prevedere che tali soggetti rientrino nel novero degli “Assicurati” a tutti gli effetti.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) – (da attivare solo qualora l’operatore economico abbia dipendenti o prestatori d’opera): a copertura delle lesioni sofferte da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, ed oggetto della concessione, di cui il Beneficiario si avvalga, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte sopra richiamate, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o delle coperture a garanzia dei beni, non esonerano il beneficiario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.
ART. 9 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi, in tutto od in parte, il servizio oggetto del presente contratto. E' ammesso il subappalto entro il limite del 40 % dell'importo contrattuale.
Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se dalla documentazione presentata in
sede di gara l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione di quei servizi che intende eventualmente subappaltare.
In caso di subappalto si applica l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 10 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, si sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:
• segnalazione di cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo;
• gravi ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
• perdita di uno o più requisiti previste dal presente capitolato nonché quelli previsti per la partecipazione alla gara medesima;
• in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato.
E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, rivalendosi sulla ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, nei seguenti casi:
• apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
• messa in liquidazione della ditta aggiudicataria;
• inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
• sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA
In caso di successiva disponibilità della convenzione quadro Consip o Intercent-ER relativa al servizio in oggetto, il contratto viene risolto senza che la Ditta possa accampare alcuna pretesa, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 95/2012, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 si procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 12 – RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.Lgs n. 81/2008
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è escluso dall’obbligo di elaborazione del
D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze l'appalto in oggetto in quanto relativo a:
• servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento dell’attività, anche se non sede dei propri uffici.
Resta inteso che la Ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.
ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
La Ditta si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI – CAUZIONE DEFINITIVA
’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con l’operatore economico individuati a seguito della
procedura in oggetto, stipulerà regolare accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma di atto pubblico, con ogni onere a carico dell’operatore stesso, comprese le imposte di bollo e di registro.
Successivamente si procederà all’affidamento dei singoli specifici servizi di manutenzione con appositi separati buoni d’ordine, secondo quanto stabilito all’art. 5 del presente capitolato.
La ditta è tenuta, pena la revoca dell'aggiudicazione, a costituire la cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in misura del 10% dell'importo contrattuale dell’accordo quadro e dovrà avere validità per l’intera durata dello stesso. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione dovrà essere costituita così come previsto dal citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 16 - PROTOCOLLO D’INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI
1. L’esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d’Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, che l’esecutore dichiara di ben conoscere ed accettare.
2. L’esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.
3. L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319- bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall’esecutore.
ART. 17 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del servizio è competente il Foro di Ravenna
ART. 18 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia al Codice Civile ed alle specifiche normative vigenti in materia.
ART. 19 - Sicurezza e riservatezza
1. In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR) ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, l’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione