Termini di preavviso Clausole campione
Termini di preavviso. 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.
Termini di preavviso. 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; - 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Termini di preavviso. In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
a. tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
b. quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;
c. cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
d. sei mesi di preavviso, dal sesto anno iniziato in poi.
Termini di preavviso. 2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni anzianità di servizio; • 3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni anzianità di servizio; • 4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni anzianità di servizio; In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
Termini di preavviso. A) I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono i seguenti: fino a 5 anni di anzianità oltre i 5 anni di anzianità e fino a 10 anni oltre i 10 anni di anzianità Quadri 90 120 150 I 90 120 150 II 60 90 120 III Super 30 40 50 III 30 40 50 IV Super 20 30 40 IV 20 30 40 V 15 20 25 I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
B) I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di dimissioni sono i seguenti: fino a 5 anni di anzianità oltre i 5 anni di anzianità e fino a 10 anni oltre i 10 anni di anzianità Quadri 75 105 135 I 75 105 135 II 60 90 120 III Super 28 35 42 III 28 35 42 IV Super 15 25 30 IV 15 25 30 V 10 15 25 I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Termini di preavviso. I termini di preavviso sono i seguenti: fino a 5 anni oltre i 5 anni di anzianità di anzianità Quadri 90 120 I 90 120 II 60 90 III Super 30 40 III 30 40 IV Super 20 30 IV 20 30 V 15 20 I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Termini di preavviso. 1. In tutti i casi in cui il presente Contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti appartenenti alle aree C e D;
b) tre mesi per dipendenti appartenenti all'area B;
c) quattro mesi per dipendenti appartenenti alle aree A e Q.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
5. L’Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercito di altre azioni dirette al recupero del credito.
6. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
7. L’Azienda, nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione con accordo sindacale dei relativi tempi e modalità, potrà risolvere immediatamente il rapporto di lavoro, dietro pagamento di una indennità minima equivalente all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.
Termini di preavviso. 1. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato secondo la tabella seguente:
2. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
3. In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al comma 1 del presente articolo, cessare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Termini di preavviso. PARTE SECONDA
Termini di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore, con rapporto di lavoro a part time, è assoggettato al termine di preavviso nei limiti temporali massimi previsti dalla Contrattazione Collettiva. Per il personale con rapporto part time, di tipo orizzontale, il termine di preavviso è lo stesso di quello previsto per il personale a tempo pieno. Per il personale con rapporto part time, di tipo verticale, il dipendente è assoggettato ad un termine di preavviso calcolato con riferimento ai periodi effettivamente lavorati (esempio: se il termine di preavviso per il personale a tempo pieno è di mesi due, ossia 60 giorni, il dipendente a part time verticale al 50%, che svolga la propria attività lavorativa in 3 giorni su 5 la settimana, il termine di preavviso è determinato in 36 giorni).
