STRALCIO DEGLI ACCORDI 17 DICEMBRE 1973, 2 APRILE 1976 E 22 MARZO 1979. La disciplina del presente contratto assorbe e sostituisce le condizioni di miglior favore derivanti da pattuizioni collettive, locali o aziendali, da usi, consuetudini e prassi aziendali. Fino alla scadenza del nuovo CCNL non potranno più essere concesse nuove indennità di qualsiasi natura a carattere extracontrattuale o di misura superiore a quella nazionalmente fissata. Gli eventuali aumenti di merito o superminimi individuali potranno essere consentiti ad personam solamente nei limiti del 90% della differenza con il trattamento tabellare del livello immediatamente superiore. Per il livello apicale i suddetti aumenti di merito o superminimi individuali potranno essere consentiti ad personam soltanto nei limiti del 20% del relativo trattamento tabellare.