Spese alberghiere Clausole campione
Spese alberghiere. Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese alberghiere, purché documentate, sostenute dall’Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo fino alla concorrenza di Euro 200,00 per evento e con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo. La garanzia non è operante entro i limiti di 50 km dalla residenza abituale dell’assicurato e delle persone trasportate.
Spese alberghiere le spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei Danni che derivino dal mancato godimento dell’Abitazione qualora, a seguito del Sinistro indennizzabile, l’Abitazione assicurata non sia agibile.
Spese alberghiere. La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato e dalle persone eventualmente trasportate, qualora il veicolo non sia in grado di procedere autonomamente, necessarie a garantire la permanenza in istituto alberghiero per il tempo sufficiente ad approntare il ritorno alla residenza abituale.
Spese alberghiere. La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.
Spese alberghiere. Se il veicolo dell’assicurato resta fermo a causa di un guasto, un incidente, un incendio o un furto parziale ed a causa della riparazio- ne si rende necessario un soggiorno di una o più notti, oppure se il veicolo viene rubato o rapinato e l’assicurato ed i passeggeri sono quindi obbligati a pernottare prima del viaggio di ritorno o della prosecuzione del viaggio, la Società organizza un soggiorno in un albergo e se ne assume le spese fino all’ammontare e alla durata menzionati nella descrizione delle tariffe.
