CAPITOLATO SPECIALE
Allegato 11
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA REPONSABILITA’ CIVILE AUTO AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
LOTTO n. 8
CIG. N. 75614913C5
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI PONZANO VENETO (TV) |
XXX X.X. XXXXXXX X. 0 |
00000 – XXXXXXX XXXXXX (XX) |
P. IVA: 00517500260 |
e
AGENZIA |
AGENZIA DI |
VIA CITTA’ CAP |
C.F. |
Durata del contratto senza tacito rinnovo
Dalle ore 24.00 del: | 31/10/20 18 |
Alle ore 24.00 del: | 31/10/20 21 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni
31/10
La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Coassicurazione: il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Legge: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private – Titolo X Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modificazioni e/o integrazioni;
Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni e/o integrazioni;
Impresa o Società
o Compagnia: l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
Delegataria: l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi;
Coassicuratrice: l’Impresa che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
Xxxxxx: SEVERAL SRL incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione;
Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione o il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie / condizioni speciali e/o aggiuntive se rese operanti;
Proprietario: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Conducente: la persona fisica alla guida del veicolo;
Tariffa: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Scoperto: l’importo percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia: l’importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro; Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche;
Attestazione sullo
stato del rischio: il documento che viene rilasciato dall’Impresa, entro i termini e
nei modi di Xxxxx, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione di rischio – Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Fermo restando il diritto dell’Impresa venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere all’Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento fino alla data di scadenza della prima annualità.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.
I premi devono essere pagati alla Società assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quella della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durtante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblghi di tracciabilità finanziaria.
Art. 4 - Adeguamento del premio
Relativamente alla sola Sezione 1) l’Impresa applicherà quanto previsto per le eventuali variazioni di cui all’art. 6 - Assicurazione a libro matricola – delle Condizioni Generali di Assicurazione e per quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalle relative tariffe.
Art. 5 – Durata e rinnovo del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, la quale si impegna a concederla, la proroga della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 6– Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia deve essere inviata alla Società o all’agenzia della Società a cui è assegnata la polizza o al Broker incaricato nel più breve tempo possibile.
La denuncia del sinistro deve essere redatta sullo stampato “constatazione amichevole” (modulo blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assicurato deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando :
• L’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
• I nomi degli assicurati;
• Le targhe dei due veicoli coinvolti;
• La descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
• Le generalità di eventuali testimoni;
• L’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia ;
• Luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno: in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
Art. 7 – Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all’Assicurato di essere risarcito direttamente dalla società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall’art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione della procedura di risarcimento diretto, la società provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 159 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista all’art. 148 del Codice.
Art. 8 – Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato modulo di richiesta risarcimento danni.
Art. 9 – Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario
del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice.
Art. 10 - Gestione delle vertenze
L'Assicurato deve informare l’Impresa dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
L'Impresa assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, sia civili che penali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando d’intesa con lo stesso, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato /i. La Società ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino ad esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati tacitati in sede civile. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 12 – Limiti territoriali
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Art. 13 - Forma delle comunicazioni del Contraente all’Impresa
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, possono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo certo (telefax o simili), od inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società, o all’agenzia della Società a cui è assegnata la polizza oppure al Broker incaricato dal Contraente.
Art. 14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 15 - Statistiche sinistri
L’Impresa è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza, a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni da ricevimento della stessa, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzino:
- la controparte;
- gli importi pagati e riservati;
- la tipologia;
- lo stato per ciascun sinistro;
a mezzo tabulato predisposto dall’Impresa delegataria.
Art. 16 – Rinuncia all’azione di rivalsa
Relativamente alla Sezione 1) come da Lettera E delle “condizioni Aggiuntive”. Relativamente alla sezione 2) come da lettera E delle “condizioni generali di Assicurazione”.
Art. 17 - Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 18 - Regolazione del premio
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dall’Impresa.
Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, l’Impresa potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, l’Impresa riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Art. 19 – Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 20 – Assicurazione ripartita per quote (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile ……………….., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese associate responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall’impresa indicata dal raggruppamento temporaneo d’imprese quale Mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art.21 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad SEVERAL SRL in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte. La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata nella percentuale dello 0,01 % del premio imponibile dall’Assicuratore aggiudicatario.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL SRL, scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art.22 – Foro ed Organismo di Mediazione competenti
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. le parti individuano fin d’ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
L’appaltatore deve costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale dell’appalto, al netto dell’I.V.A., ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata rispettivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività (purché diverse dall’offerente e da ciascuna impresa riunita in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese o di partecipazione in forma di coassicurazione), o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, l’appaltatore avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
L’Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione, da parte dell’aggiudicatario, della g a ran z i a definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'aggiudicazione dell’appalto e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
SEZIONE 1
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto negli allegati elenchi.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n.
