Sospensione dal servizio e dal trattamento economico. 1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico da un minimo di un giorno fino ad un massimo di 10 giorni è irrogata per: a) recidività o particolare gravità delle mancanze previste nel precedente art.5; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In queste ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o a terzi; c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio; e) testimonianza falsa o reticente o rifiuto della stessa in procedimenti disciplinari; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero ai sensi dell’art.1 della legge n. 300/1970; g) comportamenti minacciosi e gravemente ingiuriosi nei confronti di altri dipendenti o di terzi; h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; i) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi; j) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’Amministrazione, agli enti o a terzi; k) nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Amministrazione, agli utenti o a terzi. 2. L’Amministrazione nel caso in cui riscontri la necessità di espletare accertamenti sui fatti addebitati al dipendente e sanzionabili con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico, può disporre nel corso del procedimento disciplinare l’allontanamento dal lavoro per un periodo non superiore a venti giorni con la conservazione della retribuzione. 3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione del trattamento economico, il periodo di allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la ritenuta sul trattamento economico limitata ai giorni irrogati di effettiva sospensione. 4. Il periodo trascorso in allenamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabili agli effetti dell’anzianità.
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Sospensione dal servizio e dal trattamento economico. 1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico da un minimo di un giorno fino ad un massimo di 10 giorni è irrogata per:
a) recidività o particolare gravità delle mancanze previste nel precedente art.5;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In queste ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o a terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;o
e) testimonianza falsa o reticente o rifiuto della stessa in procedimenti disciplinari;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero ai sensi dell’art.1 della legge n. 300/1970;
g) comportamenti minacciosi e gravemente ingiuriosi nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
i) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi;
j) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’Amministrazione, agli enti o a terzi;
k) nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Amministrazione, agli utenti o a terzi.
2. L’Amministrazione nel caso in cui riscontri la necessità di espletare accertamenti sui fatti addebitati al dipendente e sanzionabili con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico, può disporre nel corso del procedimento disciplinare l’allontanamento dal lavoro per un periodo non superiore a venti giorni con la conservazione della retribuzione.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione del trattamento economico, il periodo di allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la ritenuta sul trattamento economico limitata ai giorni irrogati di effettiva sospensione.
4. Il periodo trascorso in allenamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabili agli effetti dell’anzianità.
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Sospensione dal servizio e dal trattamento economico. 1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico da un minimo di un giorno fino ad un massimo di 10 giorni è irrogata per:
a) recidività o particolare gravità delle mancanze previste nel precedente art.5;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In queste ipotesi l’entità l‟entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza dell‟assenza o dell’abbandono dell‟abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazioneall‟Amministrazione, agli utenti o a terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;
e) testimonianza falsa o reticente o rifiuto della stessa in procedimenti disciplinari;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazionedell‟Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero ai sensi dell’art.1 dell‟art.1 della legge n. 300/1970;
g) comportamenti minacciosi e gravemente ingiuriosi nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
i) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi;
j) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’Amministrazioneall‟Amministrazione, agli enti o a terzi;
k) nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Amministrazioneall‟Amministrazione, agli utenti o a terzi.
2. L’Amministrazione L‟Amministrazione nel caso in cui riscontri la necessità di espletare accertamenti sui fatti addebitati al dipendente e sanzionabili con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico, può disporre nel corso del procedimento disciplinare l’allontanamento l‟allontanamento dal lavoro per un periodo non superiore a venti giorni con la conservazione della retribuzione.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione del trattamento economico, il periodo di allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la ritenuta sul trattamento economico limitata ai giorni irrogati di effettiva sospensione.
4. Il periodo trascorso in allenamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabili agli effetti dell’anzianitàdell‟anzianità.
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