SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. - TASSA AUTOMOBILISTICA. Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione. La Società rimborsa all'Assicurato: a) l'importo massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare; b) l'importo pari a 1/360 ° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto,purché prestata dalla Società,per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre,comunque,la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.; c) l'importo pari a 1/360 ° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Responsabilità Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. - TASSA AUTOMOBILISTICA. Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione. La Società L’Impresa rimborsa all'Assicurato:
a) l'importo massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b) l'importo pari a 1/360 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto,, purché prestata dalla Società,dall’Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre,, comunque,, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A., ad integrazione di quanto previsto dal nuovo codice delle assicurazioni;
c) l'importo pari a 1/360 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile Auto