285 e s.m.i.
• nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizione sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 3 - CESSAZIONE DI RISCHIO
Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell’interesse dell’assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire all’Impresa, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.
Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.
ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente quali a titolo esemplificativo:
• la denominazione dell'impresa;
• il nome
• denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
• il numero del contratto di assicurazione;
• la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
• i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• la firma dell'assicuratore.
L’attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Xxxxx.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano una durata inferiore ad un anno.
ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali.
La presente assicurazione è prestata con massimale unico per singolo veicolo assicurato pari a:
⮚ Euro 13.000.000,00 unico
ART. 6 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA
L'Assicurazione è amministrata a libro matricola in cui sono inseribili i veicoli dei seguenti settori tariffari:
- I autovetture;
- II autotassametri;
- III autobus;
- IV autocarri, motocarri;
- V motocicli, ciclomotori;
- VI macchine operatrici;
- VII macchine agricole.
Nella polizza a libro matricola sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dall’Impresa Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.
In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell’applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni ed eventuale Carta Verde.
Per le inclusioni la garanzia ha effetto dal giorno ed ora in cui è stata chiesta l’operatività della garanzia con lettera raccomandata o con telex o telefax.
Riguardo alle esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato, del contrassegno ed eventuale Carta Verde.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell’annualità assicurativa adottato dall’Impresa aggiudicataria.
ART. 7 – MEZZI DA ASSICURARE
Come da elenco veicoli allegato (ALLEGATO VEICOLI)
Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie/aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente paragrafo “Condizioni Speciali”.
ART. 9 – DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Impresa si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui al precedente Art. 6 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA e quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalla relativa tariffa.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A) RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
L’Impresa, per somme pagate in conseguenza di inopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti:
1) dell’Ente o società proprietaria o locataria e del conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2) Del solo Ente o società proprietaria del veicolo assicurato:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
B) CARICO E SCARICO
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
C) RICORSO TERZI DA INCENDIO
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 800.000,00=.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera
a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
D) RC DEI TRASPORTATI
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.
E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’Autorità e/o dall’Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.
La garanzia è prestata con limite di indennizzo per sinistro di Euro 300,00.
F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli di credito; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
G) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)
L’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, con il limite massimo di Euro 1.000,00=.
H) DANNI DA INQUINAMENTO
A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione., la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati.
I) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO
La Società si impegna ad assistere a proprie spese l’Azienda, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.
L) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.
Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
M) VEICOLI PER IL TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle/carrozzine elettriche in genere durante le operazioni di salita sul veicolo o di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
N) GARANZIA TRAINO
Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati al traino e purché lo stesso sia previsto nella singola entità/mezzo di polizza.
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l’assicurazione di cui all’Elenco Veicoli)
A) TARIFFA BONUS/MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimento CIP n. 10 del
05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93 e successive modificazioni.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
B) TARIFFA FISSA – MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose
– esclusi i carrelli ed i ciclo motori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).
Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell’allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’ 08.05.1993 e successive modificazioni.
C) NO CLAIM DISCOUNT/PEIUS
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria no claim discount/pejus (NCD/Pejus), che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei periodi di copertura.
D) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria a franchigia fissa ed assoluta, nell’ammontare precisato, per ogni sinistro.
Il contraente e l’assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Ente l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
È fatto divieto al Contraente di assicurate o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata.
E) FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo si procede nel modo seguente:
- ne viene effettuata l’esclusione a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia di furto presentata alle autorità competenti;
è ammessa la sostituzione del veicolo usufruendo della classe di merito di quello rubato.
F) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. – TASSA AUTOMOBILISTICA
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.
L’Impresa rimborsa all'Assicurato:
a) l'importo massimo di Euro 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dall’Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A., ad integrazione di quanto previsto dal nuovo codice delle assicurazioni;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
G) SOCCORSO STRADALE - TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO
Qualora a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l’Impresa rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per sinistro.
L’Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
H) TRASPORTO IN AMBULANZA
L’Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura.
I) PERDITA DELLE CHIAVI (OVE APPLICABILE)
L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia è prestata entro il limite di Euro 250,00= per evento previa presentazione di regolare fattura.
J) PARCHEGGIO E CUSTODIA
L'impresa assume a proprio carico, e nel limite di Euro 1.000,00=, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.
K)ONORARI DEI PERITI
La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
MASSIMALE RCA : € 12.000.000,00 UNICO
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Socie tà | Agenz ia | Percentuale di ritenzione |
ALLEGATO VEICOLI
Garanzie standard CVT sempre applicate a tutti i mezzi
NR. | TARGA | SPECIFICHE | TIPOLOGIA |
Vedasi tabella veicoli allegata nei documenti di gara | |||
Xxxxx, accettato e sottoscritto in il
Il Contraente
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