Sovvenzioni e misure compensative. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199423 e dall’Accordo dell’OMC
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Sovvenzioni e misure compensative. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199423 199421 e dall’Accordo dell’OMCdell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative22, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.
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Sovvenzioni e misure compensative. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199423 199422 e dall’Accordo dell’OMCdell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative23.
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Sovvenzioni e misure compensative. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199423 199422 e dall’Accordo dell’OMCdell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative23.
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