Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Motivi di esclusione. (Articolo 80 del Codice)
Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e al decreto Legge n.135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla L.11 febbraio 2019, n.12, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e di cui all’art.80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Motivi di esclusione. (Articolo 80 del Codice). A: Motivi legati a condanne penali; B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali; D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.
Motivi di esclusione. Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017.
Motivi di esclusione. (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso: --- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale; --- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti; --- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra: --- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a); --- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione; --- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti; --- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
Motivi di esclusione. Ferma restando la specifica disciplina di cui al punto 6.A, determina l’esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente Punto 6: - manchino, o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.