Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
Trattamento economico. 1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo, tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie (art. 3 quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni), ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il pediatra di libera scelta, i medici di assistenza primaria, i servizi di continuità assistenziale ed i presidi specialistici ambulatoriali, nonché con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3- quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e che il "Programma delle attività territoriali" comprende, come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche, anche l'erogazione della pediatria di libera scelta e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici pediatri convenzionati, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in:
a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di percorsi ed obiettivi concordati e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità di collaborazione informatica, l’indennità di collaborazione di studio medico, l’indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico, vaccinazioni, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dalle Aziende. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari. Gli accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 4 e 10 del presente Accordo.
Trattamento economico. L’indennità di missione è determinata nella misura di 1/24 della diaria giornaliera moltiplicata per le ore della missione stessa. L’importo della diaria giornaliera è determinato con D.M. 11.4.1985 nelle seguenti misure: per il personale dipendente dal VII° all’ex XI° livello - lire 39.600 per il personale dipendente fino al VI° livello - lire 28.800 non viene erogata nessuna indennità di missione viene erogata l’indennità di missione nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione con importo variabile a seconda della qualifica rivestita, - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione. - non compete alcun rimborso per vitto e/o pernottamento. viene erogata l’indennità di missione nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione, ridotta al 30%, spettante per la qualifica rivestita, ed inoltre - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione - eventuale rimborso della spesa sostenuta per n. 1 pasto nella misura determinata annualmente tramite Decreto del Ministero del Tesoro. Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 29632/8935 del 24.2.1989) o scontrino fiscale sempre che esso contenga le indicazioni concernenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione (art. 3 D.M. della Finanze 21.12.1992). viene erogata l’indennità nella misura di 1/24 della diaria giornaliera intera per ogni ora di missione, ridotta al 30%, spettante per la qualifica rivestita, ed inoltre - eventuale rimborso pernottamento in albergo (2^ categoria – 3 stelle per il personale inquadrato dal I° all’VIII° livello; 1^ categoria – 4 stelle per il personale inquadrato dall’ ex IX° all’ex XI° livello); - eventuale rimborso della spesa sostenuta per i due pasti, nel limite di spesa determinato annualmente tramite Decreto del Ministero del Tesoro. Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 29632/8935 del 24.2.1989) o scontrino fiscale sempre che esso contenga le indicazioni concernenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione (art. 3 D.M. della Finanze 21.12.1992); - eventuale rimborso delle spese sostenute per recarsi sul luogo della missione. La corresponsione del trattamento economico di missione cessa dopo 240 giorni di missione intera continuativa nella stessa località. (Le missioni saltuarie i...
Trattamento economico. 1. Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto dall'articolo 76 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni: • Per contratti di durata fino a 18 mesi: - dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. • Per contratti di durata fino a 24 mesi: - dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. • Per contratti di durata fino a 36 mesi: - dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
2. Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Trattamento economico. (Voci retributive) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale; - indennità di funzione direttive; - scatti di anzianità di servizio maturati; - terzi elementi provinciali ove esistessero; - eventuali assegni ad personam.
Trattamento economico. (Normale retribuzione)
Trattamento economico. Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale, in forza di disposizione legislative e/o di altre norme: - a partire dal giorno seguente líinfortunio e per un massimo di 12 mesi, una integrazione dellíindennit‡, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non Ë cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, e comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente art. Ë subordinato al riconoscimento della malattia professionale o infortunio da parte dellíistituto assicuratore, nonchÈ alla presentazione dei seguenti documenti: - denuncia dellíinfortunio sul lavoro e della malattia professionale nel termine e con le modalit‡ previste dalla normativa vigente in materia; - in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore Ë tenuto a presentare il certificato di ricovero rilasciato dallíamministrazione ospedaliera o líattestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. I conteggi finali dellíintegrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dallíistituto assicuratore. Líazienda corrisponder‡, alla scadenza dei singoli periodi di paga, líindennit‡ di infortunio a carico dellíINAIL. CiÚ a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dallíIstituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
Trattamento economico. Al lavoratore, non in prova, assente per malattia viene corrisposta durante i periodi di assenza di cui al comma 1 l’intera retribuzione per un periodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi in caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, SLA o a degenze ospedaliere.
Trattamento economico. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al II livello, saranno inquadrati al I livello per tutto il periodo. La retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. ex accordo interconfederale 31 luglio 1992.
Trattamento economico. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.