Common use of Sovvenzioni e misure compensative Clause in Contracts

Sovvenzioni e misure compensative. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199422 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative23. 2. Prima di avviare un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’ef- fetto di una presunta sovvenzione in un’altra Parte conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l’inchiesta lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono oggetto d’inchiesta, accordando un periodo di 30 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile mediante consultazioni. Previo accordo delle Parti, le consultazioni possono svolgersi in seno al Comitato misto.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale

Sovvenzioni e misure compensative. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199422 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative23. 2. Prima di avviare un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’ef- fetto l’ef­fetto di una presunta sovvenzione in un’altra Parte conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l’inchiesta lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono oggetto d’inchiesta, accordando un periodo di 30 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile mediante consultazioni. Previo accordo delle Parti, le consultazioni possono svolgersi in seno al Comitato misto.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale

Sovvenzioni e misure compensative. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199422 199421 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative23compensative22, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2. 2. Prima di avviare un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’ef- fetto l’effetto di una presunta sovvenzione in un’altra Parte conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l’inchiesta lo notifica informa per scritto alla la Parte le cui merci sono oggetto d’inchiesta, accordando un periodo di 30 45 giorni per consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile mediante consultazioniaccettabile. Previo accordo delle PartiSu richiesta di una Parte, le consultazioni possono svolgersi con- sultazioni si svolgono in seno al Comitato mistomisto entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.

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Samples: Accordo Di Libero Scambio